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Circolare

Circolare numero 143 del 1-8-2000

Schema di convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione cui dovranno conformarsi le convenzioni con i singoli Enti per l’affidamento all’INPS del servizio di pagamento degli assegni spettanti ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili finanziate da risorse diverse da quelle del Fondo per l’occupazione.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2000, l'INPS non è più tenuto per legge a pagare gli assegni LSU per attività finanziate con risorse diverse dal Fondo per l'occupazione, ma può continuare a farlo in base a convenzioni con gli enti interessati. Viene quindi trasmesso lo schema di convenzione tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione, che pone a carico dell'ente richiedente tutti gli oneri, compresi ANF, eventuale contribuzione figurativa e costo di gestione. La circolare precisa condizioni di pagamento, termini di versamento preventivo, importi dell'assegno LSU e del costo di gestione, modalità di conguaglio e valori medi regionali dell'ANF da utilizzare nelle convenzioni.

Convenzione tipo per il pagamento INPS degli assegni ai lavoratori socialmente utili finanziati da enti diversi dal Fondo per l'occupazione

Convenzione tipo per il pagamento INPS degli assegni ai lavoratori socialmente utili finanziati con risorse diverse dal Fondo per l'occupazione

La circolare interviene per disciplinare il pagamento, da parte dell'INPS, degli assegni spettanti ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili finanziate con risorse degli enti promotori o utilizzatori, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 81/2000. Il documento chiarisce che, dal 1° maggio 2000, l'obbligo legale dell'Istituto resta circoscritto alle attività finanziate dal Fondo per l'occupazione, mentre per le altre attività il ricorso all'INPS è possibile solo tramite apposita convenzione.

Quadro normativo e presupposti dell'intervento

La circolare richiama:

  • l'articolo 1 del decreto legge n. 510/1996, convertito dalla legge n. 608/1996;
  • il decreto legislativo n. 468/1997;
  • il decreto legislativo n. 81/2000, che ha abrogato, tra l'altro, l'articolo 11 del d.lgs. n. 468/1997 nella parte in cui prevedeva il pagamento da parte dell'INPS anche per progetti non finanziati dal Fondo per l'occupazione.

Ne deriva che l'INPS non è più tenuto per legge a corrispondere l'assegno per i lavori socialmente utili finanziati con risorse diverse dal Fondo. Tuttavia, poiché diversi enti hanno richiesto di continuare ad avvalersi dell'Istituto, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 406 del 26 luglio 2000, ha approvato uno schema di convenzione tipo da utilizzare nei rapporti con gli enti interessati.

Oggetto della convenzione

Lo schema allegato prevede che l'ente affidante incarichi l'INPS di corrispondere ai lavoratori impegnati nel periodo 1.5.2000/31.10.2000:

  • l'assegno spettante per l'attività socialmente utile;
  • l'assegno per il nucleo familiare, agli aventi titolo;
  • eventualmente, la copertura contributiva figurativa, ove prevista.

La convenzione è pensata per enti come Regioni, Province e Comuni che finanziano i progetti con risorse proprie e intendono demandare all'Istituto la materiale esecuzione dei pagamenti.

Obblighi finanziari dell'ente richiedente

La circolare sottolinea che tutti gli oneri connessi al servizio sono posti a carico dell'ente richiedente, compresi:

  • gli oneri diretti e indiretti;
  • il costo di gestione del servizio di pagamento;
  • gli importi necessari per l'ANF;
  • l'eventuale onere per la contribuzione figurativa.

L'ente deve versare preventivamente all'INPS le somme necessarie alla copertura dei relativi oneri. Il pagamento mensile può essere effettuato soltanto dopo l'effettivo accredito delle somme, poiché non è possibile fare ricorso ad anticipazioni di Tesoreria in assenza di specifica disposizione di legge.

Assegno LSU: importo, pagamento e variazioni

Lo schema di convenzione prevede che l'INPS corrisponda l'assegno entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello di svolgimento dell'attività, ma solo per i nominativi contenuti nell'elenco trasmesso dall'ente proponente o utilizzatore e a condizione che la somma sia già stata accreditata.

Le eventuali variazioni dell'elenco e le assenze mensili che non diano diritto all'assegno devono essere comunicate alla sede INPS territorialmente competente entro i cinque giorni successivi al mese di riferimento.

L'importo dell'assegno per le prestazioni di attività socialmente utili è fissato in misura pari a quello erogabile a carico del Fondo per l'occupazione, attualmente pari a lire 860.710 mensili, rivalutabile dal 1° gennaio di ogni anno nella misura dell'80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Assegno per il nucleo familiare

Per l'ANF la circolare stabilisce un sistema di versamento preventivo forfettario, calcolato sulla base dell'importo medio mensile corrisposto nell'anno 1999 ai lavoratori socialmente utili della regione di appartenenza dell'ente. L'importo indicato in convenzione è poi oggetto di conguaglio alla scadenza, confrontandolo con quanto effettivamente pagato dall'INPS.

L'allegato n. 2 riporta, regione per regione, i valori medi mensili da utilizzare nella convenzione. I valori indicati sono, tra gli altri:

  • Piemonte e Lombardia: lire 26.000;
  • Valle d'Aosta: lire 23.000;
  • Lazio: lire 99.000;
  • Campania: lire 271.000;
  • Puglia: lire 225.000;
  • Calabria: lire 248.000;
  • Sardegna: lire 206.000.

