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Ordinanza

Ordinanza n. 1425/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento - della graduatoria definitiva del bando di concorso per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di -OMISSIS-, pubblicata in data 6.02.2026 e approvata con determina dirigenziale n. 147 del 4.02.2026, nella parte in cui colloca la ricorrente al posto n. 86 (n. 91 secondo quanto riportato in sede di ricorso) con un solo punto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; e per la condanna dell’Amministrazione intimata a riconoscere alla ricorrente il punteggio complessivo corretto, con conseguente ricollocazione della stessa in posizione più elevata, chiedendo, in ultimo, il risarcimento dei danni subiti; nonché per la condanna della stessa Amministrazione al risarcimento dei danni sofferti a seguito dell’adozione degli atti avversati.

Giustizia amministrativa202600760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi ERP, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un solo punto e la colloca in posizione deteriore

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva del concorso per l’assegnazione di alloggi ERP, deducendo l’erronea attribuzione di un solo punto e chiedendo il riconoscimento del punteggio ritenuto corretto, la ricollocazione in posizione più elevata e il risarcimento dei danni. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.P.R. 1035/1972 e della normativa regionale siciliana, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà, poiché l’Amministrazione non avrebbe indicato le ragioni del mancato riconoscimento del punteggio relativo alla situazione reddituale né il criterio di calcolo utilizzato. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, con specifico riferimento all’art. 46, comma 1, lett. o), sostenendo che la ricorrente aveva prodotto un’attestazione ISEE contenente la DSU relativa al reddito complessivo annuo del nucleo familiare. La commissione comunale aveva respinto l’opposizione ritenendo necessaria, oltre al modello ISEE, la produzione della DSU a pena di inammissibilità. Il Comune si è costituito senza controdedurre sulle censure. La ricorrente ha inoltre chiesto l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami nei confronti degli altri soggetti collocati in graduatoria.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né la domanda cautelare né il merito del ricorso e non ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami. Ritenendo necessari, ai fini della decisione, chiarimenti e documenti nella disponibilità dell’Amministrazione, ha disposto un incombente istruttorio ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a. Il Comune, tramite il Dirigente dell’Area Staff U.O. Patrimonio – E.R.P. o il Segretario Generale, deve produrre entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza documentati chiarimenti sui fatti di causa, con particolare riguardo all’attività istruttoria svolta per collocare la ricorrente nella graduatoria definitiva. La trattazione dell’istanza cautelare e della richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 7 d.P.R. 1035/1972

    La ricorrente ne deduce la violazione in relazione all’attribuzione del punteggio nella graduatoria ERP; il TAR non ha ancora definito la fondatezza della censura.

  • art. 46 d.P.R. 445/2000

    La ricorrente invoca la possibilità di comprovare mediante dichiarazione sostitutiva i dati relativi alla situazione reddituale; la questione è ancora oggetto di istruttoria.

  • art. 47 d.P.R. 445/2000

    La ricorrente ne deduce la violazione in relazione alla documentazione reddituale prodotta; il TAR non ha ancora deciso la censura.

  • art. 64 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre l’acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini della decisione, nella disponibilità della pubblica amministrazione; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato al Comune chiarimenti documentati sull’istruttoria compiuta.

Massime di principio

  • Quando la corretta collocazione in una graduatoria amministrativa dipende dall’attribuzione di un punteggio e dagli elementi istruttori nella disponibilità dell’amministrazione, il giudice può ordinare all’amministrazione, ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a., la produzione di documenti e chiarimenti sull’attività istruttoria svolta prima di decidere sulla domanda cautelare e sul merito.
  • L’attribuzione di un punteggio in una graduatoria deve consentire di ricostruire le ragioni del risultato e i criteri di calcolo applicati, soprattutto quando venga contestato il mancato riconoscimento di un punteggio collegato alla situazione reddituale; la sufficienza dell’istruttoria e della motivazione è verificabile sulla base della documentazione amministrativa.
  • La questione relativa alla necessità di produrre, oltre all’attestazione ISEE, anche la Dichiarazione Sostitutiva Unica non può essere definita senza verificare il contenuto della documentazione presentata, le prescrizioni del bando e l’attività istruttoria concretamente svolta dall’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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