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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2468

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce la cornice procedurale e documentale per la notifica e l'autorizzazione degli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi nel sistema dei nuovi alimenti dell'Unione. Specifica quali informazioni amministrative e scientifiche devono essere presentate, come la Commissione verifica la validità dei dossier e in che modo intervengono Stati membri ed EFSA in presenza di obiezioni motivate sulla sicurezza. Prevede inoltre modelli di lettera di accompagnamento, regole sulla riservatezza e una misura transitoria con termine al 1° gennaio 2019. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici per notifiche e domande relative agli alimenti tradizionali da paesi terzi ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti.

Ambito di applicazione

Si applica alle notifiche e alle domande di autorizzazione di alimenti tradizionali da paesi terzi presentate alla Commissione nell'ambito degli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2015/2283, nonché alle relative verifiche di validità, consultazioni su obiezioni di sicurezza e parere dell'Autorità. Riguarda gli operatori/richiedenti o i loro rappresentanti nell'Unione che intendano immettere sul mercato dell'UE tali alimenti o modificarne condizioni d'uso, specifiche, etichettatura o obblighi di monitoraggio post-marketing. Contiene anche una disciplina transitoria per le notifiche di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, da presentare entro il 1° gennaio 2019.

Requisiti amministrativi e scientifici per gli alimenti tradizionali da paesi terzi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione attua l'articolo 20 del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti, disciplinando nel dettaglio il contenuto delle notifiche e delle domande di autorizzazione relative agli alimenti tradizionali da paesi terzi. Il testo si inserisce nella procedura europea di valutazione di tali alimenti, che si fonda sulla dimostrazione di una storia di uso sicuro e sul controllo della sicurezza da parte della Commissione, degli Stati membri e dell'EFSA.

Ambito e definizioni

Il regolamento si applica alle notifiche e alle domande presentate ai sensi degli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2015/2283. Ai fini procedurali, definisce in modo autonomo la "notifica" e la "domanda" come fascicoli completi contenenti informazioni e dati scientifici rispettivamente presentati a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 16 del regolamento di base.

Struttura della notifica e della domanda

Per la notifica, l'articolo 3 richiede la presentazione elettronica alla Commissione di una lettera di accompagnamento, di un fascicolo tecnico e di una sintesi del fascicolo. Il fascicolo tecnico deve comprendere dati amministrativi e dati scientifici; la sintesi deve dimostrare che l'uso proposto soddisfa le condizioni dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/2283. Per le domande di autorizzazione, l'articolo 4 prevede una struttura analoga ma più articolata: oltre a lettera di accompagnamento, fascicolo tecnico e sintesi, devono essere incluse le obiezioni debitamente motivate sulla sicurezza e la risposta del richiedente a tali obiezioni. Anche in questo caso la sintesi deve provare il rispetto delle condizioni dell'articolo 7 del regolamento di base.

Dati amministrativi e scientifici richiesti

L'articolo 5 elenca i principali dati amministrativi da allegare, tra cui i contatti della persona responsabile del fascicolo, la data di presentazione, l'indice, l'elenco dettagliato degli allegati e l'indicazione delle parti che si chiede siano trattate in modo riservato ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2015/2283 e dell'allegato III. L'articolo 6 richiede invece che il fascicolo scientifico consenta di valutare la storia di uso sicuro dell'alimento tradizionale nel paese terzo di provenienza; il richiedente deve inoltre documentare la procedura di raccolta dei dati, descrivere la strategia di valutazione della sicurezza, motivare le eventuali esclusioni di studi o informazioni e formulare una conclusione generale sulla sicurezza degli usi proposti, tenendo conto dell'esposizione umana nota o probabile.

Verifica di validità e gestione delle integrazioni

Gli articoli 7 e 8 attribuiscono alla Commissione il compito di verificare senza indugio se il prodotto rientra nell'ambito del regolamento e se il dossier soddisfa i requisiti formali e sostanziali previsti. La Commissione può chiedere informazioni supplementari fissando un termine per la risposta. In via eccezionale, notifiche e domande possono essere considerate valide anche se non complete, purché per ciascun elemento mancante sia fornita una motivazione verificabile. Se la notifica o la domanda non è valida, la Commissione deve comunicarne le ragioni al richiedente, agli Stati membri e all'Autorità.

Obiezioni di sicurezza e parere EFSA

L'articolo 9 disciplina la fase di consultazione successiva a una notifica valida: nei primi tre mesi del periodo previsto dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, Commissione, Stati membri ed Autorità possono confrontarsi e trasmettere eventuali obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza. Tali obiezioni devono indicare l'alimento e spiegare, con motivazione scientifica, perché possa presentare un rischio per la salute umana. L'articolo 10 precisa i contenuti del parere dell'Autorità: identità e caratterizzazione del prodotto, valutazione della storia di uso sicuro, valutazione globale del rischio con evidenza di incertezze e limitazioni, e conclusioni finali.

Modifiche di condizioni d'uso, specifiche ed etichettatura

Sia per la notifica sia per la domanda, il regolamento ammette un alleggerimento documentale quando il richiedente intenda modificare le condizioni d'uso, le specifiche, i requisiti aggiuntivi di etichettatura o gli obblighi di monitoraggio post-immissione sul mercato di un alimento tradizionale già autorizzato. In tali casi, se è fornita una motivazione verificabile che dimostri l'irrilevanza delle modifiche sulla valutazione della sicurezza, può non essere necessario presentare tutti i dati scientifici normalmente richiesti.