Contribuzione figurativa

Lo schema prevede anche il versamento, per ciascun lavoratore, dell'onere per l'accreditamento della contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto a pensione. Alla scadenza della convenzione, l'onere viene determinato:

  • per i soggetti che maturano il diritto a pensione con il periodo oggetto della convenzione, come valore attuale di una rendita temporanea di durata corrispondente al periodo di anticipo rispetto all'età di vecchiaia, calcolato con le basi tecniche della tariffa di cui all'articolo 13 della legge n. 1338/1962;
  • per gli altri soggetti, come riserva matematica individuale determinata secondo le modalità del medesimo articolo 13.

L'importo complessivo deve essere versato entro trenta giorni dalla richiesta dell'Istituto.

Costo di gestione del servizio di pagamento

Il costo di gestione è parametrato al tipo di servizio richiesto:

  • lire 15.800 + IVA per il solo assegno LSU;
  • lire 16.721 + IVA per assegno LSU e ANF;
  • lire 18.863 + IVA per assegno LSU, ANF e copertura figurativa.

Tali importi sono fissati per ciascun lavoratore e per l'intero periodo 1.5.2000/31.10.2000. La somma complessiva deve essere versata dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta dell'Istituto.

La circolare aggiunge che, in assenza di specifici provvedimenti legislativi regionali con disposizioni diverse, le prestazioni da riconoscere ai lavoratori non possono che essere quelle finanziate dal Fondo per l'occupazione, comprendenti quindi ANF e contribuzione figurativa; in tal caso il costo di gestione da indicare in convenzione è pari a lire 18.863 + IVA per lavoratore.

Ricorsi e controversie

Eventuali istanze e/o ricorsi relativi alla sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore al pagamento, totale o parziale, dell'assegno mensile non sono di competenza dell'INPS, ma dell'organo specificamente individuato dall'ente convenzionante.

Conguagli, restituzioni e durata della convenzione

L'INPS deve fornire all'ente, entro trenta giorni dalle operazioni di pagamento dell'ultima mensilità, i dati riepilogativi dei pagamenti effettuati per tutta la durata della convenzione e rimborsare eventuali somme versate in eccedenza.

L'ente, a sua volta, deve versare all'Istituto, entro trenta giorni dalla richiesta, gli importi che risultino dovuti a conguaglio rispetto a quanto effettivamente pagato agli interessati.

La convenzione ha validità per il periodo 1.5.2000/31.10.2000 e può essere rinnovata per altri sei mesi su richiesta dell'ente presentata almeno trenta giorni prima della scadenza. In caso di rinnovo, il costo di gestione può essere aumentato e rideterminato.

Punti principali

Nuovo quadro normativo dopo il d.lgs. n. 81/2000

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2000, dal 1° maggio 2000 l'INPS è tenuto a corrispondere l'assegno ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili solo per le attività i cui oneri sono a carico del Fondo per l'occupazione. Per le attività finanziate con altre risorse, i pagamenti dovrebbero essere effettuati direttamente dagli enti utilizzatori.

Ricorso alla convenzione con gli enti promotori

Poiché numerosi enti hanno chiesto di continuare ad avvalersi dell'INPS anche per i pagamenti relativi ad attività finanziate con proprie risorse, il Consiglio di Amministrazione ha approvato con deliberazione n. 406 del 26 luglio 2000 uno schema di convenzione tipo, obbligatorio per i rapporti con i singoli enti (Regioni, Province, Comuni e altri soggetti interessati).

Oneri a carico dell'ente richiedente

La convenzione stabilisce che tutti gli oneri, diretti e indiretti, connessi al servizio di pagamento restano a carico dell'ente richiedente, compreso il costo di gestione del servizio svolto dall'INPS. Il pagamento da parte dell'Istituto può avvenire solo dopo l'effettivo accredito delle somme necessarie, non essendo possibile ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria in assenza di specifica base legislativa.

Assegno per il nucleo familiare e conguaglio

Per l'ANF è previsto un versamento preventivo forfettario, calcolato sulla base dell'importo medio mensile corrisposto nel 1999 ai lavoratori socialmente utili della regione dell'ente stipulante. Alla scadenza della convenzione si procede al conguaglio tra quanto versato e quanto effettivamente pagato dall'INPS agli aventi titolo. I valori medi regionali sono riportati nell'allegato n. 2.

Costo di gestione del servizio di pagamento

Il costo di gestione è differenziato a seconda delle prestazioni richieste dall'ente: solo assegno LSU; assegno LSU e ANF; oppure assegno LSU, ANF e contribuzione figurativa. In assenza di specifici provvedimenti legislativi regionali diversi, le prestazioni da riconoscere non possono che essere quelle finanziate dal Fondo per l'occupazione, comprensive quindi di ANF e contribuzione figurativa, e il costo di gestione da indicare in convenzione è pari a lire 18.863 + IVA per ogni lavoratore e per l'intera durata della convenzione.

Sottoscrizione e trasmissione della convenzione

La deliberazione n. 406 prevede che la convenzione possa essere sottoscritta dal Presidente dell'Istituto o da persona da lui delegata; è in corso la formalizzazione della delega ai Direttori regionali. Prima della sottoscrizione, il testo definitivo di ciascuna convenzione deve essere portato a conoscenza della Direzione Generale. Alle sedi INPS che abbiano già ricevuto o riceveranno richieste da parte degli enti deve essere inviata copia della convenzione, integrata con gli importi relativi ai punti 5 e 7.

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