Circolare numero 123 del 31-5-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per il 1993, gli importi dei contributi volontari per diverse categorie di assicurati: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori agricoli dipendenti, coltivatori diretti/mezzadri/coloni, artigiani e commercianti, oltre a chiarire il regime provvisorio per i coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O. e a disciplinare alcune ipotesi di autorizzazione ai versamenti volontari. Vengono richiamati gli effetti dell'incremento ISTAT del 6,2%, dell'aumento di aliquota dello 0,20% dal 1 gennaio 1993 e delle regole di adeguamento delle classi retributive e di reddito. La seconda parte fornisce criteri interpretativi in materia di part-time, precisando quando la prosecuzione volontaria è ammessa o esclusa, e aggiorna il coefficiente di determinazione pensionabile per gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Importi dei contributi volontari per il 1993 e criteri di applicazione in alcuni casi particolari
Importi dei contributi volontari per il 1993 e criteri applicativi
La circolare aggiorna gli importi dei contributi volontari per l'anno 1993 e fornisce chiarimenti applicativi su alcune fattispecie particolari, con riferimento a diverse categorie di assicurati. Il provvedimento tiene conto dell'adeguamento ISTAT del 6,2%, dell'aumento dell'aliquota contributiva dello 0,20% disposto dal 1 gennaio 1993 e delle regole di aggiornamento previste dalle norme richiamate.
Lavoratori dipendenti non agricoli
Per i lavoratori dipendenti non agricoli, le retribuzioni medie settimanali della tabella F della legge 26 settembre 1981, n. 537, sono aumentate del 6,2% con decorrenza 1 gennaio 1993. La nuova tabella delle retribuzioni medie è allegata alla circolare e costituisce la base per la determinazione dei contributi volontari.
La circolare precisa inoltre che, in applicazione dell'art. 7, comma 7, della legge 11 novembre 1983, n. 638, coordinato con l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989, la classe minima di retribuzione utile ai fini della contribuzione volontaria scende dalla 19 alla 18 nel 1993. La classe massima resta la 46, in corrispondenza del limite massimo di retribuzione pensionabile settimanale.
Gli importi settimanali sono stati determinati anche tenendo conto dell'aumento di aliquota di 0,20 punti percentuali stabilito dall'art. 6 della legge 8 agosto 1992, n. 359. Tale variazione non riguarda i contributi degli occupati nei cantieri di lavoro e di rimboschimento, disciplinati dalla legge n. 418/1975.
Per i prosecutori volontari autorizzati con la qualifica di addetti ai servizi domestici e familiari, la contribuzione minima settimanale per il 1993 è fissata in L. 27.050, di cui L. 307 a titolo di quota base.
Lavoratori agricoli dipendenti
Per i lavoratori agricoli dipendenti, gli importi dei contributi volontari settimanali per l'assicurazione IVS sono quelli riportati nell'allegato n. 5. Anche in questo caso il calcolo tiene conto dell'aumento dello 0,20% della contribuzione al F.P.L.D. disposto dal 1 gennaio 1993, oltre che dell'adeguamento annuale delle retribuzioni settimanali e delle regole di determinazione previste dalla normativa richiamata.
La classe minima di contribuzione scende dalla 19 alla 18. L'importo del contributo volontario minimo per il 1993 è pari a L. 35.262 a settimana, determinato applicando all'importo minimo della retribuzione media settimanale le aliquote vigenti per la categoria.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella Gestione Speciale
Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella Gestione Speciale, la tabella dei contributi volontari per il 1993 è riportata nell'allegato n. 6. Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dell'adeguamento annuale delle classi di reddito settimanali della tabella E della legge 2 agosto 1990, n. 233.
L'aliquota percentuale complessiva applicata al reddito medio imponibile di ciascuna classe è pari al 16%, di cui:
- 14% a titolo di contributo IVS;
- 2% a titolo di contributo aggiuntivo previsto dall'art. 12 della legge n. 233/1990.
La circolare ricorda che il contributo addizionale, dovuto ai sensi dell'art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e ridotto al 90% per il 1992, per il 1993 deve essere applicato per intero. Dopo l'adeguamento periodico previsto dall'art. 22 della legge n. 160/1975, la misura risulta pari a L. 2.280 settimanali.
È inoltre ribadito che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 10 della legge n. 233/1990, il contributo volontario minimo dei CD/CM non può in nessun caso essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni. Per questo motivo, per i prosecutori volontari assegnati alle prime due classi di contribuzione, la misura per il 1993 è pari a L. 60.976.
Coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O.
