Cassazione Penale, Sentenza n. 20431/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma di condanna per reati commessi (tra cui tentata estorsione, danneggiamento, ricettazione e aggravante del metodo mafioso). Il ricorrente deduceva: vizio di motivazione per mancata e contraddittoria valutazione delle prove (in particolare uso, da parte della Corte di appello, di parti della decisione di primo grado senza tener conto della diversa utilizzabilità di alcune dichiarazioni della persona offesa); inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa; mancanza di prova di una richiesta estorsiva concreta e collegamento diretto dell'imputato a pretese di denaro; errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (sostenendo che l'uso dell'arma e la collocazione territoriale non sarebbero sufficienti, e che non sarebbe provato un vantaggio per la cosca); censura sul trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte delle censure fossero di natura meramente fattuale e dunque improprie in sede di legittimità (vietata rivalutazione del compendio probatorio). Ha confermato la valutazione del giudice di merito secondo cui: le dichiarazioni della persona offesa non erano l'unica fonte di prova (assumevano rilievo anche intercettazioni che evidenziavano richieste di denaro), l'aggravante del "metodo mafioso" era configurabile in ragione delle modalità intimidatorie (sparatoria contro la saracinesca in un contesto già interessato da condotte estorsive) e che vi erano elementi che indicavano una destinazione di somme anche a beneficio della cosca. Quanto alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito, che avevano considerato le modalità del fatto, l'intensità del dolo e la personalità dell'imputato. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta condanna alle spese e una sanzione alla Cassa delle ammende di €3.000,00.
Norme richiamate
Codice penale, art. 56
Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato; utilizzato nel quadro della contestazione delle condotte plurime e del concorso di elementi soggettivi e oggettivi.
Codice penale, art. 629
Norma sulla estorsione; interpretata come riferita alla condotta contestata (tentata estorsione) e alla necessità del dolo e della richiesta di dazione.
Codice penale, art. 416-bis.1
Aggravante del "metodo mafioso": la Corte ha interpretato che l'uso di modalità esecutive idonee a evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso integra l'aggravante, anche se l'intimidazione non sia direttamente rivolta a tutti i soggetti passivi e indipendentemente dalla diretta destinazione del profitto.
Codice penale, art. 61 n. 2
Richiamato quale parametro per l'aumento di pena (circostanze aggravanti comuni) in connessione con i fatti contestati.
Legge n. 895/1967, artt. 2, 4 e 7
Norme speciali richiamate in relazione a specifiche fattispecie connesse all'illecito penale contestato; utilizzate per la ricostruzione del quadro criminogeno e delle circostanze aggravanti/participative.
Codice di procedura penale, art. 63, comma 2
Disciplina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetti che dovevano essere sentiti come imputati o indagati; la Corte ricorda che l'inutilizzabilità richiede l'esistenza, a carico del dichiarante, di precisi anche se non gravi indizi di reità originari, e non può desumersi automaticamente dalla circostanza del coinvolgimento in vicende potenzialmente incriminanti.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente alla Corte di imporre, in caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione, il pagamento delle spese e di somme in favore della Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente a €3.000,00.
Giurisprudenza citata (Sez.2, n. 9473 del 21/01/2025)
Richiamata in tema di inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei relativi limiti; sottolinea i presupposti perché sussista inutilizzabilità.
Giurisprudenza citata (Sez.1, n. 38770 del 22/06/2022)
Stabilisce che il metodo mafioso si configura quando modalità esecutive della condotta sono idonee, in concreto, a evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, anche se non direttamente orientata ai soggetti passivi.
Giurisprudenza citata (Sez.5, n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza)
Indica che l'accertamento dell'idoneità degli atti al fine di integrare l'aggravante mafiosa richiede un giudizio ex ante che consideri la situazione ambientale, la connotazione storica del fatto, la posizione dell'agente e le consuetudini locali.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non ammette la mera rideterminazione del compendio probatorio: i motivi che implichino una nuova valutazione dei fatti sono, in genere, inammissibili.
- Le dichiarazioni della persona offesa non sono automaticamente inutilizzabili se il dichiarante è stato in seguito coinvolto; l'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 63 c.p.p. richiede l'esistenza originaria di precisi indizi di reità a carico del dichiarante.
- L'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1) può sussistere quando le modalità esecutive della condotta sono, nel contesto concreto e locale, idonee a evocare la forza intimidatrice tipica dell'organizzazione mafiosa, anche se non tutte le condizioni formali di collegamento alla cosca sono esplicitamente dimostrate.
- L'accertamento dell'idoneità intimidatoria va compiuto con riferimento al contesto ambientale e alle consuetudini locali; atti apparentemente isolati (es. spari contro una saracinesca) possono integrare l'aggravante se inseriti in un contesto di preesistenti condotte estorsive.
- Gli attenuanti generiche e la determinazione della pena sono valutazioni del merito riservate ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è omessa o manifestamente illogica.
- In caso di ricorso inammissibile per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la parte privata può essere condannata alle spese e a versare somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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