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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16820/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo condanna altresì al pagamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 1 ottobre 2025, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente deduce un vizio di motivazione della decisione di appello. Dal testo emerge che la doglianza mira a contestare la sentenza resa in sede di concordato sui motivi, ma non vengono indicati ulteriori fatti di reato o specifiche censure di merito. La Corte rileva che, in presenza di una decisione ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo sulle punti concordati comporta la rinuncia a proporre in cassazione doglianze diverse, salvo i casi di pena illegale e di vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Tali ipotesi non risultano ravvisabili nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza pronunciata a seguito di concordato sulle parti concordate limita i motivi deducibili in cassazione, precludendo doglianze diverse da quelle eccezionalmente ammesse.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria consegue solo quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti sui punti concordati comporta la rinuncia a dedurre censure diverse da quelle specificamente consentite.
  • Sono deducibili in cassazione, contro una pronuncia ex art. 599-bis c.p.p., solo l'illegale determinazione della pena e i vizi che incidono sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sul contenuto difforme della decisione del giudice.
  • La proposizione di motivi estranei ai limiti del concordato determina l'inammissibilità del ricorso.
  • All'inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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