Disposizioni transitorie, modelli e riservatezza

L'articolo 11 fissa al 1° gennaio 2019 il termine per la presentazione delle notifiche transitorie di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. Gli allegati I e II forniscono i modelli di lettera di accompagnamento per notifica e domanda, mentre l'allegato III disciplina la motivazione del carattere riservato delle informazioni e richiede un aggiornamento del quadro riservatezza ogni volta che il richiedente presenti una nuova richiesta di trattamento confidenziale. Se il processo di produzione contiene dati riservati, deve essere fornita anche una sintesi non riservata di tale processo.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito di applicazione

L'articolo 1 stabilisce le norme di attuazione dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2015/2283 per i requisiti amministrativi e scientifici relativi agli alimenti tradizionali da paesi terzi e per le disposizioni transitorie di cui all'articolo 35, paragrafo 3. Il regolamento si applica alle notifiche e alle domande di cui agli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2015/2283.

Definizioni operative

L'articolo 2 introduce due definizioni specifiche: "notifica", intesa come fascicolo autonomo completo contenente informazioni e dati scientifici presentati ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283; e "domanda", intesa come fascicolo autonomo completo contenente informazioni e dati scientifici presentati ai sensi dell'articolo 16.

Contenuto della notifica

L'articolo 3 prescrive che la notifica sia presentata elettronicamente alla Commissione e contenga lettera di accompagnamento, fascicolo tecnico e sintesi del fascicolo. Il fascicolo tecnico comprende dati amministrativi e dati scientifici; la sintesi deve dimostrare che l'uso del prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/2283. Per modifiche di condizioni d'uso, specifiche, etichettatura o monitoraggio post-immissione può non essere necessario fornire tutti i dati scientifici se la motivazione verificabile mostra che le modifiche non incidono sulla valutazione di sicurezza.

Contenuto della domanda di autorizzazione

L'articolo 4 prevede che la domanda sia presentata elettronicamente alla Commissione e contenga lettera di accompagnamento, fascicolo tecnico, sintesi del fascicolo, obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza e risposta del richiedente a tali obiezioni. Il fascicolo tecnico comprende dati amministrativi e scientifici; anche qui, per modifiche di condizioni d'uso, specifiche, etichettatura o monitoraggio, può non essere richiesto l'intero set di dati se è dimostrato che le modifiche non influiscono sulla sicurezza. La sintesi deve provare il soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/2283.

Dati amministrativi richiesti

L'articolo 5 elenca i dati amministrativi aggiuntivi da includere in notifiche e domande: dati di contatto della persona responsabile del fascicolo, data di presentazione, indice del fascicolo, elenco dettagliato degli allegati con riferimenti a titoli, volumi e pagine, e indicazione delle parti da trattare riservatamente ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2015/2283 e dell'allegato III del regolamento.

Dati scientifici richiesti

L'articolo 6 richiede che il fascicolo consenta di valutare la storia di uso sicuro dell'alimento tradizionale da paese terzo. Il richiedente deve fornire la documentazione sulla procedura di raccolta dei dati, descrivere la strategia di valutazione della sicurezza e motivare inclusioni/esclusioni di studi o informazioni, nonché proporre una conclusione generale sulla sicurezza degli usi proposti, nel contesto di un'esposizione umana nota o probabile.

Verifica della validità della notifica e della domanda

Gli articoli 7 e 8 disciplinano la verifica preliminare della validità da parte della Commissione, che deve accertare senza indugio se il prodotto rientra nell'ambito del regolamento e se il dossier soddisfa i requisiti pertinenti. La Commissione può chiedere informazioni integrative e fissare un termine per la risposta. Una notifica o domanda può essere considerata valida anche se incompleta, purché per ogni elemento mancante sia stata fornita una motivazione verificabile; se non valida, la Commissione ne comunica le ragioni al richiedente, agli Stati membri e all'Autorità.

Obiezioni motivate sulla sicurezza

L'articolo 9 dispone che, dopo una notifica valida, la consultazione tra Commissione, Stati membri ed Autorità può svolgersi nei primi tre mesi del periodo previsto dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. Le obiezioni motivate devono indicare il nome e la descrizione dell'alimento e contenere una dichiarazione scientifica che spieghi i motivi del potenziale rischio per la salute umana.

Contenuto del parere dell'Autorità

L'articolo 10 specifica che il parere dell'EFSA deve includere identità e caratterizzazione dell'alimento, valutazione della storia di uso sicuro nel paese terzo, una valutazione globale del rischio che, se possibile, stabilisca la sicurezza del prodotto evidenziando incertezze e limitazioni, e le conclusioni. La Commissione può chiedere ulteriori informazioni nella richiesta di parere.

Misure transitorie

L'articolo 11 stabilisce che le notifiche di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 devono essere presentate alla Commissione entro il 1° gennaio 2019.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 12 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenuovi alimentiprocedimenti amministrativivalutazione del rischioetichettatura alimentare

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