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Sentenza

Sentenza del 31/07/2019 n. 3290 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione dei sovrapprezzi periodicamente corrisposti dalla società italiana a M. B. I. Limited, società inglese titolare del marchio M. B. La contribuente li considerava commissioni per attività di ricerca della clientela e raccolta degli ordini; l'Agenzia delle entrate li qualificava invece come royalties, cioè corrispettivi per l'utilizzo del marchio. Da tale qualificazione dipendeva l'obbligo della società italiana di applicare e versare la ritenuta d'acconto sui compensi corrisposti all'estero. La società aveva inoltre contestato l'eventuale misura della ritenuta, invocando la Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e riformato la decisione di primo grado, che aveva annullato gli atti impositivi. Ha ritenuto che i sovrapprezzi, anche quando indicati contrattualmente come commissioni, fossero sostanzialmente il corrispettivo per l'uso del marchio, poiché la società italiana produceva e vendeva prodotti recanti il marchio della società inglese e quest'ultima traeva profitto dallo sfruttamento del proprio marchio. È stato quindi riconosciuto l'obbligo di ritenuta sui compensi corrisposti all'estero. Il ricorso introduttivo della società è stato respinto e la società è stata condannata alle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in 8.000 euro per il primo grado e 10.000 euro per l'appello.

Norme richiamate

  • Articolo 23, comma 2, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    I compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

    I compensi pagati da un soggetto residente in Italia per l'utilizzo di un marchio estero sono considerati prodotti in Italia e possono essere assoggettati a ritenuta, anche se il percettore è residente all'estero.

  • Articolo 25, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973

    Impone al soggetto italiano che corrisponde determinati compensi a un soggetto non residente di operare la ritenuta d'acconto prevista dalla disciplina fiscale.

  • Articolo 12 della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni

    La società aveva invocato la norma convenzionale per ottenere l'applicazione della ritenuta nella misura ridotta prevista dalla Convenzione; tuttavia, la decisione ha risolto la controversia principalmente qualificando le somme come royalties.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di un pagamento dipende soprattutto dalla funzione economica concreta dell'operazione e non dal nome utilizzato nel contratto: una somma chiamata commissione può essere trattata come royalty se remunera sostanzialmente l'uso di un marchio.
  • Quando un'impresa produce e vende beni contraddistinti dal marchio altrui e paga al titolare una somma parametrata ai prodotti venduti, tale somma può essere considerata corrispettivo per lo sfruttamento del marchio, anche se il contratto prevede anche attività commerciali o di distribuzione.
  • La presenza di clausole che limitano l'uso di disegni, modelli, etichette o segni distintivi non esclude necessariamente una licenza d'uso: tali limitazioni possono costituire strumenti ordinari di tutela del marchio e del suo posizionamento commerciale.
  • Per distinguere una vera commissione da una royalty occorre verificare chi beneficia dell'attività commerciale, chi sostiene i rischi della vendita, chi incassa il prezzo, se il pagamento è collegato all'uso di un bene immateriale e quale sia la causa concreta del contratto.
  • In presenza di pagamenti transfrontalieri qualificabili come royalties, il soggetto residente italiano deve valutare preventivamente gli obblighi di sostituto d'imposta e l'eventuale applicazione di aliquote ridotte previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.

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