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Sentenza

Sentenza n. 343/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione a favore della prima classificata del lotto 1 della procedura per l’affidamento quinquennale del servizio di preparazione e somministrazione dei pasti nei presidi ospedalieri dell’ASM, con contestuale oscuramento parziale dell’offerta tecnica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa seconda classificata, con un punteggio di 99,08 contro i 100 punti dell’aggiudicataria, ha impugnato l’aggiudicazione e proposto motivi aggiunti, chiedendo anche il subentro nel contratto e la sua inefficacia. Ha contestato i punteggi massimi attribuiti all’aggiudicataria per i sub-criteri 2.2 (distanza del centro di cottura), 7.1 (modalità di approvvigionamento e piattaforma alimentare), 2.1 (descrizione del centro di cottura) e 6.1 (sistema informatico di prenotazione). Con i motivi aggiunti ha inoltre dedotto l’incoerenza sull’indicazione del CCNL nell’offerta, l’omessa dichiarazione di equivalenza delle tutele, l’incongruità del costo della manodopera e l’obbligo di verificare l’anomalia dell’offerta. Le censure sul costo del lavoro si fondavano sul confronto tra l’importo indicato dall’aggiudicataria e la stima che la ricorrente riteneva corretta sulla base degli atti di gara e di una relazione del proprio consulente.

La decisione

Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti. La censura sul sub-criterio 2.2 è infondata: la lex specialis richiedeva il tempo massimo garantito e l’offerta dell’aggiudicataria riportava tempi e distanze da tutti i presidi; il punteggio considerava il totale dei tempi dichiarati per le cinque sedi, risultato inferiore a quello della ricorrente. È infondata la censura sul sub-criterio 7.1: la disciplina di gara non imponeva che la piattaforma alimentare fosse già operativa o immediatamente disponibile alla presentazione dell’offerta; la relativa disponibilità dovrà però essere dimostrata prima della stipula, insieme all’adempimento degli obblighi logistici previsti dai CAM applicabili. Le censure sul CCNL sono infondate, poiché l’indicazione del CCNL delle cooperative agroalimentari nell’offerta economica è stata ritenuta un errore materiale, superato dalle dichiarazioni coerenti contenute nell’offerta tecnica, nel progetto di assorbimento dei 70 lavoratori e nella relazione ex art. 102, comma 2, d.lgs. 36/2023. La censura sull’anomalia, nella parte relativa all’insufficienza del costo della manodopera, è stata dichiarata inammissibile: la ricorrente non aveva impugnato la previsione della lex specialis che fissava quel costo in € 5.487.306,97 e aveva indicato nella propria offerta un importo pressoché corrispondente, in contrasto con la contestazione proposta e con il divieto di venire contra factum proprium. Le ulteriori doglianze fondate sulla pretesa diversità del CCNL sono infondate. Sono infondate anche le censure sui sub-criteri 2.1 e 6.1: la disponibilità giuridica del centro di cottura era richiesta entro 60 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione e la commissione aveva valutato le descrizioni presentate; la verifica tecnica dell’integrazione del sistema informatico rientra nelle ordinarie attività di avvio del servizio. Respinte, di conseguenza, anche le domande di subentro e di inefficacia del contratto. Spese compensate per eccezionali motivi.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023

    tempestivamente notificato il 3.4.2026, cioè entro il termine decadenziale di 10 giorni ex art. 36, comma 4, D.Lg.vo n. 36/2023

    La disposizione è richiamata per individuare il termine di dieci giorni relativo all’impugnazione della decisione sull’oscuramento dell’offerta; la sentenza non decide una controversia sulla tempestività del ricorso principale.

  • art. 11, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Entrambe le predette censure escludenti sono infondate, in quanto dall’esame dell’intera offerta dell’aggiudicataria Società Cooperativa Consorzio Nazionale Servizi si evince chiaramente l’evidente erroneità materiale dell’indicazione nell’offerta economica del Contratto Collettivo delle Cooperative Agro Alimentari, perché l’applicazione del Contratto Collettivo dei Pubblici Esercizi di Ristorazione Collettiva e del Turismo, previsto dall’art. 3 del Disciplinare di gara, risulta espressamente dichiarata, oltre che a pag. 25 dell’offerta tecnica, anche nel Progetto di assorbimento dei 70 dipendenti, che avevano lavorato con il precedente appaltatore, e nella Relazione ex art. 102, comma 2, D.Lg.vo n. 36/2023.

    L’indicazione discordante del CCNL nell’offerta economica non determina l’esclusione quando, dall’esame complessivo dell’offerta e dei documenti ad essa collegati, risulta chiaramente un errore materiale e l’operatore ha dichiarato in modo coerente il CCNL previsto dalla gara.

