Ordinanza n. 2743/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento contenuto nell'Ordine del Giorno del Comando di Sanità e Veterinaria n. REG2025 0124139 del 02.12.2025, notificato in data 03.12.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento contenuto nell’Ordine del Giorno del Comando di Sanità e Veterinaria relativo al mutamento dell’incarico da Capo sezione Personale e Sicurezza in sede vacante a Ufficiale Addetto presso la medesima sezione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui è stato modificato il suo incarico da “Capo sezione Personale e Sicurezza in sede vacante” a “Ufficiale Addetto presso la Sezione Personale e Sicurezza”. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la censura cautelare era fondata sulla prospettazione di un demansionamento e sulla rivendicazione della permanenza nell’incarico di Capo sezione. La posizione di Capo della sezione poteva tuttavia essere ricoperta, secondo le T.O.O., tanto da un Tenente Colonnello quanto da un Maggiore; dopo l’arrivo al reparto di un Tenente Colonnello, il Comando ha assegnato a quest’ultimo l’incarico di Capo sezione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In sede di cognizione sommaria ha ritenuto, prima facie, che il mutamento di incarico non comportasse demansionamento, poiché il ricorrente rimaneva impiegato in una posizione coerente con il proprio inquadramento e grado di Maggiore. Ha inoltre ritenuto non irragionevole la scelta organizzativa di assegnare l’incarico di Capo sezione al Tenente Colonnello sopraggiunto, in quanto di grado superiore, riconoscendo al Comando ampia autonomia organizzativa. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata respinta sulla base della valutazione prima facie della legittimità del mutamento di incarico.
Massime di principio
- Il mutamento dell’incarico di un militare non costituisce demansionamento quando il nuovo incarico resta coerente con l’inquadramento e il grado rivestiti.
- Quando le regole organizzative consentono l’attribuzione di un incarico a militari di gradi diversi, non è irragionevole che l’amministrazione lo assegni al militare di grado superiore sopraggiunto, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa.
- In sede cautelare, la sospensione del provvedimento può essere negata quando, a una valutazione prima facie, le censure di demansionamento e irragionevolezza non risultano fondate.
Come è indicizzato
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