Per i coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O., la circolare non fornisce ancora gli importi definitivi dei contributi volontari per il 1993, poiché mancano i dati necessari al calcolo. Fino a nuova comunicazione, tali assicurati devono continuare a versare provvisoriamente gli importi vigenti al 31 dicembre 1992, indicati nell'allegato n. 8 della circolare n. 263 del 14 novembre 1992.
Artigiani e commercianti
Dal 1 luglio 1990, il contributo volontario mensile per artigiani e commercianti è commisurato, in base alle stesse aliquote previste per i contributi obbligatori, ai redditi medi indicati in otto classi di contribuzione. Per il 1993 le classi di reddito, il reddito medio imponibile e gli importi mensili dei contributi sono riepilogati nell'allegato n. 7.
L'aliquota dell'11% si applica ai collaboratori di età inferiore ai 21 anni; dal mese successivo al compimento di tale età si applica l'aliquota del 14%.
Ai fini del calcolo della pensione in forma contributiva, per ogni mese coperto da contribuzione volontaria deve essere considerato come versato un contributo base di L. 390, indipendentemente dalla classe di reddito attribuita al soggetto interessato.
Autorizzazioni con decorrenza successiva al gennaio 1993
Quando, ai fini dell'attribuzione della classe, occorre valutare i redditi desumibili dai contributi versati per il 1993, la circolare consente che le domande siano definite provvisoriamente sulla base della contribuzione sul minimale e del conguaglio sui redditi 1992, secondo i criteri già richiamati nelle circolari precedenti.
Le pratiche devono essere tenute in apposita evidenza per un eventuale riesame successivo al versamento dei contributi a saldo richiamati dalla circolare n. 80 del 3 aprile 1993.
Autorizzazioni con decorrenza anteriore al 1 luglio 1990
In modifica di quanto indicato nella circolare n. 143/1992, il conguaglio eventualmente dovuto per il periodo 1 luglio 1990-31 dicembre 1991 deve essere calcolato direttamente dalle sedi, sulla base delle risultanze dell'archivio centralizzato e delle istruzioni già fornite con le precedenti circolari in materia.
Prosecuzione volontaria e rapporto di lavoro part-time
La circolare illustra i criteri di applicazione della prosecuzione volontaria in presenza di rapporto di lavoro part-time, distinguendo tre forme contrattuali:
- part-time orizzontale;
- part-time verticale;
- part-time ciclico.
Viene precisato che la prosecuzione volontaria non è applicabile al part-time orizzontale, poiché l'attività è svolta per tutti i giorni della settimana, seppure con orario ridotto, e non vi è una vera sospensione del rapporto di lavoro. Per analogia, lo stesso criterio vale per il part-time verticale, nel quale l'attività è comunque prestata in alcuni giorni della settimana e resta coperta da contribuzione, sebbene in forma parziale.
Una eccezione è prevista per i lavoratori agricoli con qualifica di "eccezionali", i quali possono effettuare versamenti volontari integrativi fino al raggiungimento del minimale giornaliero.
La circolare richiama inoltre l'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 638/1983, come modificato dal D.L. n. 196/1989: se al lavoratore part-time, sia orizzontale sia verticale, è corrisposta una retribuzione pari o superiore al 40% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD, tutte le settimane lavorate vengono accreditate con copertura contributiva completa. In tal caso, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria risulta priva di utilità.
I versamenti volontari sono invece ammessi soltanto nel part-time ciclico, ossia nei casi in cui il lavoro sia prestato per alcune settimane del mese o per alcuni mesi dell'anno, con periodi di inattività configurabili come sospensione del rapporto di lavoro.
Coefficiente di determinazione pensionabile e contabilità
Per i prosecutori volontari autorizzati con la qualifica di addetti ai servizi domestici e familiari, il coefficiente di determinazione della retribuzione pensionabile è aggiornato, dal 1 gennaio 1993, a 0,120975, in conseguenza dell'aumento dell'aliquota contributiva dovuta al FPLD.
Per i conti di imputazione contabile dei contributi volontari, con esclusione dei lavoratori autonomi richiamati nella circolare, restano confermati quelli indicati nelle tabelle 9 e 10 della circolare n. 143 del 27 maggio 1992.
Punti principali
Aggiornamento importi per i lavoratori dipendenti non agricoli
Per il 1993 le retribuzioni medie settimanali della tabella F della legge n. 537/1981 sono aumentate del 6,2% e valgono dal 1 gennaio 1993. La classe minima di retribuzione ai fini del contributo volontario scende dalla 19 alla 18, mentre la classe massima resta la 46. Gli importi sono stati determinati tenendo conto dell'aumento di aliquota di 0,20 punti percentuali previsto dalla legge n. 359/1992, con esclusione dei contributi per gli occupati nei cantieri di lavoro e di rimboschimento. Per i prosecutori volontari autorizzati come addetti ai servizi domestici e familiari, la contribuzione minima settimanale per il 1993 è di L. 27.050, di cui L. 307 a titolo di quota base.
