Circolare numero 124 del 31-5-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare scioglie la riserva della precedente n. 3/1992 sulla corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, alla luce del decreto interministeriale n. 142 del 17 febbraio 1993. Vengono disciplinati presentazione della domanda, documentazione da allegare, verifiche delle Sezioni circoscrizionali per l’impiego e delle sedi INPS, criteri di liquidazione dell’anticipazione, casi di maggiorazione, cumulabilità con altri contributi e obblighi di restituzione in caso di successiva rioccupazione. Sono inoltre previste le comunicazioni tra INPS, uffici del lavoro e strutture per l’impiego, con conseguente cancellazione dalle liste di mobilità.
Istruzioni per l’anticipazione dell’indennità di mobilità e per la sua eventuale restituzione
Anticipazione dell’indennità di mobilità: disciplina applicativa
La circolare fornisce le istruzioni operative per la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 3 del 2 gennaio 1992 alla luce del decreto interministeriale 17 febbraio 1993, n. 142. La disciplina riguarda i lavoratori che intendano avviare un’attività autonoma o associarsi in cooperativa e definisce condizioni, documentazione, controlli, modalità di liquidazione, maggiorazioni e obblighi di restituzione.
Ambito soggettivo e finalità della misura
Possono richiedere l’anticipazione i lavoratori che abbiano diritto all’indennità di mobilità ai sensi degli articoli 7 e 16 della legge n. 223/1991, nonché i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’art. 22, commi 6 e 7, e quelli rientranti nella fattispecie del comma 8 del medesimo articolo. La circolare richiama, per tale ultimo caso, i lavoratori edili che alla data dell’11 agosto 1991 avevano diritto alle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione previsto dall’art. 12 della legge n. 427/1975. La misura consente di ottenere in un’unica soluzione somme che sarebbero state corrisposte periodicamente a titolo di indennità di mobilità.
Presentazione della domanda e prova dell’iniziativa lavorativa
La domanda deve essere presentata alla sede INPS che sta erogando l’indennità o a quella presso cui è stata presentata la domanda di mobilità non ancora definita, tramite la Sezione circoscrizionale per l’impiego, utilizzando l’apposito modulo. L’istanza va corredata dalla documentazione che provi l’effettivo avvio di iniziative per svolgere l’attività autonoma o cooperativa.
In particolare, quando per l’attività autonoma sia necessaria l’iscrizione in Camera di commercio, in albi professionali o in albi di categoria, occorre allegare la relativa certificazione di iscrizione o autorizzazione. La circolare specifica, con riferimento alle attività più ricorrenti, che:
- per le attività commerciali, deve risultare l’iscrizione nel REC oppure, per agenti e rappresentanti di commercio o mediatori, nei ruoli camerali; va inoltre documentata l’eventuale richiesta di autorizzazione amministrativa al Comune o all’Autorità di P.S., se prescritta;
- per le attività artigiane, deve essere prodotta l’iscrizione all’albo tenuto dalle Commissioni provinciali per l’artigianato;
- per le attività professionali, deve essere prodotta l’iscrizione nel relativo albo;
- per le attività senza albo o senza obbligo di iscrizione, nonché nei casi di attività commerciali con autorizzazione ancora non rilasciata, devono essere forniti elementi concreti che dimostrino la reale intenzione di esercizio dell’attività, come partita IVA, contratto di affitto, utenze e simili.
Per l’attività svolta in forma cooperativa occorrono il certificato di iscrizione nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione e uno stralcio dell’elenco soci, accompagnato dalla dichiarazione del presidente della cooperativa che attesti l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività a lui assegnata. Il decreto richiamato dalla circolare precisa inoltre che, per il lavoro associato in cooperativa, deve risultare l’iscrizione nel registro delle società presso il tribunale competente e nel registro prefettizio.
Verifiche delle Sezioni circoscrizionali per l’impiego e istruttoria INPS
Le Sezioni circoscrizionali per l’impiego hanno il compito di accertare l’iscrizione del richiedente nelle liste di mobilità e l’idoneità della documentazione prodotta, attestando tali elementi nel modulo di domanda. Esse trasmettono poi mensilmente le domande alle sedi INPS competenti, corredandole di un parere sulla regolarità della documentazione.
