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Circolare

Circolare numero 122 del 31-5-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riassume in modo coordinato la disciplina del Fondo di Garanzia INPS per il trattamento di fine rapporto, istituito dalla legge n. 297/1982, e ne chiarisce presupposti, ambito temporale, soggetti interessati, modalità e termini per la domanda, documentazione richiesta, criteri di liquidazione, crediti accessori, cessione del credito alle cooperative e profili fiscali. Vengono inoltre richiamate le modifiche normative successive e le principali pronunce giurisprudenziali che hanno inciso sull’interpretazione della materia.

Istruzioni sul Fondo di Garanzia T.F.R. INPS in caso di insolvenza del datore di lavoro

Fondo di Garanzia INPS per il trattamento di fine rapporto

La circolare raccoglie e coordina le istruzioni in materia di intervento del Fondo di Garanzia per il T.F.R., istituito presso l'INPS dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, per sostituirsi al datore di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi accessori. Il documento ricostruisce la disciplina originaria e le successive modifiche legislative, oltre ai chiarimenti giurisprudenziali e alle prassi applicative maturate nel tempo.

Quadro normativo essenziale

La legge n. 297/1982 ha modificato l'art. 2120 c.c. e ha istituito il Fondo di Garanzia. Il contributo a carico dei datori di lavoro era inizialmente fissato nello 0,03% della retribuzione imponibile, poi elevato allo 0,15% dal decreto del 9 febbraio 1988 e allo 0,20% per il 1992 dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80; per gli anni successivi l'aliquota può essere rideterminata in base all'andamento gestionale. La circolare ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 88/1989, il Fondo è confluito nella Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

Presupposti per l'intervento della Gestione

L'intervento del Fondo presuppone tre condizioni concorrenti:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, per qualsiasi causa prevista dalla legge;
  • accertamento dello stato di insolvenza del datore di lavoro tramite procedura concorsuale o, per i datori non assoggettati alla legge fallimentare, tramite esecuzione forzata infruttuosa;
  • esistenza di un credito specifico per T.F.R. e sua quantificazione esatta.

Le procedure considerate sono il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria ex lege n. 95/1979, limitatamente ai casi in cui l'esercizio di impresa non sia stato autorizzato o sia cessato. Per i datori non soggetti al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è richiesto l'esperimento dell'esecuzione forzata, risultato in tutto o in parte infruttuoso per insufficienza delle garanzie patrimoniali.

Ambito temporale di applicazione

In via generale, la legge si applica ai casi in cui la cessazione del rapporto e la procedura concorsuale o esecutiva siano successive al 2 giugno 1982. La legge 22 aprile 1985, n. 143, ha però esteso l'ambito applicativo alle imprese sottoposte a procedura concorsuale che proseguano nell'esercizio dell'impresa: in tali ipotesi, non rileva la data di apertura della procedura, ma quella di cessazione della continuazione dell'esercizio.

La circolare precisa che, per avvalersi di tale estensione, deve risultare che l'esercizio d'impresa, debitamente autorizzato, sia terminato dopo il 1 giugno 1982. La prova va fornita dagli interessati:

  • nel fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, mediante certificazione della Cancelleria del Tribunale competente;
  • nell'amministrazione straordinaria, mediante attestazione del Commissario che indichi l'assenza o la cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio e l'assenza di procedimenti pendenti.

È inoltre richiamata l'estensione prevista dall'art. 5 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge n. 166/1991, in favore di lavoratori già dipendenti da imprese in amministrazione straordinaria con rapporti cessati anteriormente al 2 giugno 1982, nei limiti temporali e soggettivi indicati dalla norma, con onere a carico della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Datori di lavoro tenuti al contributo

Sono tenuti al versamento del contributo tutti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, purché soggetti all'art. 2120 c.c. Sono esclusi:

  • lo Stato, il Parastato, Regioni, Province e Comuni;
  • gli enti pubblici non economici;
  • le aziende esattoriali e del gas iscritte ai rispettivi fondi di previdenza;
  • le aziende agricole, limitatamente a dirigenti e impiegati.

La circolare ricorda anche l'obbligo, per i datori soggetti al contributo, di indicare i dati relativi all'accantonamento del T.F.R. nelle denunce annuali dei dipendenti (mod. 01/M).

Lavoratori aventi diritto

Possono chiedere l'intervento del Fondo tutti i lavoratori già dipendenti dai datori di lavoro tenuti alla contribuzione e, in loro mancanza, i rispettivi aventi causa. Sono ricompresi anche gli apprendisti.

