Regolamento (UE) 2016/534
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/534 della Commissione, del 31 marzo 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sulla nomenclatura combinata dell'Unione per chiarire la classificazione doganale dei permeati di latte e dei permeati di siero di latte. Introduce note complementari al capitolo 4 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, definendo i criteri distintivi tra le sottovoci 0404 10 e 0404 90. La distinzione si fonda sulla presenza di specifiche sostanze associate alla produzione del siero di latte e su criteri organolettici e analitici. Il regolamento mira a garantire un'applicazione uniforme e la certezza del diritto in tutta l'Unione.
Modifica della nomenclatura combinata per chiarire la classificazione doganale dei permeati di latte e dei permeati di siero di latte nel capitolo 4.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione tariffaria e statistica dei prodotti lattiero-caseari nell'Unione europea, in particolare ai prodotti del capitolo 4 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Riguarda gli operatori che importano, esportano o classificano permeati di latte e permeati di siero di latte ai fini doganali. Le nuove note complementari incidono sulle sottovoci 0404 10 e 0404 90 e sono applicabili in tutti gli Stati membri a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Classificazione doganale dei permeati lattieri nel capitolo 4 della nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/534 della Commissione modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 per chiarire la classificazione tariffaria dei permeati di latte e dei permeati di siero di latte. L'intervento risponde a interpretazioni divergenti emerse nella pratica doganale e mira a garantire certezza del diritto e uniformità applicativa nell'Unione.
Contesto e finalità
I considerando ricordano che la nomenclatura combinata, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, contiene il capitolo 4 dedicato al latte e ai derivati del latte. In tale ambito rientrano anche i permeati lattieri, prodotti con elevato tenore di lattosio ottenuti mediante eliminazione di grassi e proteine attraverso ultrafiltrazione o tecniche analoghe. Poiché vi erano pareri discordanti sulla classificazione dei permeati di siero di latte e dei permeati di latte nella voce 0404, la Commissione introduce note complementari per precisare il campo di applicazione delle sottovoci interessate.
Ambito materiale e soggetti interessati
Il regolamento riguarda la classificazione doganale e statistica dei prodotti lattiero-caseari nell'ambito della tariffa doganale comune. È rilevante per operatori economici, importatori, esportatori, spedizionieri e consulenti doganali che devono qualificare correttamente i permeati lattieri ai fini dell'inquadramento nella nomenclatura combinata. Le disposizioni si applicano in tutti gli Stati membri, poiché il regolamento è direttamente applicabile.
Definizione di permeati lattieri
La nuova nota complementare 3 al capitolo 4 stabilisce che i "permeati lattieri" sono prodotti lattieri caratterizzati da un elevato tenore di lattosio e ottenuti eliminando grassi e proteine dal latte, dal siero di latte, dalla crema di latte e/o dal latticello dolce e/o da materie prime analoghe mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione. La formula conferma che tali prodotti rientrano nel capitolo 4 della nomenclatura combinata.
Distinzione tra permeato di siero di latte e permeato di latte
La nota complementare 4 disciplina in dettaglio le sottovoci 0404 10 e 0404 90. La distinzione tra permeato di siero di latte e permeato di latte può essere effettuata mediante analisi della presenza di sostanze associate alla produzione del siero di latte, quali acido lattico, lattati e glicomacropeptidi, oltre che tramite un criterio organolettico legato all'odore del prodotto.
Per la sottovoce 0404 10:
- è incluso il "permeato di siero di latte";
- il prodotto è in generale caratterizzato da un odore leggermente acido;
- deve essere ottenuto dal siero di latte o da miscele di elementi costitutivi naturali del siero di latte mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione;
- la presenza di sostanze associate alla produzione del siero di latte è condizione necessaria di classificazione.
Per la sottovoce 0404 90:
- è incluso il "permeato di latte";
- il prodotto è in generale caratterizzato da un odore latteo;
- deve essere ottenuto dal latte mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione;
- il livello di acido lattico e lattati deve essere quantitativamente limitato o assente: massimo 0,1 % del peso nel permeato di latte in polvere oppure massimo 0,015 % del peso nel permeato di latte in forma liquida;
- devono essere assenti i glicomacropeptidi.
Metodi di analisi richiamati
Il regolamento rinvia a metodi analitici già previsti in altra normativa unionale. In particolare, per la rilevazione dei lattati si deve utilizzare il metodo ISO 8069:2005. Per la presenza di siero di latte presamico, intesa come presenza di caseinomacropeptidi quali i glicomacropeptidi, si utilizza il metodo indicato nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Integrazione del capitolo 4 della nomenclatura combinata
Vengono inserite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte seconda, capitolo 4, le nuove note complementari 3 e 4, al fine di precisare che i permeati lattieri rientrano nei prodotti lattieri del capitolo 4 e di disciplinarne la classificazione nelle sottovoci rilevanti.
Definizione di permeati lattieri
I permeati lattieri sono descritti come prodotti lattieri ad elevato tenore di lattosio ottenuti eliminando grassi e proteine dal latte, dal siero di latte, dalla crema di latte e/o dal latticello dolce e/o da materie prime analoghe mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione.
Criteri di classificazione nella sottovoce 0404 10
La sottovoce 0404 10 comprende il permeato di siero di latte, normalmente caratterizzato da odore leggermente acido e ottenuto dal siero di latte o da miscele di costituenti naturali del siero di latte mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione. La classificazione richiede la presenza di sostanze associate alla produzione del siero di latte, come acido lattico, lattati e glicomacropeptidi.
Criteri di classificazione nella sottovoce 0404 90
La sottovoce 0404 90 comprende il permeato di latte, normalmente caratterizzato da odore latteo e ottenuto dal latte mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione. La classificazione richiede un livello quantitativamente limitato o l'assenza di acido lattico e lattati, fissati al massimo allo 0,1 % del peso nel permeato di latte in polvere o allo 0,015 % del peso nel permeato di latte in forma liquida, nonché l'assenza di glicomacropeptidi.
Metodi analitici di riferimento
Per la rilevazione dei lattati deve essere utilizzato il metodo ISO 8069:2005. Per la rilevazione della presenza di siero di latte presamico, ossia di caseinomacropeptidi come i glicomacropeptidi, si utilizza il metodo di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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