Regolamento (UE) 2017/2406
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2406 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i quantitativi residui dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine che, non essendo stati oggetto di domanda nel primo sottoperiodo del 2018, vengono aggiunti al sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2018. La misura si inserisce nella gestione annuale dei contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 ed è adottata in base all’articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente vincolante in tutti gli Stati membri.
Determinazione dei quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2018 dei contingenti tariffari per l’importazione di carni suine già aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che presentano domande di titoli di importazione nell’ambito dei contingenti tariffari annuali per prodotti del settore delle carni suine istituiti dal regolamento (CE) n. 442/2009 e gestiti con il metodo dell’esame simultaneo delle domande. Riguarda esclusivamente i quantitativi non richiesti nel sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2018, da trasferire al sottoperiodo successivo 1° aprile-30 giugno 2018. L’efficacia decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Determinazione dei quantitativi non richiesti nei contingenti tariffari per carni suine
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2406 della Commissione interviene nella gestione dei contingenti tariffari annuali per l’importazione di prodotti del settore delle carni suine aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009. La misura è adottata nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e serve a riallocare al sottoperiodo successivo i quantitativi rimasti inutilizzati.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il fatto che i contingenti tariffari di cui all’allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 442/2009 sono gestiti mediante il metodo d’esame simultaneo delle domande. Poiché per il sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2018 i quantitativi richiesti nelle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 risultano inferiori alla disponibilità, si rende necessario determinare i quantitativi non richiesti e aggiungerli al sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2018.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda gli operatori che presentano domande di titoli di importazione nell’ambito dei contingenti tariffari per carni suine. La disciplina si applica ai quantitativi residui dei contingenti già aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 e riguarda esclusivamente il trasferimento dei quantitativi non domandati dal primo sottoperiodo del 2018 al secondo sottoperiodo del medesimo anno.
Quantitativi aggiuntivi
L’allegato individua i quantitativi non richiesti da sommare alla dotazione del sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2018. I numeri d’ordine interessati sono:
- 09.4038: 25.693.750 kg;
- 09.4170: 3.691.500 kg.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e contesto
La Commissione adotta il regolamento in base al regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare all’articolo 188, paragrafi 2 e 3. Il provvedimento si colloca nell’ambito dei contingenti tariffari annuali aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 per l’importazione di prodotti del settore delle carni suine, gestiti secondo il metodo d’esame simultaneo delle domande.
Determinazione dei quantitativi non richiesti
Poiché i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2018 risultano inferiori ai quantitativi disponibili, la Commissione determina i quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo successivo 1° aprile-30 giugno 2018, secondo quanto riportato nell’allegato.
Quantitativi aggiuntivi per il sottoperiodo successivo
L’allegato indica i quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2018 per i seguenti numeri d’ordine: 09.4038, per 25.693.750 kg, e 09.4170, per 3.691.500 kg.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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