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Circolare

Circolare numero 121 del 28-5-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che le agevolazioni contributive previste dall’art. 8, comma 9, L. 407/1990 e dall’art. 20 L. 223/1991 spettano anche in caso di assunzioni part-time a tempo indeterminato, con indicazioni operative per la compilazione dei modelli DM10/2 e DM10/S. Inoltre, precisa che i consorzi di imprese rientrano tra i soggetti abilitati a stipulare contratti di formazione e lavoro ai sensi dell’art. 9 D.L. 108/1991, conv. in L. 169/1991. Vengono infine richiamati alcuni codici di autorizzazione e precisazioni gestionali per le posizioni aziendali interessate.

Assunzioni part-time agevolate e consorzi di imprese nei contratti di formazione e lavoro

Assunzioni part-time agevolate e consorzi di imprese

La circolare interviene su due temi distinti: da un lato, l’applicabilità delle agevolazioni contributive alle assunzioni part-time a tempo indeterminato; dall’altro, l’abilitazione dei consorzi di imprese a stipulare contratti di formazione e lavoro. Vengono inoltre fornite istruzioni operative di compilazione dei modelli contributivi e precisazioni sui codici di autorizzazione.

Applicabilità delle agevolazioni contributive al part-time

In relazione alle agevolazioni previste dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 e dall’art. 20 della legge n. 223/1991, viene superato il precedente orientamento espresso nel messaggio n. 45498 del 20 febbraio 1992, che escludeva il riconoscimento dei benefici in caso di assunzioni a part-time in attesa di chiarimenti ministeriali.

La Direzione Generale per l’Impiego del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con lettera del 4 marzo 1993 n. 1179/MC 407-MC 223-20, ha infatti ritenuto che, in assenza di esplicite limitazioni normative, i benefici contributivi previsti dalle due disposizioni possano essere riconosciuti anche per rapporti part-time a tempo indeterminato. Le sedi INPS devono pertanto attenersi a tale parere.

Istruzioni operative per il modello DM10/2

Per la generalità delle aziende, la circolare richiama le istruzioni già impartite con le circolari n. 25 del 31 gennaio 1991, parte II, e n. 215 del 14 agosto 1991, precisando i codici da utilizzare nei quadri B-C del modello DM10/2 nei casi di assunzioni part-time agevolate.

Per i benefici ex art. 8, comma 9, L. 407/1990, i datori di lavoro devono indicare:

  • O58, preceduto dalla dicitura "OP. P.T. L. 407/90", per gli operai, in caso di riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro;
  • Y58, preceduto dalla dicitura "IMP. P.T. L. 407/90", per gli impiegati, nelle medesime condizioni;
  • O59, preceduto dalla dicitura "OP. P.T. L. 407/90", per gli operai, in caso di esonero totale;
  • Y59, preceduto dalla dicitura "IMP. P.T. L. 407/90", per gli impiegati, in caso di esonero totale.

Nel quadro D del DM10/2 devono essere riportati gli importi della riduzione o dell’esonero, nonché quelli relativi alle indennità economiche di malattia, maternità e Gescal, con i codici:

  • L174, con la dicitura "RID. 50% ART. 8, c.9, L. 407/90";
  • L175, con la dicitura "ESONERO ART. 8, c.9, L. 407/90".

Istruzioni operative per i contratti di reinserimento ex art. 20 L. 223/1991

Per le assunzioni effettuate con contratto di reinserimento ai sensi dell’art. 20 della legge n. 223/1991, la circolare distingue due ipotesi di agevolazione contributiva:

  • riduzione del 75% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro;
  • riduzione del 37,50% dei medesimi contributi.

Nei quadri B-C del DM10/2 vanno utilizzati:

  • O84, preceduto dalla dicitura "OP. P.T. L. 223/91", per gli operai con riduzione del 75%;
  • Y84, preceduto dalla dicitura "IMP. P.T. L. 223/91", per gli impiegati con riduzione del 75%;
  • O85, preceduto dalla dicitura "OP. P.T. L. 223/91", per gli operai con riduzione del 37,50%;
  • Y85, preceduto dalla dicitura "IMP. P.T. L. 223/91", per gli impiegati con riduzione del 37,50%.

Nel quadro D gli importi delle riduzioni, compresi quelli per malattia, maternità e Gescal, devono essere indicati con i codici:

  • L177, con la dicitura "RID. 75% ART. 20, c. 2, L. 223/91";
  • L178, con la dicitura "RID. 37,5% ART.20, c.3, L. 223/91".

Versamento dei contributi SSN e gestione archivio delle partite anomale

Per le modalità di versamento dei contributi relativi alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale mediante modello DM10/S, la circolare rinvia alle istruzioni contenute nella circolare n. 53 del 26 febbraio 1993, punto 1, lettere H.7 e H.8 per le assunzioni agevolate ex art. 8 L. 407/1990, e lettere H9 e H10 per i contratti di reinserimento.

Inoltre, viene precisato che i modelli DM10/2 con i quali sono versati i contributi ridotti per i contratti part-time oggetto della circolare non saranno più evidenziati nell’archivio delle "partite anomale" richiamato dal messaggio n. 18014 del 30 ottobre 1992. Per la consultazione delle posizioni aziendali già registrate in tale archivio verranno fornite successive istruzioni con un apposito messaggio.

