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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2404

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2404 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Maasvallei Limburg» (DOP)

Normativa europea32017R2404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione conferisce la protezione alla denominazione «Maasvallei Limburg» come denominazione di origine protetta (DOP), a seguito dell'esame della domanda presentata congiuntamente da Belgio e Paesi Bassi. Poiché non sono state ricevute opposizioni, la denominazione è registrata e beneficia della tutela prevista dall'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Protezione e registrazione della denominazione d'origine protetta «Maasvallei Limburg» ai sensi dell'OCM unica.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione «Maasvallei Limburg», qualificata come DOP, nell'ambito del sistema di protezione delle denominazioni dei prodotti agricoli e vitivinicoli previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Riguarda la registrazione e la protezione della denominazione nell'Unione europea, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. La domanda è stata presentata da Belgio e Paesi Bassi; non risultano opposizioni notificate nella procedura di registrazione.

Protezione della denominazione «Maasvallei Limburg» (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2404 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per la denominazione «Maasvallei Limburg», riconoscendole la protezione come denominazione di origine protetta (DOP). Il provvedimento si colloca nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e tutela una denominazione trasmessa congiuntamente da Belgio e Paesi Bassi.

Procedura di registrazione

La Commissione precisa di aver esaminato la domanda ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di averla pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È rilevante, ai fini della conclusione favorevole della procedura, che non sia stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del medesimo regolamento.

Effetti giuridici della protezione

In applicazione dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la denominazione «Maasvallei Limburg» è protetta e deve essere registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento. La protezione implica il riconoscimento formale della DOP a livello unionale, con conseguente tutela della denominazione nel mercato interno.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come previsto nella formula finale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Esame della domanda e assenza di opposizioni

La Commissione ha esaminato la domanda di registrazione della denominazione «Maasvallei Limburg», trasmessa da Belgio e Paesi Bassi e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del medesimo regolamento.

Conferimento della protezione

La denominazione «Maasvallei Limburg» è protetta come DOP ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e deve essere iscritta nel registro previsto dall'articolo 104 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiindicazioni geografichedenominazioni di origine protette

Testo integrale

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