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Sentenza

Sentenza del 24/02/2017 n. 4777 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava alla società l'omessa fatturazione IVA, l'omessa regolarizzazione e la dichiarazione infedele per l'anno 2002. Secondo l'Ufficio, nei rapporti con il Consorzio M., la società avrebbe dovuto contabilizzare e fatturare ulteriori ricavi derivanti dai lavori eseguiti, mentre il Consorzio avrebbe indebitamente compensato tali ricavi con i contributi consortili e con i costi di gestione. In Cassazione l'Agenzia sosteneva inoltre che, data la natura mutualistica del consorzio, tutti i costi e ricavi dovessero essere ribaltati sulle consorziate e che l'Amministrazione potesse ricorrere ad accertamenti induttivi e presunzioni semplici.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, dichiarando inammissibili i motivi. Ha ritenuto errato il presupposto secondo cui un consorzio con finalità mutualistica non possa svolgere anche un'attività commerciale autonoma e lucrativa. Occorre invece verificare in concreto, sulla base dei patti consortili e dell'attività svolta, quali operazioni siano mutualistiche e quali costituiscano attività commerciale propria del consorzio. Nel caso concreto la CTR aveva accertato che il Consorzio operava come soggetto autonomo, con personalità giuridica, e che le operazioni contestate rientravano nella sua attività commerciale esterna; pertanto non era dimostrato alcun obbligo della società di emettere ulteriori fatture o autofatture. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, commi 1 e 8, e art. 5, comma 4

    Disposizioni sanzionatorie richiamate per contestare l'omessa fatturazione IVA, l'omessa regolarizzazione e la dichiarazione infedele.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55

    Consentono l'accertamento IVA, anche induttivo, ma la loro applicazione presuppone che l'Amministrazione dimostri, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l'esistenza di operazioni non fatturate.

  • Codice civile, artt. 2602 e 2615-ter

    La causa consortile e la forma societaria non escludono che il consorzio possa svolgere anche un'attività commerciale autonoma, distinta dalle attività mutualistiche svolte nell'interesse delle consorziate.

  • Codice civile, artt. 1705, 1706, 1713, 1719 e 1720

    Norme sul mandato, richiamate per valutare i rapporti tra consorzio e consorziate e per stabilire se sussista un obbligo di trasferimento o rendicontazione di costi e ricavi.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis

    Il possibile abuso del diritto non deriva automaticamente dall'esistenza di un'attività commerciale consortile, ma richiede la prova che la struttura consortile sia stata utilizzata principalmente per ottenere un indebito risparmio fiscale.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenze nn. 12190-12192 del 14 giugno 2016

    La causa consortile non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro.

    La qualificazione del consorzio richiede un esame concreto dei patti consortili e delle attività effettivamente svolte. Il ribaltamento di costi e ricavi sulle consorziate non è automatico: dipende dalla natura delle operazioni e dal loro collegamento con lo scopo mutualistico.

Massime di principio

  • Un consorzio può perseguire contemporaneamente finalità mutualistiche e svolgere attività commerciale autonoma con scopo di lucro; la sola forma consortile non comporta l'imputazione automatica per trasparenza di tutti i ricavi e costi alle consorziate.
  • Per stabilire se debbano essere emesse fatture o autofatture occorre analizzare concretamente statuto, regolamento, contratti, modalità di assegnazione dei lavori e attività effettivamente svolta dal consorzio.
  • Se il consorzio esegue autonomamente una commessa come propria attività commerciale, non è automaticamente legittimo presumere un ribaltamento occulto dei relativi ricavi e costi sulle consorziate.
  • Se invece l'attività del consorzio è strumentale o complementare allo scopo mutualistico e manca un ribaltamento formale, l'Amministrazione può utilizzare presunzioni basate sulla differenza tra quanto fatturato al cliente e quanto fatturato dalla consorziata; in tal caso la consorziata deve dimostrare la diversa natura delle somme.
  • L'accertamento induttivo e le presunzioni fiscali richiedono elementi concreti e coerenti; non è sufficiente affermare in astratto che il consorzio debba trasferire integralmente ogni ricavo o costo alle consorziate.
  • L'abuso del diritto deve essere provato attraverso elementi, anche presuntivi, che dimostrino il carattere meramente apparente o residuale dello scopo mutualistico e l'uso della struttura consortile per conseguire un vantaggio fiscale indebito.

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