Codici di autorizzazione e agevolazioni per il Mezzogiorno

La circolare affronta anche un problema applicativo segnalato in relazione alla mancata accettazione del codice tipo contribuzione "59" per aziende del Centro Nord che accentrano gli adempimenti contributivi. Viene chiarito che, per le posizioni aziendali aventi diritto alle agevolazioni previste per i territori del Mezzogiorno, deve essere attribuito il codice di autorizzazione "0L".

Tale codice assume infatti il significato più ampio di "Azienda beneficiaria delle agevolazioni contributive previste per i territori del Mezzogiorno", superando la precedente accezione di "azienda che beneficia degli sgravi per il Mezzogiorno".

Resta inoltre fermo che alle posizioni aziendali relative ad assunzioni agevolate ex art. 8, comma 9, L. 407/1990, ovvero a contratti di reinserimento ex art. 20 L. 223/1991, deve essere comunque attribuito il codice di autorizzazione "5N".

Consorzi di imprese e contratti di formazione e lavoro

In chiusura, la circolare scioglie la riserva contenuta al punto 2 della circolare n. 69 del 16 marzo 1991. Il Ministero del Lavoro, con lettera n. 8239 del 5 marzo 1993, ha espresso l’avviso che tra i soggetti abilitati all’attività di formazione e lavoro rientrano anche i consorzi di imprese.

Il chiarimento si fonda sul combinato disposto dell’art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 863/1984 e dell’art. 9 del D.L. n. 108/1991, convertito nella legge n. 169/1991. Pur non essendo i consorzi espressamente menzionati nel nuovo comma 3, essi possono presentare progetti di formazione ai sensi del comma 1 dell’art. 3, ancora vigente, e quindi stipulare contratti di formazione e lavoro. Le S.A.P. devono uniformarsi a tale interpretazione ministeriale.

Punti principali

Agevolazioni contributive per assunzioni part-time

Viene superato il precedente orientamento prudenziale: in assenza di espresse limitazioni normative, i benefici contributivi dell’art. 8, comma 9, L. 407/1990 e dell’art. 20 L. 223/1991 possono essere riconosciuti anche per rapporti part-time a tempo indeterminato. Le sedi devono attenersi al parere del Ministero del Lavoro richiamato nella circolare.

Codici DM10/2 per i benefici ex art. 8 L. 407/1990

Per le assunzioni part-time agevolate ai sensi dell’art. 8, comma 9, L. 407/1990, nei quadri B-C del DM10/2 devono essere usati i codici O58 e Y58 per la riduzione del 50% e O59 e Y59 per l’esonero totale, distinti per operai e impiegati. Nel quadro D vanno indicati gli importi con i codici L174 (riduzione 50%) e L175 (esonero totale), comprensivi anche delle quote relative a malattia, maternità e Gescal.

Codici DM10/2 per i contratti di reinserimento ex art. 20 L. 223/1991

Per i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 L. 223/1991, i datori di lavoro che hanno diritto alla riduzione del 75% devono usare O84 e Y84, mentre per la riduzione del 37,50% devono usare O85 e Y85, sempre con distinzione tra operai e impiegati. Nel quadro D i relativi importi vanno esposti con i codici L177 (riduzione 75%) e L178 (riduzione 37,5%), includendo anche le quote per malattia, maternità e Gescal.

Versamento contributi SSN e gestione delle partite anomale

Per il versamento dei contributi dovuti per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale tramite DM10/S si rinvia alle istruzioni della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993, punto 1, lettere H.7, H.8, H9 e H10. Inoltre, i DM10/2 relativi a contributi ridotti per i contratti part-time interessati non devono più essere evidenziati nell’archivio delle "partite anomale"; per la consultazione delle posizioni già registrate verranno fornite successive istruzioni.

Codici di autorizzazione e territori del Mezzogiorno

Per le aziende del Centro Nord che accentrano gli adempimenti contributivi e beneficiano delle agevolazioni per i territori del Mezzogiorno, il codice tipo contribuzione "59" deve essere gestito attribuendo il codice di autorizzazione "0L", che assume il significato generale di azienda beneficiaria delle agevolazioni contributive previste per i territori del Mezzogiorno. Per le posizioni aziendali con assunzioni agevolate ex art. 8, comma 9, L. 407/1990 o contratti di reinserimento ex art. 20 L. 223/1991 deve essere comunque attribuito il codice di autorizzazione "5N".

Consorzi di imprese e contratti di formazione e lavoro

A scioglimento della riserva richiamata dalla circolare n. 69 del 16 marzo 1991, il Ministero del Lavoro ha chiarito che tra i soggetti abilitati all’attività di formazione e lavoro rientrano anche i consorzi di imprese. Ciò deriva dal combinato disposto dell’art. 3, commi 1 e 3, L. 863/1984 e dell’art. 9 D.L. 108/1991, conv. in L. 169/1991: pur non essendo i consorzi espressamente richiamati nel nuovo comma 3, essi possono presentare progetti formativi ai sensi del comma 1 dell’art. 3, rimasto in vigore, e quindi stipulare contratti di formazione e lavoro. Le S.A.P. devono adeguarsi a tali precisazioni.

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