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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 42040/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la decisione del Tribunale che aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della Società Sportiva Torre Gaia. L'appello della CPC si era limitato a denunciare l'improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo per tardiva costituzione dell'opponente (costituzione avvenuta il 7.5.2001 mentre, per abbreviazione del termine, la notifica era del 27.4.2001 e il termine breve di 5 giorni previsto dall'art.165 c.p.c. non sarebbe stato rispettato), deducendo che l'accoglimento di tale eccezione avrebbe determinato la definitività del decreto monitorio e, quindi, consolidato il credito fatto valere.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale ritenendo fondato il motivo: l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, se accertata, avrebbe impedito l'esame del merito dell'opposizione e avrebbe quindi potuto rendere definitivo il decreto ingiuntivo; ne consegue che l'appellante aveva interesse all'impugnazione anche se il suo gravame si limitava alla questione di procedibilità. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione; il ricorso incidentale dei resistenti è dichiarato assorbito; la Corte di cassazione ha disposto la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità dalla Corte di appello rinviata.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. proc. civ.

    Regola il termine abbreviato di comparizione in caso di notifica con indicazione di termine più breve: la tardiva costituzione dell'opponente oltre il termine abbreviato può rendere improcedibile l'opposizione; la Corte ha ritenuto che tale questione di procedibilità possa giustificare l'interesse ad appellare anche se non sono impugnati i profili di merito

  • art. 163-bis cod. proc. civ.

    Stabilisce il termine ordinario di comparizione (menzionato nel motivo come 60 giorni ratione temporis); serve a confrontare l'eventuale termine indicato nell'atto e verificare se sia stato legittimamente abbreviato

  • art. 645 cod. proc. civ.

    Norma relativa al decreto ingiuntivo; è stata richiamata in relazione al procedimento monitorio e alla rilevanza dell'eventuale definitività del decreto in caso di improcedibilità dell'opposizione

  • art. 360, n. 3 cod. proc. civ.

    Fondamento della censura in cassazione (violazione di norme di diritto): qui usato per denunciare l'errata applicazione delle norme processuali relative all'ammissibilità dell'appello

  • art. 334 cod. proc. civ.

    Previene l'inefficacia dell'appello incidentale quando l'appello principale sia inammissibile per effetto della loro stretta connessione; la Corte di appello aveva dichiarato l'incidentale privo di efficacia in base a questa norma, ma la Cassazione ha ritenuto la questione di improcedibilità suscettibile di preservare l'interesse all'impugnazione principale

  • art. 161 cod. proc. civ.

    Principio secondo cui le nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione; la Corte d'appello aveva applicato un orientamento basato su questo principio per dichiarare inammissibile l'appello che denunciava solo vizi processuali, ma la Cassazione ha distinto i casi in cui il vizio di procedibilità impedisce l'esame del merito

Massime di principio

  • Se l'appello si limita a censurare un vizio processuale che, se accertato, preclude l'esame del merito (es. improcedibilità dell'opposizione), l'appellante conserva interesse all'impugnazione e l'appello è ammissibile anche in assenza di censure di merito
  • Va distinto il vizio processuale che si risolve in mera nullità, che può non dare interesse all'appello senza censure di merito, dal vizio che determina l'improcedibilità della domanda e quindi la definizione del giudizio senza pronuncia sul merito: solo il secondo garantisce l'interesse all'impugnazione autonoma
  • L'appellante che intenda preservare l'effetto devolutivo e l'ammissibilità dell'impugnazione dovrebbe comunque chiarire la rilevanza del vizio processuale rispetto all'esito complessivo del giudizio (collegamento tra procedibilità e definitiva validità del titolo)
  • L'appello incidentale dipende dall'esistenza e dalla validità dell'appello principale: se il principale è dichiarato inammissibile per ragione non legata a questioni di merito che impediscano l'esame complessivo, l'incidentale può venir meno; ma se il principale solleva questione preliminare idonea a definire il giudizio, l'incidentale non è automaticamente privo di efficacia

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