Sentenza del 02/04/2015 n. 6731 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia del Territorio ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva annullato la revisione del classamento catastale dell'immobile, passato da A/2 classe 5 ad A/1 classe 4, sostenendo che la riclassificazione, effettuata ai sensi della legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, non richiedesse una modifica edilizia dell'immobile né un sopralluogo preventivo. Ha inoltre contestato l'utilizzo dei requisiti degli immobili di lusso previsti dal D.M. 2 agosto 1969 per valutare la categoria catastale A/1.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia del Territorio, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa a una diversa sezione della CTR della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che la procedura prevista dall'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004 riguarda la revisione dei valori catastali di una microzona e non richiede variazioni edilizie specifiche dell'immobile; tali variazioni appartengono alla distinta procedura del comma 336. Ha inoltre chiarito che la categoria A/1 deve essere valutata sulla base delle caratteristiche di abitazione signorile e non dei requisiti degli immobili di lusso, e che, in assenza di variazioni edilizie, non è obbligatorio un sopralluogo dell'ufficio.
Norme richiamate
Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 335
revisione dei parametri catastali della microzona in ragione del significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale
Consente la revisione del classamento e delle rendite degli immobili situati in una microzona quando vi sia uno scostamento significativo tra valori di mercato e valori catastali rispetto alle altre microzone comunali. Non richiede una specifica modifica edilizia dell'immobile.
Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 336
presupposto che è disciplinato dal comma 336 della medesima Legge
Disciplina una procedura distinta, riferita a innovazioni o variazioni specifiche dell'immobile, e non deve essere confusa con la revisione generalizzata della microzona prevista dal comma 335.
D.M. 2 agosto 1969
requisiti degli immobili di lusso
I requisiti previsti dal decreto servono a qualificare gli immobili come di lusso ai fini di specifiche agevolazioni fiscali e non costituiscono il criterio diretto per attribuire la categoria catastale A/1.
D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61
La norma non impone il sopralluogo come requisito obbligatorio per la revisione del classamento effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4
Richiamato nel motivo di ricorso relativo ai poteri istruttori e alla valutazione della documentazione, ma la questione è rimasta assorbita dall'accoglimento dei motivi principali.
Codice civile, art. 2697
Richiamato in relazione all'onere della prova, ma il relativo motivo è stato dichiarato assorbito a seguito della cassazione della sentenza per le altre ragioni.
Massime di principio
- La revisione catastale di una microzona fondata sullo scostamento tra valori di mercato e valori catastali può essere legittima anche senza modifiche edilizie specifiche dell'immobile.
- Non bisogna confondere la procedura del comma 335, riferita alla dinamica dei valori della microzona, con quella del comma 336, riferita a variazioni o innovazioni del singolo immobile.
- Per attribuire la categoria catastale A/1 occorre valutare se l'immobile abbia caratteristiche di abitazione signorile, come ubicazione in zona di pregio e qualità costruttive, tecnologiche e di finitura superiori alla media residenziale.
- I requisiti degli immobili di lusso previsti dal D.M. 2 agosto 1969 non sono automaticamente applicabili per determinare il classamento catastale A/1.
- In assenza di variazioni edilizie, il sopralluogo dell'ufficio non costituisce normalmente un adempimento obbligatorio per la revisione catastale prevista dal comma 335.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitiva attribuzione della categoria A/1: il giudice di rinvio deve riesaminare nel merito se l'immobile possieda effettivamente le caratteristiche proprie della categoria.
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