Le sedi INPS, ricevuta la domanda, devono verificare preliminarmente la sussistenza del diritto all’indennità di mobilità o, nei casi previsti, alle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia. L’anticipazione può essere riconosciuta non solo quando l’indennità sia già in pagamento, ma anche quando il diritto sia stato o venga accertato sulla base di una domanda presentata nei termini decadenziali.
Determinazione dell’importo e prestazioni escluse
Una volta accertato il diritto, la sede INPS determina l’importo anticipabile sulla base della durata residua dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore dal momento della domanda fino alla scadenza naturale del trattamento. Nel calcolo non devono essere considerati gli adeguamenti periodici previsti dall’art. 7, comma 3, della legge n. 223/1991.
Per il periodo coperto dall’anticipazione non spettano le prestazioni accessorie, in particolare l’assegno per il nucleo familiare e la contribuzione figurativa.
Maggiorazioni previste dalla normativa
La circolare richiama due ipotesi di incremento dell’anticipazione.
La prima riguarda i lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 1993 nelle aree del Mezzogiorno individuate dal D.P.R. n. 218/1978, che abbiano compiuto 50 anni alla data del licenziamento. In tali casi l’anticipazione è aumentata di un importo pari a 15 mensilità dell’indennità iniziale; il beneficio non può comunque superare il numero di mesi compresi tra l’età posseduta al licenziamento e il compimento dei 60 anni. Per ottenere tale maggiorazione occorre inoltre il requisito di anzianità aziendale previsto dall’art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991, aumentato del periodo compreso tra l’11 agosto 1991 e la data del collocamento in mobilità.
La seconda maggiorazione è prevista dall’art. 22, comma 6, della legge n. 223/1991 per specifiche categorie di lavoratori, tra cui quelli dipendenti da società non operative costituite dalla GEPI o destinatari delle disposizioni richiamate dalla norma. L’incremento è pari all’importo del trattamento di integrazione salariale che sarebbe stato ancora erogato sulla base delle proroghe già emanate alla data della domanda di anticipazione.
Cumulabilità con altri benefici
Le somme percepite a titolo di anticipazione sono cumulabili con i contributi a fondo perduto riconoscibili ai lavoratori soci di cooperative ai sensi dell’art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
Obbligo di restituzione in caso di rioccupazione
L’art. 7, comma 5, della legge n. 223/1991, come attuato dal decreto n. 142/1993, stabilisce che il lavoratore che nei 24 mesi successivi all’erogazione dell’anticipazione si rioccupi come dipendente nel settore privato o pubblico deve restituire l’importo ricevuto.
Il lavoratore deve comunicare per iscritto la nuova assunzione alla sede INPS che ha liquidato l’anticipazione entro 10 giorni dall’inizio dell’attività dipendente. In caso di comunicazione tempestiva, l’INPS recupera le somme in un’unica soluzione oppure, su domanda, in un massimo di 12 rate mensili. Se la comunicazione manca o è tardiva, il recupero avviene obbligatoriamente in un’unica soluzione, con aggiunta degli interessi legali decorrenti dal giorno della rioccupazione o dal momento in cui sorge l’obbligo di restituzione.
Rapporti con le Sezioni circoscrizionali e cancellazione dalle liste di mobilità
Le sedi INPS devono informare le Sezioni circoscrizionali per l’impiego dell’avvenuto accoglimento delle domande di anticipazione. Le Sezioni, a loro volta, trasmettono mensilmente l’elenco delle domande accolte alle Agenzie dell’impiego e agli Uffici regionali del lavoro competenti, affinché siano eseguiti gli adempimenti conseguenti, tra cui la cancellazione degli interessati dalle liste di mobilità ai sensi dell’art. 9, comma 6, della legge n. 223/1991.
Richiamo finale
La circolare rinvia a successive istruzioni tecnico-procedurali per gli aspetti operativi di dettaglio.
