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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2405

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2405 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Picpoul de Pinet» (DOP)

Normativa europea32017R2405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferisce la protezione alla denominazione di origine protetta «Picpoul de Pinet» ai sensi della disciplina UE sui prodotti agricoli. La Commissione ha ritenuto soddisfatti i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e, non essendo state presentate opposizioni, ha disposto la registrazione della denominazione. Il testo chiarisce anche che tale protezione non impedisce l'uso del nome della varietà di uve «piquepoul» o dei suoi sinonimi, nei limiti della normativa applicabile.

Protezione e registrazione della denominazione di origine protetta «Picpoul de Pinet» ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione vinicola «Picpoul de Pinet» (DOP) nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, con effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Riguarda la protezione della denominazione registrata e la sua iscrizione nel registro previsto dall'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il regolamento non introduce esclusioni specifiche, ma richiama espressamente che la registrazione non osta all'uso del nome della varietà di uve «piquepoul» o dei suoi sinonimi, purché nel rispetto della normativa UE applicabile e fuori dai casi in cui ricorrano le condizioni dell'articolo 100, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Protezione della denominazione "Picpoul de Pinet" (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2405 della Commissione conferisce la protezione alla denominazione di origine protetta «Picpoul de Pinet» nell'ambito della disciplina vitivinicola del regolamento (UE) n. 1308/2013. La decisione fa seguito all'esame della domanda presentata dalla Francia e si fonda sulla constatazione che risultano soddisfatte le condizioni sostanziali e procedurali previste dal quadro normativo europeo.

Procedura di registrazione e assenza di opposizioni

La Commissione richiama il percorso procedurale previsto dagli articoli 97 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013. Dopo la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, non è stata notificata alcuna opposizione ai sensi dell'articolo 98; per tale ragione, la denominazione può essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104.

Verifica dei requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013

Nel preambolo la Commissione afferma di aver verificato il rispetto delle condizioni stabilite dagli articoli da 93 a 96, dall'articolo 97, paragrafo 1, e dagli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La protezione è concessa alla denominazione composta «Picpoul de Pinet» nel suo insieme, sulla base del suo uso tradizionale.

Rapporto con il nome della varietà di uve «piquepoul»

Un profilo importante del regolamento riguarda la distinzione tra la denominazione protetta e il nome della varietà di uve «piquepoul». La Commissione precisa che la registrazione non ostacola l'uso di tale nome, né dei suoi sinonimi, purché ciò avvenga nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili. Viene inoltre esclusa l'applicazione dell'articolo 100, paragrafo 3, primo comma, poiché il nome della varietà non contiene né consiste nella denominazione protetta e non si riferisce sostanzialmente al suo elemento geografico.

Entrata in vigore ed efficacia negli Stati membri

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per questo tipo di atto, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Esame della domanda e verifiche preliminari

La Commissione ha esaminato la domanda di registrazione presentata dalla Francia ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ha ritenuto soddisfatte le condizioni previste dagli articoli da 93 a 96, dall'articolo 97, paragrafo 1, e dagli articoli 100, 101 e 102 del medesimo regolamento.

Protezione della denominazione «Picpoul de Pinet»

In applicazione dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la denominazione «Picpoul de Pinet» (DOP) è dichiarata protetta e deve essere registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.

Assenza di opposizioni

La Commissione rileva che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Rapporto con il nome della varietà di uve «piquepoul»

La registrazione non impedisce l'uso del nome della varietà di uve «piquepoul» o dei suoi sinonimi, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione. La Commissione osserva che le condizioni dell'articolo 100, paragrafo 3, primo comma, non sono soddisfatte, poiché tale nome non contiene né consiste nella denominazione «Picpoul de Pinet» né si riferisce sostanzialmente all'elemento geografico della denominazione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercato internoindicazioni geografichediritto vitivinicolo

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