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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/533

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/533 della Commissione, del 31 marzo 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Normativa europea32016R0533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una nota complementare nella nomenclatura combinata per uniformare nell’Unione il calcolo del contenuto proteico delle bevande a base di soia classificate in specifiche sottovoci della voce 2202. Stabilisce che il contenuto proteico sia determinato moltiplicando l’azoto totale, calcolato con il metodo Kjeldahl, per il fattore 6,25. La modifica è volta a garantire certezza del diritto e un’interpretazione uniforme della tariffa doganale comune.

Modifica della nomenclatura combinata per chiarire la determinazione del contenuto proteico nelle bevande a base di soia classificate nelle sottovoci 2202 90 11 e 2202 90 15.

Ambito di applicazione

Si applica alla nomenclatura tariffaria e statistica dell’Unione, in particolare alla seconda parte, capitolo 22, dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Rileva per l’inquadramento doganale delle bevande a base di soia rientranti nelle sottovoci 2202 90 11 e 2202 90 15, ai fini della determinazione del contenuto proteico. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica della nomenclatura tariffaria per le bevande a base di soia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/533 interviene sul regolamento (CEE) n. 2658/87, che istituisce la nomenclatura combinata dell’Unione, con l’obiettivo di chiarire in modo uniforme come determinare il contenuto proteico delle bevande a base di soia classificate nelle sottovoci 2202 90 11 e 2202 90 15. La modifica risponde a esigenze di certezza del diritto e di interpretazione omogenea della tariffa doganale comune in tutti gli Stati membri.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (CEE) n. 2658/87, che contiene l’allegato I con la nomenclatura combinata, e osserva che, per le bevande a base di soia, occorre precisare il criterio di calcolo del contenuto proteico. Il regolamento si fonda sull’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2658/87 e adotta la misura dopo il parere del comitato del codice doganale.

Ambito materiale: determinazione del contenuto proteico

La disposizione centrale è l’inserimento di una nuova nota complementare 13 nel capitolo 22 della seconda parte della nomenclatura combinata. La nota stabilisce che, ai fini delle sottovoci 2202 90 11 e 2202 90 15, il contenuto proteico si determina:

  • partendo dal contenuto di azoto totale;
  • calcolato secondo il metodo di cui all’allegato III, parte C, punti da 2 a 8, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione;
  • applicando il fattore di conversione 6,25.

Metodo tecnico richiamato

Il regolamento precisa che il metodo da utilizzare è il Kjeldahl, riconosciuto a livello internazionale per la stima del contenuto proteico negli alimenti per la sua universalità, precisione e riproducibilità. Il fattore 6,25 è ritenuto appropriato per le proteine di soia, poiché la determinazione del contenuto proteico dipende dal tipo di proteine presenti nel campione.

Effetti giuridici e decorrenza

La modifica dell’allegato I del regolamento n. 2658/87 ha effetto generale nell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, senza ulteriori misure di recepimento.

Disposizioni principali

Inserimento della nota complementare 13 nel capitolo 22

È aggiunta alla seconda parte, capitolo 22, dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 la nuova nota complementare 13. La nota dispone che, per le sottovoci 2202 90 11 e 2202 90 15, il contenuto proteico si determina moltiplicando il contenuto di azoto totale, calcolato secondo il metodo di cui all’allegato III, parte C, punti da 2 a 8 del regolamento (CE) n. 152/2009, per il fattore 6,25.

Metodo di calcolo del contenuto proteico

Viene richiamato il metodo Kjeldahl previsto dal regolamento (CE) n. 152/2009 come metodo di riferimento per la determinazione dell’azoto totale. La scelta del fattore di conversione 6,25 è giustificata dalla necessità di determinare il contenuto di proteine di soia.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi doganalinomenclatura tariffariaclassificazione delle mercicontrolli doganali

Testo integrale

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