Sono inoltre inclusi, in via particolare, i dirigenti delle società telefoniche assoggettate alla contribuzione al fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia che abbiano optato per il mantenimento dell'iscrizione a quel fondo. Restano esclusi i giornalisti professionisti e i dirigenti industriali iscritti, rispettivamente, all'INPGI e all'INPDAI.

Domanda di intervento: modalità e documentazione

L'intervento del Fondo avviene solo su iniziativa del lavoratore o dei suoi aventi causa. La domanda va presentata alla sede INPS competente per la residenza dell'assicurato, in carta libera, e deve essere corredata dalla documentazione idonea a dimostrare che il credito è definitivamente accertato e quantificato.

Fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria

Per queste procedure occorrono, in sintesi:

  • copia autentica dello stato passivo definitivo per la parte relativa al T.F.R.;
  • copia autentica della sentenza sulle eventuali opposizioni o impugnazioni;
  • copia autentica del decreto di ammissione al passivo in caso di insinuazione tardiva;
  • dichiarazione del curatore o del commissario con indicazione dell'importo richiesto, dell'anzianità di servizio, delle retribuzioni lorde dei modelli 101 dei due anni solari precedenti, dell'eventuale acconto già versato e delle ritenute erariali già operate.

Per l'amministrazione straordinaria sono richieste ulteriori attestazioni del commissario straordinario circa la mancata autorizzazione o la cessazione dell'esercizio d'impresa e l'assenza di possibilità, allo stato, di corrispondere il T.F.R. residuo.

Concordato preventivo

Occorrono:

  • copia autentica della sentenza di omologazione;
  • dichiarazione del commissario giudiziale sull'ammontare del credito, sull'anzianità di servizio, sulle retribuzioni lorde dei due anni solari precedenti, sull'eventuale acconto e sulle ritenute già effettuate.

Se il concordato prevede la cessione dei beni, la dichiarazione è resa dal liquidatore; in mancanza di cessione o di nomina del liquidatore, dal legale rappresentante dell'impresa.

Esecuzione individuale

Occorrono:

  • copia autentica del titolo esecutivo;
  • copia autentica del verbale di pignoramento negativo, esteso agli accertamenti almeno nella provincia di residenza e di nascita del datore di lavoro, oppure del provvedimento di assegnazione del ricavato in caso di pignoramento positivo, totale o parziale;
  • dichiarazione del datore di lavoro su anzianità di servizio, retribuzioni lorde dei modelli 101 dei due anni solari anteriori, eventuale acconto e ritenute già effettuate.

Termini per la presentazione della domanda

La domanda può essere presentata solo quando il credito sia divenuto azionabile secondo la procedura seguita.

  • Nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e nell'amministrazione straordinaria, dopo 15 giorni dal deposito dello stato passivo reso esecutivo; se vi sono opposizioni o impugnazioni, dopo la pubblicazione della sentenza che le decide; per le insinuazioni tardive, dopo il decreto di ammissione o la sentenza sulle contestazioni.
  • Nel concordato preventivo, dopo la pubblicazione della sentenza di omologazione.
  • Per i lavoratori di imprese in procedura concorsuale autorizzata alla continuazione dell'esercizio, solo dopo la risoluzione definitiva del rapporto, purché sia stato depositato lo stato passivo.
  • Nell'esecuzione individuale, dalla data del verbale di pignoramento negativo o, se il pignoramento è positivo, dalla data del provvedimento di assegnazione.

La circolare precisa che i lavoratori formalmente licenziati e riassunti con nuovo rapporto alle dipendenze della curatela fallimentare rientrano nel caso ordinario, mentre il T.F.R. maturato durante il periodo lavorato per la curatela grava direttamente su quest'ultima.

Prescrizione e tempi di definizione

La domanda di liquidazione del T.F.R. è soggetta a prescrizione quinquennale, decorrente dalla data in cui il diritto può essere fatto valere secondo i criteri sopra indicati.

Le domande devono essere liquidate entro 60 giorni dalla presentazione, termine che decorre dal completamento della documentazione necessaria. Prima della liquidazione, la sede deve consultare l'archivio centrale per verificare che non sia già stata effettuata un'altra liquidazione allo stesso titolo da diversa SAP, così da evitare duplicazioni.

Crediti accessori: interessi e rivalutazione monetaria

Il Fondo corrisponde, oltre al T.F.R., anche i crediti accessori, cioè interessi e rivalutazione monetaria, purché documentati. Tali importi sono riconoscibili anche se ammessi in modo generico, purché quantificabili secondo i coefficienti e le percentuali vigenti.

Gli oneri accessori devono risultare:

  • dallo stato passivo definitivo o dal decreto ex art. 101 l. fall. per fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria;
  • dalla dichiarazione del commissario nella procedura di concordato preventivo;
  • dal titolo esecutivo nell'esecuzione individuale.

