Regolamento (UE) 2016/472
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/472 della Commissione, del 31 marzo 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 72/2010 per quanto riguarda la definizione del termine «ispettore della Commissione» (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo puntuale sul regolamento (UE) n. 72/2010, modificando la definizione di «ispettore della Commissione». L’obiettivo è consentire la partecipazione alle ispezioni anche di esperti qualificati dell’Autorità di vigilanza EFTA, degli Stati membri EFTA e del segretariato della Conferenza europea dell’aviazione civile, così da rafforzare l’armonizzazione e lo scambio di buone prassi in materia di sicurezza dell’aviazione. La modifica opera nell’ambito delle procedure di ispezione della Commissione previste dal regolamento (CE) n. 300/2008.
Modifica la definizione di «ispettore della Commissione» nel regolamento (UE) n. 72/2010, ampliando i soggetti che possono partecipare alle ispezioni della Commissione in materia di sicurezza dell’aviazione civile.
Ambito di applicazione
Si applica alle ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile disciplinate dal regolamento (UE) n. 72/2010. Riguarda la composizione dei gruppi di ispezione e, in particolare, i soggetti che possono essere scelti come «ispettore della Commissione»: cittadini dell’Unione o di uno Stato membro EFTA dipendenti della Commissione, di uno Stato membro dell’Unione come auditor nazionale, di uno Stato membro EFTA incaricato del controllo della conformità a livello nazionale, dell’Autorità di vigilanza EFTA o del segretariato della Conferenza europea dell’aviazione civile. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo richiama inoltre il contesto SEE e l’attuazione delle norme comuni negli Stati EFTA.
Modifica della definizione di «ispettore della Commissione» nel settore della sicurezza dell’aviazione civile
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/472 della Commissione modifica in modo mirato il regolamento (UE) n. 72/2010, che disciplina le procedure per lo svolgimento delle ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile. La ratio emerge dai considerando: rafforzare l’armonizzazione nell’attuazione delle norme comuni sulla sicurezza dell’aviazione e favorire lo scambio di migliori prassi con soggetti EFTA e con il segretariato della CEAC.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 300/2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile, e tiene conto dell’Accordo SEE, in particolare dell’allegato XIII. In tale contesto, gli Stati membri SEE appartenenti all’EFTA devono attuare le norme fondamentali comuni e l’Autorità di vigilanza EFTA effettua ispezioni nei rispettivi territori; la Commissione intende quindi integrare nelle proprie ispezioni esperti qualificati provenienti da tali strutture.
Modifica della nozione di «ispettore della Commissione»
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 72/2010. La nuova definizione include una persona scelta dalla Commissione per partecipare alle ispezioni, purché sia cittadina dell’Unione o di uno Stato membro dell’EFTA e sia dipendente di una delle seguenti entità:
- Commissione europea;
- uno Stato membro dell’Unione, come auditor nazionale;
- uno Stato membro dell’EFTA, come persona incaricata del controllo della conformità a livello nazionale per conto di tale Stato;
- Autorità di vigilanza EFTA;
- segretariato della Conferenza europea dell’aviazione civile.
La modifica amplia quindi il perimetro soggettivo degli ispettori ammissibili, consentendo la partecipazione a gruppi di ispezione di soggetti esterni alla Commissione, ma qualificati e istituzionalmente collegati ai sistemi di vigilanza in materia di sicurezza dell’aviazione.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del settore e per i professionisti che assistono autorità, enti pubblici o soggetti coinvolti nelle ispezioni, la rilevanza principale è organizzativa e procedurale: la Commissione può comporre i team ispettivi includendo personale EFTA e CEAC, con effetti sulla cooperazione amministrativa e sulla circolazione di competenze tecniche nelle ispezioni in materia di sicurezza dell’aviazione.
Disposizioni principali
Modifica della definizione di "ispettore della Commissione"
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 72/2010. La nuova definizione di «ispettore della Commissione» comprende una persona scelta dalla Commissione per partecipare alle ispezioni, cittadina dell’Unione o di uno Stato membro EFTA, e dipendente di una delle seguenti entità: Commissione, Stato membro dell’Unione come auditor nazionale, Stato membro EFTA incaricato del controllo della conformità a livello nazionale, Autorità di vigilanza EFTA, segretariato della Conferenza europea dell’aviazione civile.
Finalità della modifica e contesto SEE
I considerando chiariscono che, nel quadro dell’Accordo SEE e dell’allegato XIII, gli Stati membri EFTA applicano le norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione e l’Autorità di vigilanza EFTA effettua ispezioni. La modifica mira ad accrescere l’armonizzazione nell’attuazione delle norme comuni e a rafforzare lo scambio di migliori prassi, consentendo l’inserimento di esperti qualificati EFTA e CEAC nei gruppi d’ispezione della Commissione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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