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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30602/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Trenitalia ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto la sua opposizione ai decreti ingiuntivi emessi in favore dei lavoratori. I motivi principali di cassazione erano: (1) la presunta inapplicabilità dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 alle societa' per azioni a partecipazione pubblica come Trenitalia (sostenendo che la norma riguarderebbe solo il settore privato); (2) la censura sulla qualifica del termine biennale previsto dall'art.29 quale decadenza che, secondo la ricorrente, potrebbe essere impedita solo con l'esercizio dell'azione giudiziale e non da atti stragiudiziali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (i) l'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 si applica anche alle societa' per azioni a partecipazione pubblica come Trenitalia; (ii) il termine biennale previsto dall'art.29 ha natura decadenziale, ma, in assenza di una specifica determinazione legislativa sul modo di "esercitare" il diritto, la decadenza puo' essere impedita anche da un atto scritto stragiudiziale idoneo a manifestare la volonta' del lavoratore di far valere la responsabilita' del committente (es. raccomandata/diffida) purché effettuato entro il biennio. Nel caso di specie l'appalto era cessato il 31/07/2009 e i lavoratori avevano inviato raccomandata il 29/07/2011; la Corte ha quindi confermato la validita' della interruzione della decadenza e ha condannato Trenitalia alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003

    Disposizione che pone la responsabilita' solidale del committente con l'appaltatore per i trattamenti retributivi e contributivi entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto

    Applicabile anche alle societa' per azioni a partecipazione pubblica; il termine biennale e' decadenziale ma puo' essere impedito da un atto scritto stragiudiziale idoneo a far valere la responsabilita' del committente se compiuto entro il biennio

  • art. 118, sesto comma, d.lgs. 163/2006 (codice degli appalti)

    Non esiste incompatibilita' tra la disciplina degli appalti pubblici e la tutela dei lavoratori prevista dall'art.29: le due discipline coesistono e sono applicabili al committente pubblico qualificato come "ente aggiudicatore"

  • art. 1676 c.c.

    Principio richiamato in tema di responsabilita' solidale del committente per debiti retributivi dell'appaltatore; utile per il confronto interpretativo con art.29

  • art. 2966 c.c. e art. 2964 c.c.

    Norme generali sulla decadenza e sull'esercizio del diritto: la mancanza di una precisa modalità prevista dalla norma specifica impone di ricercare la ratio sistematica; nulla osterebbe a riconoscere efficacia impeditiva ad atti stragiudiziali idonei

  • Interventi normativi che hanno modificato art.29 (legge 27.12.2006 n.296 art.1, d.l. n.5/2012 conv. in L. 4.4.2012 n.35, legge n.92/2012 art.4 co.31, D.L. 25/2017 conv. L.20.4.2017 n.49)

    La disciplina dell'art.29 e' stata nel tempo integrata e modificata; nella valutazione della decadenza si applica il testo vigente ratione temporis al sorgere del credito; alcune modifiche hanno introdotto eccezioni/processi difensivi ma non escludono la rilevanza degli atti stragiudiziali nei casi anteriori alle modifiche

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n.137 conv. L.18.12.2020 n.176

    Norma procesuale che ha consentito alla Corte di Cassazione di decidere il ricorso in camera di consiglio senza discussione orale, salvo richiesta contraria

Massime di principio

  • L'art.29 d.lgs. 276/2003 si applica anche ai committenti qualificabili come societa' a partecipazione pubblica: la qualita' di ente aggiudicatore non esclude la responsabilita' solidale verso i lavoratori dell'appaltatore.
  • Il termine biennale previsto dall'art.29 ha natura decadenziale: i crediti devono essere fatti valere entro due anni dalla cessazione dell'appalto, con riferimento ai crediti maturati nel periodo di esecuzione dell'appalto.
  • In mancanza di una specifica indicazione legislativa sul "modo" di esercitare il diritto, un atto scritto stragiudiziale (es. raccomandata di diffida) inviato al committente entro il biennio e' idoneo ad impedire la decadenza; pertanto il lavoratore e' consigliato a trasmettere tempestivamente una comunicazione scritta e verificabile.
  • E' essenziale documentare la ricezione dell'atto stragiudiziale (ricevuta di raccomandata, ritorno di ricevuta, ecc.) per provare l'intervento impeditivo della decadenza in caso di successivo giudizio.
  • La responsabilita' del committente rimane comunque limitata temporalmente (biennio) e ai crediti riferibili al periodo dell'appalto: la tutela dei committenti passa per un'attenta verifica delle contestazioni ricevute e, se previsto dalla legge successiva, per l'eccezione del beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore.

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