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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/465

Regolamento (UE) 2016/465 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Normativa europea32016R0465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regime sanzionatorio UE contro la Corea del Nord per recepire una decisione PESC del 31 marzo 2016 relativa alla Korea National Insurance Corporation (KNIC). Introduce deroghe autorizzative per consentire, a determinate condizioni, la messa a disposizione di fondi alla KNIC per premi assicurativi, la ricezione di pagamenti da parte di soggetti UE e lo sblocco di fondi congelati necessari a eseguire contratti precedenti al 1º aprile 2016. Le autorizzazioni competono alle autorità nazionali indicate nell’allegato II e sono soggette a precise condizioni di liceità, destinazione e assenza di benefici per soggetti designati.

Modifica del regolamento (CE) n. 329/2007 per introdurre deroghe e autorizzazioni relative alla Korea National Insurance Corporation (KNIC) nell'ambito delle misure restrittive contro la Repubblica popolare democratica di Corea.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, alle loro autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 329/2007, ai cittadini di uno Stato membro e alle persone giuridiche, entità o organismi costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro. Riguarda operazioni di assicurazione e pagamenti connessi alla KNIC, nonché lo sblocco di fondi o risorse economiche della KNIC congelati, esclusivamente nel contesto delle misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. Restano esclusi i pagamenti o benefici che coinvolgano soggetti elencati negli allegati IV, V o V bis, salvo la KNIC nei casi espressamente consentiti, e le attività vietate dal regolamento.

Modifica del regime restrittivo UE contro la Repubblica popolare democratica di Corea

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 329/2007, che attua nell'ordinamento dell'Unione le misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. La modifica recepisce gli sviluppi della decisione (PESC) 2016/475 del 31 marzo 2016, in particolare con riferimento alla Korea National Insurance Corporation (KNIC), inserita nell'elenco delle misure restrittive ma destinataria di deroghe mirate per esigenze assicurative e di esecuzione di contratti preesistenti.

Finalità della modifica

I considerando chiariscono che il Consiglio ha ritenuto opportuno consentire, entro limiti rigorosi, alcune operazioni connesse alla KNIC: da un lato, la possibilità per soggetti dell'Unione di ottenere assicurazioni per attività svolte nella Corea del Nord e di ricevere i relativi pagamenti o indennizzi; dall'altro, la possibilità di sbloccare fondi congelati della KNIC quando ciò sia necessario per eseguire pagamenti dovuti in base a un contratto precedente. La modifica mira quindi a mantenere l'efficacia del regime sanzionatorio, introducendo però margini operativi controllati per casi specifici.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il nuovo articolo 8 bis riguarda le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 329/2007. Ne sono destinatari anche i cittadini di uno Stato membro e le persone giuridiche, entità o organismi costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro, nonché la KNIC. Le deroghe riguardano esclusivamente i pagamenti assicurativi, i pagamenti ricevuti dalla KNIC o da soggetti UE, e lo sblocco di fondi o risorse economiche congelati della KNIC; restano ferme le preclusioni relative alle attività vietate dal regolamento e ai soggetti elencati negli allegati IV, V e V bis.

Pagamenti e assicurazioni con la KNIC

Le autorità competenti possono autorizzare la messa a disposizione della KNIC di fondi o risorse economiche quando ciò sia necessario per il pagamento di premi dovuti in base a un contratto di assicurazione con un cittadino UE o con una persona giuridica, entità o organismo costituiti nel diritto di uno Stato membro. La deroga è ammessa solo se:

  • il pagamento è destinato esclusivamente ad attività non vietate dal regolamento da svolgere nella Corea del Nord;
  • il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da soggetti iscritti negli allegati IV, V o V bis, fatta eccezione per la KNIC.

In senso speculare, gli stessi soggetti UE possono ricevere pagamenti dalla KNIC previa autorizzazione, a condizione che il pagamento:

  • sia dovuto ai sensi di un contratto per servizi assicurativi relativi ad attività lecite nella Corea del Nord oppure per servizi assicurativi relativi a danni causati nel territorio dell'Unione;
  • non vada a beneficio di soggetti elencati negli allegati IV, V o V bis;
  • non contribuisca ad attività vietate dal regolamento;
  • non comporti lo sblocco di fondi o risorse economiche della KNIC situati al di fuori della Corea del Nord.

Esenzione per missioni diplomatiche o consolari

Non è richiesta alcuna autorizzazione quando il pagamento a favore della KNIC o da essa effettuato sia necessario per gli scopi ufficiali di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro nella Corea del Nord. La norma introduce quindi una deroga funzionale alle esigenze diplomatiche ufficiali.

Sblocco di fondi congelati della KNIC

Il regolamento consente inoltre alle autorità competenti di autorizzare, in deroga al regime di congelamento di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lo sblocco di specifici fondi o risorse economiche della KNIC congelati. La decisione è subordinata alla verifica che:

  • i fondi siano utilizzati esclusivamente per un pagamento dovuto dalla KNIC in base a un contratto concluso prima del 1º aprile 2016;
  • il contratto non sia direttamente o indirettamente collegato ad attività vietate dal regolamento;
  • il pagamento non avvantaggi, direttamente o indirettamente, persone, entità o organismi iscritti negli allegati IV, V o V bis.

Lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi di questa disposizione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Inserimento dell'articolo 8 bis nel regolamento (CE) n. 329/2007

Il regolamento introduce un nuovo articolo 8 bis che disciplina deroghe puntuali al divieto generale di messa a disposizione di fondi e risorse economiche alla KNIC e al congelamento dei suoi fondi, in coerenza con la decisione (PESC) 2016/475 del 31 marzo 2016.

Autorizzazione per il pagamento di premi assicurativi alla KNIC

Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, in deroga all'articolo 6, paragrafo 4, la messa a disposizione della KNIC di fondi o risorse economiche necessari per il pagamento di premi dovuti in base a un contratto di assicurazione con un cittadino UE o un soggetto costituito secondo il diritto di uno Stato membro, se l'attività assicurata è non vietata e il pagamento non va, neppure indirettamente, a soggetti elencati negli allegati IV, V o V bis, salvo la KNIC.

Autorizzazione per ricevere pagamenti dalla KNIC

Cittadini UE e persone giuridiche, entità o organismi costituiti nel diritto di uno Stato membro possono ricevere pagamenti dalla KNIC solo previa autorizzazione delle autorità competenti; il pagamento deve derivare da un contratto di servizi assicurativi relativo ad attività lecite nella Corea del Nord o da un contratto assicurativo per danni causati nel territorio dell'Unione, non deve beneficiare soggetti designati, non deve contribuire ad attività vietate e non deve comportare lo sblocco di fondi o risorse economiche della KNIC situati fuori dalla Corea del Nord.

Esenzione per le missioni diplomatiche o consolari

Le autorizzazioni previste per i pagamenti alla o dalla KNIC non sono richieste quando il pagamento sia necessario per gli scopi ufficiali di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro nella Corea del Nord.

Sblocco di fondi o risorse economiche congelati della KNIC

In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo sblocco di fondi o risorse economiche congelati della KNIC, a condizioni ritenute appropriate, se destinati esclusivamente a un pagamento dovuto in base a un contratto concluso prima del 1º aprile 2016, purché il contratto non sia collegato ad attività vietate e il pagamento non avvantaggi direttamente o indirettamente soggetti degli allegati IV, V o V bis.

Obbligo di informazione tra Stati membri e Commissione

Lo Stato membro che concede l'autorizzazione allo sblocco dei fondi ai sensi del paragrafo 4 deve informare gli altri Stati membri e la Commissione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittiveservizi assicurativicongelamento di fondi

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