Cassazione Penale, Ordinanza n. 11683/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che lo aveva ritenuto responsabile di un reato contro il patrimonio. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo una lettura alternativa del merito; con il terzo motivo ha contestato il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e, in sostanza, l'omessa motivazione sul punto, sostenendo che ricorressero i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità anche in relazione al comma quarto dell'art. 648 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi riproducevano integralmente quelli di appello e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato la gravità della condotta, le caratteristiche dell'azione e la notevole quantità di beni in violazione di legge, escludendo sia la tenuità del fatto sia l'applicabilità del comma quarto dell'art. 648 c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i primi due motivi meramente reiterativi delle doglianze di appello e dunque non consentiti in cassazione, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito. Ha inoltre ritenuto inammissibile il terzo motivo, poiché non censurava specificamente la motivazione della Corte d'appello sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la motivazione di merito aveva già escluso i presupposti dell'art. 131-bis c.p. evidenziando la gravità della condotta e la rilevante quantità di beni. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile, in ragione della gravità della condotta, delle modalità dell'azione e della quantità notevole di beni coinvolti.
art. 648 c.p.
La Corte ha ritenuto logicamente e giuridicamente incompatibile l'applicazione del comma quarto, alla luce dell'esclusione della tenuità del fatto e della gravità della condotta.
Massime di principio
- In cassazione non sono consentiti motivi che si limitino a reiterare pedissequamente le censure già formulate in appello, quando mirano solo a proporre una diversa lettura del merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico o meramente riproduttivo: il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la condotta presenti apprezzabile gravità, connotata da caratteristiche offensive e da un rilevante disvalore concreto.
- Quando la motivazione di merito esclude la tenuità del fatto sulla base di elementi fattuali significativi, non può ritenersi omessa la motivazione sul mancato riconoscimento di istituti incompatibili con tale esclusione.
- La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando le doglianze non introducono questioni di legittimità ma sollecitano una rivalutazione del fatto già compiuta dai giudici di merito.
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