Circolare numero 120 del 28-5-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l'aggiornamento annuale dei livelli di reddito per l'assegno per il nucleo familiare, disposto in base alla rivalutazione ISTAT del 5,4% tra il 1991 e il 1992. Vengono quindi pubblicate le nuove tabelle degli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali da applicare nel periodo 1° luglio 1993 - 30 giugno 1994. La circolare richiama inoltre le diverse fasce di reddito e le maggiorazioni applicabili in funzione della composizione e della condizione del richiedente, invitando le sedi a diffondere tempestivamente il contenuto a datori di lavoro, consulenti e patronati.
Rivalutazione annuale dei livelli di reddito e degli importi dell'assegno per il nucleo familiare dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994
Rivalutazione dei livelli di reddito e degli importi dell'assegno per il nucleo familiare
La circolare disciplina l'aggiornamento annuale dei livelli di reddito e degli importi dell'assegno per il nucleo familiare, in applicazione del meccanismo di rivalutazione collegato all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il documento rende disponibili le nuove tabelle per il periodo 1° luglio 1993 - 30 giugno 1994 e chiarisce i criteri di applicazione delle varie fasce.
Base normativa e criterio di rivalutazione
La circolare richiama la previsione secondo cui i livelli di reddito indicati nella tabella allegata al decreto e le maggiorazioni previste dal comma 2 sono rivalutati ogni anno con effetto dal 1° luglio, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi e l'anno immediatamente precedente.
Per l'aggiornamento oggetto della circolare, la variazione percentuale tra il 1991 e il 1992 è risultata pari al 5,4%. In applicazione di tale indice, i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 1992 - 30 giugno 1993 sono stati rivalutati e gli importi risultanti sono stati arrotondati alle lire 1.000 superiori.
Periodo di applicazione dei nuovi importi
I nuovi livelli di reddito e i corrispondenti importi dell'assegno si applicano dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994. Sono allegati i prospetti relativi a:
- importo mensile;
- importo giornaliero;
- importo settimanale;
- importo quattordicinale;
- importo quindicinale.
Articolazione delle tabelle di reddito
Le tabelle riportano i livelli di reddito familiare in migliaia di lire e li collegano al numero dei componenti del nucleo familiare. La struttura è sostanzialmente uniforme per tutte le periodicità dell'assegno e distingue i seguenti gruppi di richiedenti:
- applicazione generale per la generalità dei richiedenti;
- applicazione per richiedenti vedovi, separati legalmente, divorziati, celibi, nubili o in stato di abbandono;
- applicazione per nuclei che comprendono soggetti assolutamente e permanentemente inabili al lavoro, o minori con difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti propri dell'età;
- applicazione per i richiedenti che si trovino nelle condizioni personali sopra indicate e abbiano nel nucleo soggetti inabili o con le descritte difficoltà.
Le note esplicative precisano che le categorie sono identificate, rispettivamente, come I, II, III e IV, con corrispondenti maggiorazioni e soglie reddituali differenziate.
Nucleo familiare con un solo componente
La circolare specifica che l'ipotesi di nucleo familiare composto da un solo componente riguarda il figlio minore o inabile titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente. Tale ipotesi, pertanto, non interessa i datori di lavoro.
Obblighi di diffusione
Le sedi sono invitate a comunicare tempestivamente il contenuto della circolare ai datori di lavoro, alle relative associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro e agli enti di patronato, così da assicurare la corretta applicazione dei nuovi importi e delle nuove soglie di reddito.
Punti principali
Rivalutazione annuale dei livelli di reddito
La circolare applica il meccanismo di rivalutazione previsto dal decreto richiamato, secondo cui i livelli di reddito della tabella dell'assegno per il nucleo familiare e le relative maggiorazioni sono aggiornati annualmente dal 1° luglio in misura pari alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per il passaggio tra il 1991 e il 1992 la variazione è stata pari al 5,4%.
Periodo di validità dei nuovi importi
Gli importi rivalutati, arrotondati alle lire 1.000 superiori, si applicano dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994. La circolare allega le tabelle aggiornate per la determinazione dell'assegno su base mensile, giornaliera, settimanale, quattordicinale e quindicinale.
Struttura delle tabelle e criteri applicativi
Le tabelle distinguono i livelli di reddito familiare e l'importo dell'assegno in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Sono previste quattro tipologie di richiedenti: applicazione generale (I), soggetti vedovi, separati legalmente, divorziati, celibi/nubili o in stato di abbandono (II), nuclei con persone inabili o con grave minorazione (III), e soggetti in condizioni personali particolari con presenza di componenti inabili (IV).
Precisazioni sull'ipotesi del nucleo di un solo componente
La nota relativa al nucleo familiare composto da un solo componente precisa che tale ipotesi riguarda il figlio minore o inabile titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e non interessa quindi i datori di lavoro.
Diffusione ai soggetti interessati
Le sedi sono invitate a portare con ogni possibile sollecitudine a conoscenza dei datori di lavoro, delle associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli enti di patronato il contenuto della circolare.
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