Regolamento (UE) 2018/541
Regolamento delegato (UE) 2018/541 della Commissione, del 20 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/2358 e del regolamento delegato (UE) 2017/2359 per quanto riguarda le loro date di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2018/541 interviene in modo puntuale per differire l’entrata in applicazione di due regolamenti delegati già adottati in attuazione della direttiva (UE) 2016/97. La Commissione ha ritenuto opportuno allineare la loro applicazione alla data in cui gli Stati membri devono applicare le misure nazionali di recepimento della direttiva, così da consentire agli operatori e alle autorità competenti un adeguamento più ordinato. Il testo non modifica il contenuto sostanziale dei regolamenti 2017/2358 e 2017/2359, ma solo la loro decorrenza applicativa.
Modifica le date di applicazione dei regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e 2017/2359, allineandole alla data di applicazione delle misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ordinamento dell’Unione europea e in tutti gli Stati membri, in quanto regolamento direttamente applicabile. Incide esclusivamente sui regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359, che riguardano rispettivamente i requisiti di governo e controllo del prodotto per imprese di assicurazione e distributori di prodotti assicurativi, e gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi. Non introduce nuove regole di merito, ma sposta la data di applicazione di tali atti delegati, coordinandola con la data prevista dall’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2016/97.
Modifica delle date di applicazione dei regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e 2017/2359
Il regolamento delegato (UE) 2018/541 della Commissione interviene sulla disciplina attuativa della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. La sua finalità è esclusivamente coordinare il momento di applicazione di due regolamenti delegati già adottati, per consentire un migliore adeguamento delle autorità competenti e degli operatori del settore assicurativo.
Contesto normativo e finalità
La direttiva (UE) 2016/97 armonizza le disposizioni nazionali in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa e attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati di dettaglio. In tale quadro, il 21 settembre 2017 la Commissione ha adottato:
- il regolamento delegato (UE) 2017/2358, sui requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi;
- il regolamento delegato (UE) 2017/2359, sugli obblighi di informazione e sulle norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.
Il presente regolamento precisa che la data di applicazione di tali atti deve coincidere con la data in cui gli Stati membri devono applicare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2016/97, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1.
Modifiche al regolamento delegato (UE) 2017/2358
L’articolo 1 sostituisce il secondo comma dell’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2017/2358. La nuova formulazione stabilisce che il regolamento si applica a decorrere dalla data in cui gli Stati membri devono applicare le misure di cui all’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2016/97.
Modifiche al regolamento delegato (UE) 2017/2359
L’articolo 2 apporta una modifica analoga all’articolo 20 del regolamento delegato (UE) 2017/2359. Anche in questo caso la decorrenza applicativa è rinviata alla stessa data prevista per l’applicazione delle misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/97.
Entrata in vigore e natura del regolamento
L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre il carattere vincolante in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Rilievo operativo
Per gli operatori del settore assicurativo e per le autorità di vigilanza, il regolamento ha un rilievo pratico limitato ma importante: evita uno scollamento temporale tra l’entrata in applicazione degli atti delegati e quella della disciplina primaria di riferimento. In tal modo si riduce il rischio di dover applicare regole di dettaglio prima della piena operatività del quadro nazionale di recepimento della direttiva.
Disposizioni principali
Allineamento della data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2017/2358
L’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2017/2358 è modificato sostituendo il secondo comma con la previsione secondo cui il regolamento si applica a decorrere dalla data in cui gli Stati membri devono applicare le misure di cui all’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2016/97.
Allineamento della data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2017/2359
L’articolo 20 del regolamento delegato (UE) 2017/2359 è modificato sostituendo il secondo comma con la previsione secondo cui il regolamento si applica a decorrere dalla data in cui gli Stati membri devono applicare le misure di cui all’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2016/97.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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