Sentenza del 19/07/2023 n. 21441 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, co. 2, e 48, co. 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 (t.u.i.r. vig. ratione temporis), sostenendo che i contributi versati al Fondo di previdenza complementare, nel periodo 1955-1994 (e poi dal 1995 al 1999 interamente a carico della banca), erano in realtà posti a carico del datore di lavoro tramite il meccanismo contabile dell'"chassè-croisè"; pertanto non si trattava di contributi obbligatori a carico del lavoratore e non potevano essere considerati esenti o defalcati dall'imponibile come richiesto dal contribuente per ottenere il rimborso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della Amministrazione, cassando la sentenza impugnata e, nel merito, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. La motivazione rileva che il Fondo era una forma di previdenza complementare volontaria (iscritta all'Albo COVIP) e che i contributi al Fondo, pur formalmente imputati al lavoratore per effetto dello chassè-croisè, erano sostanzialmente a carico della banca; poiché l'esenzione fiscale opera solo per contributi versati "in ottemperanza a disposizioni di legge", i contributi volontari non beneficiano dell'esenzione pro quota ex art. 17 co. 2 né possono essere sottratti dalla base imponibile delle prestazioni erogate dal Fondo. Le spese del merito sono compensate; le spese di legittimità sono a carico del resistente, liquidate in Euro 1.200,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Fondamento dell'impugnazione in Cassazione per violazione di norme e falsa applicazione di legge
D.P.R. n. 917/1986, art. 17
L'esenzione pro quota (art. 17 co. 2) non si applica alle somme erogate da fondi di previdenza complementare quando i contributi non sono obbligatori per legge
D.P.R. n. 917/1986, art. 48
comma 2, lett. a) (nel testo vigente fino al 31/12/2003)
Solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge non concorrono a formare il reddito; i contributi volontari a fondi complementari concorrono alla base imponibile
D.P.R. n. 917/1986, art. 6
La prestazione di capitale/"pensione integrativa" erogata dal Fondo rientra nella stessa categoria reddituale della pensione integrativa cui si è rinunciato e va assoggettata al medesimo regime fiscale
Massime di principio
- La qualifica formale contabile (imputazione tramite chassè-croisè) non prevale sulla valutazione sostanziale: occorre identificare chi ha effettivamente sopportato l'onere economico del contributo.
- I contributi versati a fondi di previdenza complementare iscritti all'Albo COVIP sono, di regola, di natura volontaria se basati su convenzione e non su obbligo di legge; in tal caso le somme erogate dal Fondo concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile del beneficiario.
- L'esenzione fiscale (o esclusione dalla base imponibile) spetta solo ai contributi obbligatori previsti dalla legge; pertanto chi reclama un trattamento fiscale agevolato deve provare l'obbligatorietà normativa del versamento o l'effettivo e documentabile esborso del lavoratore.
- Se il datore di lavoro ha in concreto sostenuto il costo dei contributi al Fondo, il beneficiario non può sottrarre tali importi dall'imponibile né ottenere il rimborso fiscale come se fossero contributi obbligatori versati dal lavoratore.
- In controversie simili è fondamentale produrre documentazione contrattuale, payroll e flussi finanziari che dimostrino la natura dell'obbligo contributivo e la reale soggettività del soggetto che ha sopportato l'onere.
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