Punti principali
Presentazione della domanda e documentazione richiesta
I lavoratori aventi diritto all’indennità di mobilità che intendano avviare un’attività autonoma o associarsi in cooperativa possono chiedere l’anticipazione presentando apposita domanda all’INPS tramite la Sezione circoscrizionale per l’impiego. La domanda deve essere corredata da documentazione idonea a dimostrare l’effettiva assunzione di iniziative per l’attività autonoma o cooperativa. Se l’attività richiede iscrizione in Camera di Commercio, albi professionali o di categoria, deve essere prodotta la relativa certificazione; per le attività commerciali, artigiane, professionali e per quelle prive di albo o autorizzazione obbligatoria sono indicati specifici documenti probatori. Per l’attività in cooperativa occorrono, in particolare, il certificato di iscrizione nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione e la documentazione attestante l’iscrizione del richiedente e l’attività assegnata.
Verifiche delle Sezioni circoscrizionali per l’impiego
Le Sezioni circoscrizionali devono accertare l’iscrizione del richiedente nelle liste di mobilità e la regolarità/idoneità della documentazione presentata, attestandole nell’apposito spazio del modulo di domanda. Le domande devono essere trasmesse mensilmente alle competenti sedi INPS, corredate da un parere sulla regolarità della documentazione.
Soggetti ammessi e istruttoria INPS
L’anticipazione spetta ai lavoratori che hanno diritto all’indennità di mobilità ai sensi degli articoli 7 e 16 della legge n. 223/1991, nonché a quelli collocati in mobilità ai sensi dell’art. 22, commi 6 e 7, e ai soggetti rientranti nel comma 8 del medesimo articolo, con riferimento anche ai lavoratori edili che alla data dell’11 agosto 1991 avevano diritto alle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione ex legge n. 427/1975. Le sedi INPS devono verificare preventivamente il diritto alla prestazione e, solo dopo tale accertamento, determinare l’importo anticipabile in base alla durata residua dell’indennità, senza tener conto degli adeguamenti periodici previsti dall’art. 7, comma 3, della legge n. 223/1991.
Importo dell’anticipazione, maggiorazioni e limiti
L’importo corrisponde a quanto il lavoratore avrebbe percepito dal momento della domanda fino alla scadenza dell’indennità di mobilità. Per il periodo anticipato non spettano ANF né contribuzione figurativa. Sono previste due maggiorazioni: una per i lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 1993 nelle aree del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218/1978, che abbiano compiuto 50 anni alla data del licenziamento, pari a 15 mensilità dell’indennità iniziale ma entro il limite dei mesi mancanti al compimento dei 60 anni; l’altra per le ipotesi di cui all’art. 22, comma 6, della legge n. 223/1991, pari all’importo del trattamento di integrazione salariale ancora erogabile in base alle proroghe già disposte. La maggiorazione per il Mezzogiorno richiede anche il requisito dell’anzianità aziendale previsto dall’art. 16, comma 1, aumentato del periodo compreso tra l’11 agosto 1991 e la data del collocamento in mobilità. Le somme anticipata sono cumulabili con i contributi a fondo perduto per soci di cooperative previsti dalla legge n. 49/1985.
Restituzione dell’anticipazione in caso di nuova occupazione
Se nei 24 mesi successivi all’erogazione dell’anticipazione il lavoratore si rioccupa come dipendente nel settore privato o pubblico, deve restituire la somma percepita. La comunicazione scritta dell’assunzione va inviata alla sede INPS che ha liquidato l’anticipazione entro 10 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro dipendente. In presenza di comunicazione tempestiva, il recupero avviene in unica soluzione oppure, su richiesta, fino a 12 rate mensili; in caso di omissione o ritardo, l’INPS procede al recupero integrale in unica soluzione con interessi legali dalla data di rioccupazione.
Comunicazioni tra INPS e uffici del lavoro
Le sedi INPS devono comunicare alle Sezioni circoscrizionali per l’impiego l’accoglimento delle domande di anticipazione. Le Sezioni trasmettono poi l’elenco delle domande accolte alle Agenzie dell’impiego e agli Uffici regionali del lavoro per gli adempimenti di competenza, compresa la cancellazione degli interessati dalle liste di mobilità ai sensi dell’art. 9, comma 6, della legge n. 223/1991.
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