Cassazione Penale, Ordinanza n. 19295/2025 del 22/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato giudicato in appello per un reato in materia di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena recependo il concordato proposto dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché non rientranti nel novero dei motivi proponibili contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure formulate attengono a profili rinunciati o comunque non deducibili nel giudizio di legittimità avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. In applicazione della procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice del fatto contestato in materia di stupefacenti; il giudizio di merito riguardava questo reato, ma la decisione di legittimità non ne ha esaminato il merito sostanziale.
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per censure limitate alla formazione della volontà di adesione, al consenso del pubblico ministero e alla difformità del decisum; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sull'art. 129 c.p.p. e sulla pena, salvo illegalità della sanzione.
art. 129 c.p.p.
La mancata applicazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile con ricorso per cassazione avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso secondo procedura de plano.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
art. 599-bis c.p.p.
Il ricorso avverso la sentenza di concordato è soggetto a un numerus clausus di motivi ammissibili.
Massime di principio
- Avverso la sentenza pronunciata in appello a seguito di concordato tra le parti sono deducibili in cassazione solo censure inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra concordato e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze che ripropongono motivi rinunciati con il concordato, ivi compresa la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che si denunci un vizio che si traduca in una sanzione illegale.
- Nel giudizio di legittimità contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. non è possibile contestare la mera quantificazione della pena se la sanzione resta nei limiti edittali e non presenta profili di illegalità.
- La declaratoria di inammissibilità può essere adottata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; in tale ipotesi il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando non emerga assenza di colpa.
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