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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/473

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/473 della Commissione, del 31 marzo 2016, recante duecentoquarantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32016R0473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/473 modifica il regolamento (CE) n. 881/2002 per adeguare l'elenco delle persone soggette a misure restrittive dell'Unione. In seguito alla decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 28 marzo 2016, viene aggiunta una nuova persona fisica all'allegato I. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 con l'inserimento di una nuova persona fisica soggetta a congelamento di capitali e risorse economiche.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del regolamento (CE) n. 881/2002 nell'Unione europea, con effetti diretti in ciascuno Stato membro. Incide in particolare sulle persone fisiche, sui gruppi e sulle entità elencati nell'allegato I del regolamento, rispetto ai quali opera il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il regolamento riguarda specificamente l'aggiornamento dell'elenco sanzionatorio relativo a persone associate all'ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda.

Aggiornamento delle misure restrittive contro persone associate a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/473 costituisce una modifica puntuale del regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La finalità è adeguare rapidamente l'elenco sanzionatorio dell'Unione alle decisioni del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, garantendo l'efficacia immediata delle misure di congelamento.

Base normativa e contesto

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che l'allegato I del regolamento n. 881/2002 contiene l'elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti al congelamento di capitali e risorse economiche e che, a seguito della decisione del 28 marzo 2016 del Comitato per le sanzioni del CSNU, è necessario aggiornare tale elenco.

Contenuto sostanziale della modifica

L'unica modifica sostanziale consiste nell'aggiunta, all'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, della voce relativa a una persona fisica. La nuova iscrizione riguarda:

  • Nayef Salam Muhammad Ujaym Al-Hababi
  • alias: Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi, Faruq al-Qahtani, Faruq al-Qatari, Farouq al-Qahtani al Qatari, Sheikh Farooq al-Qahtani, Shaykh Imran Farouk, Sheikh Faroq al-Qatari
  • data di nascita: 1981 o circa 1980
  • luogo di nascita: Arabia Saudita
  • cittadinanze: saudita e qatariana
  • numero di passaporto: 592667, passaporto qatariano rilasciato il 3 maggio 2007
  • indirizzo: Afghanistan, dal 2009
  • data di designazione ai sensi dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 28 marzo 2016

Effetti giuridici e decorrenza

L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore del regolamento il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La natura del regolamento è quella tipica degli atti di esecuzione in materia sanzionatoria: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. L'aggiornamento consiste nell'inserimento di una nuova voce nell'elenco delle "Persone fisiche" soggette a congelamento di capitali e risorse economiche.

Nuova iscrizione nell'elenco sanzionatorio

Nell'allegato viene aggiunto "Nayef Salam Muhammad Ujaym Al-Hababi" con diversi alias, data di nascita 1981 o intorno al 1980, luogo di nascita Arabia Saudita, cittadinanze saudita e qatariana, numero di passaporto 592667 (passaporto qatariano rilasciato il 3 maggio 2007), indirizzo Afghanistan dal 2009 e data di designazione 28 marzo 2016.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecongelamento di capitaliantiterrorismo

Testo integrale

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