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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16948/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p., contestata in continuazione ex art. 81 c.p.) come legale rappresentante della Seleco s.p.a., per aver, dissimulando lo stato di insolvenza della società, contratto obbligazioni con il proposito di non adempierle: in particolare un contratto di lavoro (28/08/2018) con Andrea Boschin, con retribuzione annua lorda di euro 107.250 e mancati pagamenti per vari mesi (ad eccezione di un acconto di euro 1.500), e un contratto di sponsorizzazione con ASD Tempus Fugit per euro 125.000 oltre IVA, senza effettuare acconto e saldo. In cassazione Pannella ha censurato la prova del dolo iniziale, sostenendo che al momento della stipula non era certo che l'impresa fosse irrimediabilmente insolvente e che l'assunzione del contabile e il contratto di sponsorizzazione fossero attività volte a risanare l'azienda, non a frodare i creditori. Ha inoltre impugnato la severità della pena e il rifiuto delle circostanze attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo insufficiente la motivazione della Corte territoriale sulla prova del dolo iniziale. Ha ritenuto che la Corte di appello si sia limitata a richiamare l'inadempimento e lo stato di difficoltà finanziaria senza rispondere criticamente all'argomentazione difensiva che indicava riflessi e atti funzionali al risanamento (assunzione del contabile, sponsorizzazione). Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste perché valuti, con motivazione adeguata, gli elementi di prova diversi dal mero inadempimento e dalla difficoltà finanziaria, dai quali ricavare (se possibile) il proposito iniziale di non adempiere. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo relativo alla pena e alle attenuanti.

Norme richiamate

  • art. 641 c.p.

    Delitto di insolvenza fraudolenta: è integrato quando, dissimulando lo stato di insolvenza, si contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla; il tipo richiede il dolo iniziale e la dissimulazione. Se l'obbligazione viene adempiuta prima della condanna il reato si estingue.

  • art. 81 c.p.

    Norma sulla continuazione fra più delitti: applicata per collegare le condotte ripetute (più obbligazioni assunte nell'ambito di un medesimo disegno criminoso).

  • Cass. Sez. 2, n. 6847 del 21/01/2015 (Spalanzino)

    Sez. 2, n. 6847 del 21/01/2015, Spalanzino, Rv. 262570-01

    Giurisprudenza richiamata in tema di prova del dolo iniziale nell'insolvenza fraudolenta: sottolinea la necessità di provare il proposito originario di non adempiere e non limitarsi a constatare l'inadempimento.

  • Cass. Sez. 2, n. 3499 del 15/11/2022 (Cavallaro)

    Sez. 2, n. 3499 del 15/11/2022, dep. 2023, Cavallaro

    Giurisprudenza che precisa che il comportamento successivo può contribuire alla prova del proposito iniziale ma non basta il mero inadempimento, che è indizio equivoco, senza un'analisi critica degli elementi antecedenti o concomitanti.

Massime di principio

  • La sussistenza dell'elemento soggettivo nell'insolvenza fraudolenta richiede la prova del proposito originario di non adempiere; non è sufficiente dimostrare soltanto lo stato di difficoltà finanziaria e il successivo inadempimento.
  • Gli atti posti in essere al momento della assunzione dell'obbligazione (es. assunzione di un contabile, sottoscrizione di contratti funzionali alla ripresa dell'attività) devono essere valutati criticamente: possono dimostrare l'assenza del dolo o, se eccentrici rispetto allo scopo dichiarato, contribuire a provarlo.
  • La Corte d'appello deve rispondere puntualmente alle argomentazioni difensive che offrono spiegazioni alternative innocenti; una motivazione meramente tautologica sul mero inadempimento è insufficiente e può comportare l'annullamento con rinvio.
  • In presenza di dubbio ragionevole sulla prova del dolo iniziale la decisione favorevole all'imputato (annullamento o proscioglimento) è più probabile; in caso di ricostruzione possibile in entrambi i sensi, la valutazione comparativa delle spiegazioni alternative è essenziale.
  • Se la prova del dolo iniziale non è adeguatamente motivata, le questioni successive (quantificazione della pena, riconoscimento di attenuanti) restano assorbite e vanno riesaminate solo dopo una nuova e corretta valutazione del fatto.

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