Regolamento (UE) 2017/2407
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2407 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere a quello stabilito per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione disciplina la gestione di alcuni contingenti tariffari per l’importazione di uova e ovoalbumine per il 2018. Poiché per taluni contingenti le domande di titoli d’importazione hanno superato i quantitativi disponibili, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione; per altri, invece, i quantitativi non richiesti vengono trasferiti al sottoperiodo successivo. Il testo ha efficacia immediata dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissa il coefficiente di attribuzione per alcune domande di titoli d'importazione nel settore uova e ovoalbumine e ridistribuisce i quantitativi non richiesti al sottoperiodo successivo del 2018.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di titoli d'importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007 nel periodo 1°-7 dicembre 2017, riferite al sottoperiodo contingentale 1° gennaio-31 marzo 2018, nell’ambito dei contingenti tariffari annuali per prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine. Riguarda i soli contingenti indicati nell’allegato (numeri d’ordine 09.4015, 09.4401 e 09.4402) e produce effetti immediati in tutti gli Stati membri. Per i quantitativi non coperti da domande, il regolamento dispone l’aggiunta al quantitativo del sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2018.
Coefficiente di attribuzione e ridistribuzione di quantitativi nei contingenti tariffari per uova e ovoalbumine
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2407 interviene nella gestione dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine. La Commissione adotta la misura sulla base dell’articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in considerazione del fatto che, per alcuni contingenti, le domande di titoli d’importazione presentate tra il 1° e il 7 dicembre 2017 superano i quantitativi disponibili, mentre per altri contingenti i quantitativi richiesti risultano inferiori alla disponibilità.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le domande di titoli d’importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007 per il sottoperiodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2018. Incide sui contingenti tariffari annuali del settore delle uova e delle ovoalbumine e si applica ai numeri d’ordine indicati nell’allegato. Gli effetti sono immediati e il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Gestione delle domande di importazione
Per i contingenti in cui le domande eccedono la disponibilità, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, secondo il meccanismo previsto dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006. Nell’allegato è indicato il coefficiente per il numero d’ordine 09.4401, pari al 99,823823%.
Quantitativi non richiesti e trasferimento al sottoperiodo successivo
Per i contingenti in cui non sono state presentate domande sufficienti, i quantitativi residui non assegnati vengono aggiunti alla disponibilità del sottoperiodo successivo, cioè quello dal 1° aprile al 30 giugno 2018. L’allegato riporta i quantitativi da trasferire: 105 912 000 kg equivalente uova in guscio per il numero d’ordine 09.4015 e 10 545 000 kg equivalente uova in guscio per il numero d’ordine 09.4402.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In linea con la formula finale, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli d'importazione
Per i quantitativi oggetto delle domande presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007 per il sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2018 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell’allegato. Nell’allegato è previsto, per il numero d’ordine 09.4401, un coefficiente pari al 99,823823%.
Trasferimento dei quantitativi non richiesti al sottoperiodo successivo
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli d’importazione devono essere aggiunti al quantitativo disponibile per il sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2018. L’allegato indica i quantitativi non richiesti per i numeri d’ordine 09.4015 (105 912 000 kg equivalente uova in guscio) e 09.4402 (10 545 000 kg equivalente uova in guscio).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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