  • art. 102, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Entrambe le predette censure escludenti sono infondate, in quanto dall’esame dell’intera offerta dell’aggiudicataria Società Cooperativa Consorzio Nazionale Servizi si evince chiaramente l’evidente erroneità materiale dell’indicazione nell’offerta economica del Contratto Collettivo delle Cooperative Agro Alimentari, perché l’applicazione del Contratto Collettivo dei Pubblici Esercizi di Ristorazione Collettiva e del Turismo, previsto dall’art. 3 del Disciplinare di gara, risulta espressamente dichiarata, oltre che a pag. 25 dell’offerta tecnica, anche nel Progetto di assorbimento dei 70 dipendenti, che avevano lavorato con il precedente appaltatore, e nella Relazione ex art. 102, comma 2, D.Lg.vo n. 36/2023.

    La relazione prevista dalla disposizione, letta insieme al progetto di assorbimento e all’offerta tecnica, può concorrere a chiarire quale contratto collettivo l’aggiudicatario abbia effettivamente dichiarato di applicare.

  • D.M. 10 marzo 2020, Allegato 1, Sezione E, paragrafo 3, e Sezione C, paragrafo 2, lettera b)

    Il Collegio ritiene condivisibile quanto evidenziato dalla Regione Basilicata e dalla controinteressata Società Cooperativa Consorzio Nazionale Servizi, che, poiché il sub criterio 7.1, relativo alle modalità di approvvigionamento ed ai sistemi di controllo qualitativo delle derrate alimentari mediante l’utilizzo di una propria piattaforma alimentare, in conformità al D.M. del 25.7.2011, con riferimento alle fasi di stoccaggio e distribuzione, non prevede che la predetta piattaforma alimentare deve essere già operativa o nella disponibilità immediata dell’operatore economico alla data di presentazione dell’offerta, deve ritenersi che il controllo dell’effettiva disponibilità di tale piattaforma alimentare va verificato nella fase successiva all’emanazione del provvedimento di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, nell’ambito della quale dovrà essere accertato l’adempimento dell’obbligo, previsto lett. b) del paragrafo 2 “Attuazione di soluzioni per diminuire gli impatti ambientali della logistica” della Sezione C “Criteri ambientali per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica” dell’Allegato 1 del vigente D.M. 10.3.2020, che ha sostituito il D.M. del 25.7.2011 (abrogato dal D.M. 10.3.2020), a cui rinvia il Paragrafo 3 “Impatti ambientali della logistica” della Sezione E “Criteri ambientali per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva per le strutture ospedaliere”, dello stesso Allegato 1 al D.M. 10.3.2020, “dell’adozione di soluzioni collettive per le attività di deposito e trasporto delle merci come magazzinaggio comune, gli spostamenti a pieno carico degli automezzi, con conseguente riduzione del numero di viaggi per il trasporto primario (trasporto delle materie prime dai fornitori al centro di cottura) e/o secondario (trasporto dei pasti dal centro di cottura al sito di consumo dei pasti)”, che possono essere dimostrate con la presentazione di “una dichiarazione dell’adesione ad un sistema di gestione centralizzata delle attività di deposito e trasporto delle merci o dell’eventuale proprietà di un deposito a tal fine destinato”, allegando “il protocollo sottoscritto tra fornitore e la società che detiene il sistema di gestione centralizzata delle attività di deposito e trasporto delle merci”.

    Se la lex specialis non richiede che la piattaforma logistica sia già operativa o immediatamente disponibile al momento dell’offerta, la sua effettiva disponibilità e la conformità alle soluzioni logistiche previste dai CAM possono essere accertate dopo l’aggiudicazione, ma prima della stipula del contratto.

Massime di principio

  • Quando il criterio di gara non richiede che una piattaforma logistica sia già operativa o immediatamente disponibile alla presentazione dell’offerta, la commissione valuta la descrizione delle modalità di approvvigionamento e dei controlli qualitativi; la disponibilità effettiva e l’adempimento degli obblighi logistici previsti dai CAM devono essere verificati prima della stipula del contratto.
  • Un’indicazione del CCNL nell’offerta economica difforme da quella contenuta negli altri documenti non comporta di per sé l’esclusione se, valutata l’offerta nel suo complesso, la difformità risulta un errore materiale e gli altri atti dell’offerta identificano chiaramente il contratto collettivo applicato.
  • La contestazione dell’insufficienza del costo della manodopera indicato in gara è inammissibile se il concorrente non ha impugnato la relativa previsione della lex specialis e ha presentato a sua volta un’offerta con un costo sostanzialmente corrispondente, in contrasto con la propria successiva contestazione e con il divieto di venire contra factum proprium.
  • Se la lex specialis consente che la disponibilità giuridica del centro di cottura sia acquisita entro un termine successivo all’aggiudicazione, la commissione può valutare in gara la descrizione del centro, ferma la verifica della disponibilità entro il termine prescritto.
  • La verifica dell’integrazione di un sistema informatico con gli altri sistemi aziendali può essere svolta nelle ordinarie attività tecniche di avvio del servizio e non impone, in assenza di una diversa previsione di gara, l’attribuzione automatica di zero punti alla relativa descrizione tecnica.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaAbuso del diritto e del processoConcorrenza ed evidenza pubblica

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