Circolare numero 142 del 1-8-2000
In applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative alla rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più trattamenti pensionistici e nell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 relative all’assoggettamento all’IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici, il Casellario dei pensionati ha provveduto a determinare la perequazione e le ritenute IRPEF da applicare nei confronti dei titolari di più pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica agli Enti erogatori gli esiti dell’elaborazione del Casellario Centrale dei pensionati per l’anno 2000 in materia di tassazione IRPEF cumulata, rivalutazione automatica delle pensioni e addizionali regionale e comunale. Vengono riepilogate le modalità di individuazione dei soggetti con più trattamenti, le istruzioni per i conguagli e le ricostituzioni delle pensioni INPS, nonché i criteri di applicazione degli aumenti per costo della vita e delle addizionali in caso di IRPEF dovuta superiore a lire 20.000 annue. L’allegato contiene inoltre le disposizioni operative per gli aumenti di perequazione, con le aliquote previsionali e definitive per il 1999 e previsionali per il 2000.
Ricalcolo IRPEF, perequazione automatica e addizionali per titolari di più trattamenti pensionistici per l’anno 2000
Ricalcolo IRPEF, perequazione automatica e addizionali per i titolari di più trattamenti pensionistici
La circolare illustra gli esiti dell’elaborazione del Casellario Centrale dei pensionati per l’anno 2000 in applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il documento riguarda la tassazione IRPEF cumulata dei titolari di più pensioni, la determinazione della perequazione automatica e la gestione delle addizionali regionale e comunale, con indicazioni operative rivolte agli Enti erogatori e alle Sedi INPS.
Quadro normativo e precedenti istruzioni
La circolare richiama l’entrata in vigore dell’articolo 8 del d.lgs. n. 314/1997, dal 1° gennaio 1998, e dell’articolo 34 della legge n. 448/1998, dal 1° gennaio 1999. Vengono inoltre richiamate le precedenti circolari n. 261 del 23 dicembre 1998 e n. 150 del 16 luglio 1999, che avevano già fornito le istruzioni applicative per gli anni 1999 e le modalità di calcolo dei conguagli relativi a IRPEF e perequazione automatica.
Comunicazioni trasmesse dagli Enti e attività del Casellario
Gli Enti erogatori hanno inviato al Casellario Centrale i dati relativi ai trattamenti pensionistici corrisposti nel 1999 e, in via previsionale, quelli da erogare nel 2000. Le informazioni riguardano sia l’assoggettamento all’IRPEF sia il diritto o meno alla rivalutazione automatica, utile per determinare l’importo complessivo rivalutabile. L’INPS ha memorizzato i dati ricevuti, consentendo al Casellario di individuare i trattamenti riconducibili allo stesso soggetto, sulla base del codice fiscale, secondo le modalità già illustrate nella circolare n. 150 del 1999.
Assoggettamento ad IRPEF dei titolari di più pensioni
Per i titolari di più trattamenti pensionistici, le ritenute IRPEF sono state determinate con le modalità richiamate dalla circolare n. 128 del 16 giugno 1998. L’allegato specifica che, per i soggetti residenti all’estero, la tassazione deve essere effettuata singolarmente da ciascun Ente, applicando le convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali vigenti con i vari Stati. L’abbinamento dei trattamenti, sia ai fini fiscali sia ai fini della rivalutazione, è stato effettuato sulla base del codice fiscale.
Perequazione automatica e conguagli di rivalutazione
Anche per il 2000 l’INPS ha determinato la rivalutazione delle proprie pensioni tenendo conto degli importi risultanti dal Casellario per il 1999, così da ridurre al minimo i conguagli a debito o a credito dei pensionati. Per la disciplina della rivalutazione automatica si richiamano le istruzioni applicative già fornite con la lettera Prot. n.12-F/Varie/6800 del 18 gennaio 1999 e, per i conguagli, la lettera Prot. n.12-F/Varie/6949 del 10 giugno 1999.
Addizionali regionale e comunale IRPEF
La circolare comunica anche l’assoggettabilità alle addizionali IRPEF regionale e comunale. Essa sussiste quando l’IRPEF dovuta dal pensionato sul cumulo dei trattamenti è superiore a lire 20.000 annue. In tal caso:
- l’addizionale regionale va comunque trattenuta sul trattamento erogato;
- l’addizionale comunale va trattenuta o meno in funzione del Comune di residenza del pensionato al 31 dicembre dell’anno. Le trattenute devono essere eseguite secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 4, lettera r), del decreto legislativo correttivo dell’IRAP, cioè il d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 506.
Comunicazione agli Enti e gestione operativa dei conguagli
Il Casellario ha trasmesso a ciascun Ente erogatore il flusso dei dati determinati e una comunicazione operativa, richiamata come allegato 1, contenente le modalità da utilizzare per l’applicazione della rivalutazione, della tassazione cumulata e per la gestione dei conguagli, sia a debito sia a credito, relativi al periodo dal 1° gennaio fino alla data di avvio dell’applicazione della rivalutazione e della tassazione determinata sul cumulo dei trattamenti.
