Cassazione Civile, Sentenza n. 3897/2022 del 08/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imposizione di sanzione amministrativa di €533,60 per affissione senza autorizzazione di locandine relative allo sciopero generale; censura della USB per errata applicazione dell'art. 6 legge 24 novembre 1981 n. 689 (responsabilità solidale) e violazione dei principi sull'onere della prova e sulle presunzioni (artt. 2697, 2727, 2729 c.c.). La controversia verteva sulla mancata prova che le locandine fossero state affisse per conto o sotto l'iniziativa dell'USB e sulla insufficiente base indiziaria utilizzata dal giudice d'appello per ritenere la responsabilità solidale dell'associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della USB, cassando la sentenza del Tribunale di Frosinone e annullando l'ordinanza-ingiunzione che aveva imposto la sanzione. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale abbia utilizzato una presunzione priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza per attribuire la proprietà/commissione delle locandine all'USB (sciopero indetto da più sigle sindacali; la mera presenza di indicazioni relative all'USB sulle locandine non era sufficiente). Ne è conseguito che non sussistevano elementi probatori per la responsabilità solidale e l'opposizione originaria è stata accolta. Le spese sono compensate fra le parti.
Norme richiamate
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 6
La responsabilità solidale può ricorrere in presenza della proprietà della cosa usata per la violazione ovvero quando la violazione sia commessa dal rappresentante o dipendente nell'esercizio delle funzioni; può estendersi anche ai rapporti di affidamento o avvalimento, ma solo se l'attività pubblicitaria è comprovablemente riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio. Non è sufficiente il mero giovamento.
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, art. 24
Le violazioni in materia di pubblicità comportano sanzioni amministrative per le quali si applicano le norme della legge n. 689/1981. La norma è cornice per l'irrogazione delle sanzioni ma non modifica i requisiti di prova per la solidarietà.
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, art. 20, comma 1 (introdotto dalla legge n. 296/2006)
Gli oneri di rimozione dei manifesti affissi in violazione sono a carico dei soggetti per conto dei quali sono affissi, salvo diversa volontà. Indica che i costi possono gravare sul soggetto beneficiario della pubblicità, ma non deroga alle regole probatorie per la responsabilità.
codice civile, artt. 2697, 2727, 2729
L'onere della prova grava sull'Amministrazione che applica la sanzione; le presunzioni ai fini dell'art. 2729 richiedono indizi gravi, precisi e concordanti. La Corte ha ritenuto che i requisiti della presunzione non siano stati rispettati nel caso concreto.
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (modifiche e abrogazioni al d.lgs. 507/1993)
Richiamata per spiegare il contesto normativo: alcune modifiche hanno eliminato precedenti esclusioni di responsabilità solidale per specifici casi (es. manifesti di organizzazioni sindacali), ripristinando così la possibilità di applicare art. 6 della legge n. 689/1981.
Massime di principio
- Per ritenere la responsabilità solidale di un ente/associazione ai sensi dell'art. 6 l'Amministrazione deve dimostrare che l'attività pubblicitaria è riconducibile all'iniziativa del beneficiario (commissione o incarico) e non può limitarsi a provare il mero vantaggio derivato dalla pubblicità.
- Le presunzioni probatorie devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza: indizi vaghi come la presenza di un nome o logo non bastano a fondare la responsabilità solidale quando l'evento riguarda più soggetti (es. sciopero proclamato da più sigle).
- Se si invoca la responsabilità del proprietario della cosa utilizzata per la violazione (art. 6, comma 1), l'Amministrazione deve provare la titolarità della proprietà nel momento della violazione; solo allora il proprietario dovrà dimostrare che l'uso è avvenuto contro la sua volontà.
- L'onere della prova degli elementi costitutivi della sanzione amministrativa grava sull'ente pubblico che ha irrogato la sanzione; in mancanza di prove sufficienti l'opposizione va accolta.
- Nei casi in cui l'iniziativa pubblicitaria è collegata a eventi collettivi o promossi da più soggetti (es. scioperi generali), occorrono elementi probatori specifici e stringenti per attribuire proprietà o commissione del materiale affisso a uno specifico soggetto.
- In controversie complesse e controverse su questi temi il giudice può compensare le spese tra le parti.
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