Contributi volontari per i lavoratori agricoli dipendenti
Gli importi settimanali per l'assicurazione IVS dei lavoratori agricoli dipendenti sono quelli della tabella allegata n. 5 e tengono conto sia dell'aumento dello 0,20% della contribuzione al FPLD, sia dell'adeguamento delle retribuzioni settimanali e delle regole di commisurazione previste dalla normativa richiamata. La classe minima di contribuzione scende anch'essa dalla 19 alla 18. Il contributo volontario minimo per il 1993 è pari a L. 35.262 a settimana.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella Gestione Speciale
Per i CD/CM vale la tabella dell'allegato n. 6, costruita sulle classi di reddito settimanali adeguate annualmente ai sensi della legge n. 233/1990. L'aliquota complessiva applicata al reddito medio imponibile è del 16%, composta da 14% per contributo IVS e 2% di contributo aggiuntivo. Il contributo addizionale, ridotto al 90% nel 1992, torna per il 1993 nella misura intera e, dopo l'adeguamento periodico, risulta pari a L. 2.280 settimanali. In ogni caso, il contributo minimo non può essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti comuni; per le prime due classi di contribuzione, la misura risulta quindi pari a L. 60.976.
Coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O.
Per questa categoria non sono ancora disponibili i dati necessari al calcolo dei contributi volontari 1993. Fino a nuova comunicazione, gli interessati devono continuare a versare provvisoriamente gli importi vigenti al 31 dicembre 1992, riportati nell'allegato n. 8 della circolare n. 263 del 14 novembre 1992.
Artigiani e commercianti
Dal 1 luglio 1990 il contributo volontario mensile è commisurato, con le stesse aliquote dei contributi obbligatori, ai redditi medi di otto classi di contribuzione. Per il 1993 le classi, il reddito medio imponibile e gli importi mensili sono riportati nell'allegato n. 7. L'aliquota dell'11% si applica ai collaboratori under 21; dal mese successivo al compimento dei 21 anni si passa all'aliquota del 14%. Ai fini del calcolo della pensione contributiva, per ogni mese coperto da contribuzione volontaria si considera comunque versato un contributo base di L. 390.
Autorizzazioni con decorrenza successiva al gennaio 1993
Quando l'attribuzione della classe richiede la valutazione dei redditi desumibili dai contributi versati per il 1993, le domande possono essere definite in via provvisoria sulla base della contribuzione sul minimale e del conguaglio sui redditi 1992, secondo i criteri delle circolari richiamate. Le pratiche devono essere tenute in evidenza per un eventuale riesame dopo il versamento dei contributi a saldo previsto dalla circolare n. 80/1993.
Autorizzazioni con decorrenza anteriore al 1 luglio 1990
In modifica della circolare n. 143/1992, il conguaglio eventualmente dovuto per il periodo 1 luglio 1990-31 dicembre 1991 deve essere calcolato direttamente dalle sedi, sulla base dell'archivio centralizzato e delle istruzioni precedenti.
Versamenti volontari e lavoro part-time
La circolare distingue tre forme di part-time: orizzontale, verticale e ciclico. La prosecuzione volontaria non è ammessa nei contratti part-time orizzontali e, per analogia, nemmeno in quelli verticali, poiché si tratta di rapporti lavorativi ridotti ma coperti da obbligo assicurativo. Fa eccezione il caso dei lavoratori agricoli con qualifica di "eccezionali", che possono integrare fino al minimale giornaliero. Se nel part-time, orizzontale o verticale, la retribuzione raggiunge almeno il 40% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD, tutte le settimane lavorate sono accreditate con copertura completa e la prosecuzione volontaria diventa inutile. I versamenti volontari sono invece ammessi nel solo part-time ciclico, limitatamente ai periodi di inattività, considerati come sospensione del rapporto di lavoro.
Coefficienti e conti contabili
Per i prosecutori volontari autorizzati come addetti ai servizi domestici e familiari, dal 1 gennaio 1993 il coefficiente di determinazione della retribuzione pensionabile è pari a 0,120975. Per i conti di imputazione contabile dei contributi volontari, esclusi i lavoratori autonomi richiamati nella circolare, restano confermati quelli delle tabelle 9 e 10 della circolare n. 143 del 27 maggio 1992.
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