La maturazione decorre dalla risoluzione del rapporto di lavoro. Il termine finale è diverso a seconda della procedura:

  • per fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, fino alla data in cui lo stato passivo diviene definitivo;
  • per il concordato preventivo, fino al deposito della sentenza di omologazione;
  • per l'esecuzione individuale, fino al verbale di pignoramento negativo o, se positivo, fino al provvedimento di assegnazione.

Cessione del credito T.F.R. a favore delle cooperative di produzione e lavoro

La circolare richiama la legge n. 49/1985, che consente ai lavoratori la cessione totale o parziale del credito per T.F.R. per il conferimento della quota sociale nella cooperativa, purché quest'ultima possieda i requisiti degli artt. 1 e 14 della stessa legge.

In tali casi, la Gestione può versare direttamente alla cooperativa le somme cedute, ma solo se sussistono i presupposti per l'intervento previsti dalla legge n. 297/1982. Oltre alla documentazione ordinaria, occorrono:

  • copia dei singoli atti di cessione;
  • dichiarazione per ciascun lavoratore con la data di accettazione o notificazione della cessione e con l'importo del T.F.R. ceduto.

Il legale rappresentante della cooperativa deve presentare apposita domanda di liquidazione, corredata della prova del possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 49/1985.

Trattamento fiscale

Il trattamento tributario delle somme dovute a titolo di T.F.R. segue la legislazione vigente. Per gli oneri accessori, la circolare precisa che:

  • gli interessi legali sono esenti da imposte;
  • la rivalutazione monetaria è soggetta a ritenuta fiscale.

Riferimenti normativi richiamati

La circolare elenca, tra gli altri, i seguenti riferimenti: legge n. 95/1979, legge n. 297/1982, legge n. 49/1985, legge n. 143/1985, decreto 9 febbraio 1988, legge n. 88/1989, legge n. 166/1991 e d.lgs. n. 80/1992. Sono inoltre richiamate le sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale che hanno inciso sull'interpretazione della disciplina del T.F.R., in particolare in tema di oneri accessori e ambito di operatività del Fondo.

Punti principali

Presupposti per l'intervento

L'intervento della Gestione/Fondo opera quando cessa un rapporto di lavoro subordinato e sia accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro. Sono richiesti: cessazione del rapporto, apertura di una procedura concorsuale oppure esecuzione forzata infruttuosa per i datori non soggetti a procedura, e accertamento di un credito certo per T.F.R. con quantificazione esatta.

Ambito temporale di applicazione

La disciplina si applica, in via generale, alle ipotesi in cui cessazione del rapporto e procedura concorsuale/esecutiva siano successive al 2 giugno 1982. Per le imprese ammesse a procedura concorsuale che proseguano l'esercizio, rileva la data di cessazione dell'esercizio stesso. È inoltre richiamata la speciale estensione prevista per taluni lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria, con effetti fino al 31 maggio 1991.

Soggetti interessati

Sono tenuti al contributo i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici soggetti all'art. 2120 c.c.; sono esclusi Stato, enti territoriali, enti pubblici non economici, aziende esattoriali e del gas iscritte ai rispettivi fondi, e aziende agricole limitatamente a dirigenti e impiegati. Possono chiedere l'intervento i lavoratori già dipendenti da tali datori di lavoro, compresi gli apprendisti e, in specifici casi, alcuni dirigenti delle società telefoniche; sono esclusi giornalisti professionisti e dirigenti industriali iscritti ai rispettivi enti previdenziali.

Domanda, documenti e termini

La domanda va presentata dal lavoratore o dagli aventi causa alla sede INPS territorialmente competente in carta libera, con documentazione differenziata a seconda della procedura: fallimento/liquidazione coatta/amministrazione straordinaria, concordato preventivo, esecuzione individuale. I termini decorrono solo dopo la definitività del credito o il deposito delle decisioni rilevanti. Il diritto è soggetto a prescrizione quinquennale e le domande devono essere definite entro 60 giorni dalla presentazione completa.

Crediti accessori, cessione e fiscalità

Il Fondo corrisponde anche interessi e rivalutazione monetaria se documentati, con limiti di maturazione legati alle diverse procedure concorsuali e all'esecuzione individuale. È prevista la possibilità di cessione del credito T.F.R. alle cooperative di produzione e lavoro ex lege n. 49/1985, con versamento diretto alla cooperativa. Sul piano fiscale, gli interessi legali sono esenti, mentre la rivalutazione monetaria è soggetta a ritenuta.

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