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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/466

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/466 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

Normativa europea32016R0466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime sanzionatorio UE nei confronti della Libia inserendo tre nuove persone nell’elenco dei soggetti soggetti a misure restrittive. L’intervento si fonda sulla persistenza di atti che ostacolano la pace, la sicurezza e la transizione politica libica, in particolare l’attuazione dell’accordo politico del 17 dicembre 2015 e la formazione del governo di intesa nazionale. Il regolamento è di immediata applicazione in tutti gli Stati membri e modifica, per il tramite dell’allegato, il regolamento (UE) 2016/44.

Inserimento di tre persone nell'elenco delle misure restrittive UE in considerazione della situazione in Libia, ai sensi del regolamento (UE) 2016/44.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle persone fisiche elencate nell’allegato al medesimo atto, che vengono inserite nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44, relativo alle misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. L’ambito è quindi settorialmente limitato alle misure restrittive adottate per la crisi libica e temporalmente efficace dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il testo non contiene esclusioni ulteriori.

Inserimento di tre persone nell’elenco sanzionatorio relativo alla Libia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/466 attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 e aggiorna il regime di misure restrittive adottato dall’Unione in considerazione della situazione in Libia. Il Consiglio richiama la persistente preoccupazione per gli atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Paese, in particolare quelli che ostacolano l’attuazione dell’accordo politico libico del 17 dicembre 2015 e la formazione del governo di intesa nazionale.

Finalità e contesto politico

Nel preambolo il Consiglio sottolinea che solo una soluzione politica può offrire un percorso sostenibile verso la pace e la stabilità in Libia. Viene evidenziato che restano rilevanti comportamenti di persone politicamente influenti che hanno contribuito a inasprire le divisioni o a compromettere la transizione politica; su tale base il regolamento procede a un nuovo inserimento nell’elenco sanzionatorio.

Ambito dell’intervento

L’atto non istituisce un nuovo regime autonomo, ma modifica il regolamento (UE) 2016/44, inserendo nell’allegato III tre persone fisiche soggette a misure restrittive. L’ambito è quindi circoscritto alle misure restrittive relative alla Libia e opera su scala unionale, essendo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Persone inserite nell’allegato III

L’allegato del regolamento introduce tre nuove iscrizioni:

  • Agila Saleh (SALEH ISSA GWAIDER, Agila), nato nel 1944 secondo dati non confermati, indicato come presidente del Consiglio dei deputati presso la Camera dei rappresentanti dal 5 agosto 2014; secondo il Consiglio, ha dichiarato opposizione all’accordo politico del 17 dicembre 2015, ha ostacolato la transizione politica e ha rifiutato di procedere a una votazione sulla fiducia al governo di intesa nazionale il 23 febbraio 2016.
  • Khalifa Ghwell (GHWELL, Khalifa; alias AL GHWEIL, Khalifa; AL-GHAWAIL, Khalifa), nato nel 1964 a Misurata, qualificato come cosiddetto "primo ministro e ministro della difesa" del Congresso nazionale generale non riconosciuto a livello internazionale (anche detto "governo di salvezza nazionale"); il Consiglio lo considera responsabile delle attività di tale organo e gli attribuisce un ruolo centrale nell’ostacolare la costituzione del governo di intesa nazionale.
  • Nuri Abu Sahmain (ABU SAHMAIN, Nuri; alias BOSAMIN, Nori; BO SAMIN, Nuri; BADI, Salahdin), nato il 16 maggio 1956 a Zuara/Zuwara, Libia, qualificato come cosiddetto "presidente" del Congresso nazionale generale non riconosciuto a livello internazionale; il Consiglio afferma che ha svolto un ruolo centrale nell’ostacolare e opporsi all’accordo politico libico e alla costituzione del governo di intesa nazionale.

Effetti giuridici e decorrenza

L’articolo 1 dispone l’inclusione delle persone elencate nell’allegato nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilievo operativo per i professionisti

Per avvocati e commercialisti il dato centrale è che l’atto determina l’estensione del perimetro soggettivo delle misure restrittive UE applicabili in materia libica. In concreto, eventuali rapporti, operazioni o verifiche di compliance devono tener conto dell’inserimento delle tre persone nell’elenco di cui al regolamento (UE) 2016/44, con conseguente necessità di aggiornare controlli, screening e procedure interne di due diligence rispetto ai soggetti sanzionati.

Disposizioni principali

Inserimento di nuove persone nell’elenco sanzionatorio

L’articolo 1 dispone l’inclusione delle persone elencate nell’allegato del regolamento nell’elenco contenuto nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44. L’allegato aggiunge tre persone fisiche: Agila Saleh (SALEH ISSA GWAIDER, Agila), Khalifa Ghwell (GHWELL, Khalifa; alias AL GHWEIL, Khalifa; AL-GHAWAIL, Khalifa) e Nuri Abu Sahmain (ABU SAHMAIN, Nuri; alias BOSAMIN, Nori; BO SAMIN, Nuri; BADI, Salahdin).

Motivazione delle iscrizioni

Il preambolo richiama la gravità della situazione in Libia e la preoccupazione del Consiglio per gli atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Paese e che ostacolano la transizione politica. Le tre persone sono inserite nell’elenco perché considerate responsabili di condotte che hanno ostacolato o compromesso l’attuazione dell’accordo politico libico del 17 dicembre 2015 e la costituzione del governo di intesa nazionale.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre previsto che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto dell’allegato con le informazioni identificative

L’allegato riporta, per ciascuna persona, il nome, eventuali alias, la data di nascita o altre informazioni identificative e una sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco, tra cui il ruolo ricoperto in organi non riconosciuti internazionalmente e le azioni volte a ostacolare l’accordo politico libico e il governo di intesa nazionale.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittivelibia

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