Ricostituzione delle pensioni INPS
Per le pensioni INPS per le quali il ricalcolo del Casellario ha prodotto un conguaglio a credito o a debito, è stato inserito il flag di ricostituzione d’ufficio al campo GP1AF05, con codice 6. Gli indici delle pensioni interessate sono messi a disposizione delle Sedi, che devono procedere quanto prima alla ricostituzione attraverso le procedure indicate (prelievo con PGM 5000 e inserimento in EAD75 con PGM 4950). Per le pensioni diverse dai Fondi speciali e dalle pensioni di ruolo S, la procedura inserisce anche la posizione nell’archivio 25, riportando i codici indicati al campo 99 del pannello PB1.
Sono state predisposte liste di supporto per le Sedi, contenenti:
- l’elenco delle pensioni da ricostituire;
- l’importo stimato del conguaglio IRPEF annuo, a debito o a credito;
- l’indicazione delle altre pensioni dello stesso soggetto abbinate ai fini fiscali.
Le liste saranno rese disponibili con specifiche code di stampa; la disponibilità in linea sarà comunicata con apposito messaggio. I conguagli saranno memorizzati secondo le modalità già previste dalla circolare n. 82 del 1999 e ulteriormente specificate dal messaggio n. 2086 del 5 luglio 1999.
Soglia di rilevanza dei conguagli e tempi di recupero
Sono state evidenziate come pensioni da ricostituire quelle per le quali risulta un conguaglio complessivo, positivo o negativo, di almeno lire 50.000 annue di IRPEF. Il recupero dei conguagli derivanti dalle ricostituzioni deve avvenire entro l’anno in corso. I conguagli positivi o negativi di importo complessivo inferiore a lire 50.000 annue saranno invece effettuati in sede di rinnovo 2001.
Disposizioni sugli aumenti per costo della vita
L’allegato richiama le norme generali sulla perequazione automatica delle pensioni, in particolare:
- l’articolo 11, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l’adeguamento al costo della vita con cadenza annuale;
- l’articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che disciplina le percentuali per fasce di importo;
- l’articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha differito al 1° gennaio di ogni anno il termine di decorrenza;
- l’articolo 59, comma 13, della legge 30 dicembre 1997, n. 449, che, per il triennio dal 1° gennaio 1999, limita l’indice di perequazione al 30 per cento per le fasce comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS e ne esclude l’applicazione per le fasce superiori a otto volte il minimo.
Aliquote di rivalutazione comunicate per il 1999 e il 2000
L’allegato riporta gli aumenti per costo della vita applicabili dal 1° gennaio 1999 e dal 1° gennaio 2000. Per il 1999 sono indicati sia i valori previsionali sia quelli definitivi, con riferimento alle fasce di pensione fino al doppio, dal doppio al triplo, da tre a cinque volte, da cinque a otto volte e oltre otto volte il minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
In particolare, per il 1999:
- valori previsionali: 1,7% fino a lire 1.395.400; 1,53% sulla parte tra lire 1.395.401 e lire 2.093.100; 1,275% sulla parte tra lire 2.093.101 e lire 3.488.500; 0,51% sulla parte tra lire 3.488.501 e lire 5.581.600; nessun aumento sulla parte eccedente.
- valori definitivi: 1,8% fino a lire 1.395.400; 1,62% sulla parte tra lire 1.395.401 e lire 2.093.100; 1,35% sulla parte tra lire 2.093.101 e lire 3.488.500; 0,54% sulla parte tra lire 3.488.501 e lire 5.581.600; nessun aumento sulla parte eccedente.
Per il 2000 sono indicati valori previsionali pari a:
- 1,5% fino a lire 1.420.500;
- 1,35% sulla parte tra lire 1.420.501 e lire 2.130.750;
- 1,125% sulla parte tra lire 2.130.751 e lire 3.551.250;
- 0,45% sulla parte tra lire 3.551.251 e lire 5.682.000;
- nessun aumento sulla parte eccedente.
Supporti tecnici e contatti
La circolare segnala la trasmissione del tracciato record del flusso relativo all’elaborazione per l’articolo 8 del d.lgs. n. 314/1997 e per l’articolo 34 della legge n. 448/1998, versione 15 giugno 2000. Viene inoltre indicato che il minidisco contenente la procedura CAS2000, versione 1.5, può essere ritirato presso la Sede INPS. Per chiarimenti sono forniti recapiti telefonici e fax dedicati.
Punti principali
Elaborazione del Casellario e comunicazioni agli Enti
Gli Enti erogatori hanno trasmesso al Casellario Centrale dei pensionati i dati dei trattamenti erogati nel 1999 e quelli previsionali per il 2000, sia ai fini dell’IRPEF sia ai fini della rivalutazione automatica. L’INPS ha memorizzato tali informazioni e il Casellario ha individuato i trattamenti riferibili allo stesso soggetto sulla base del codice fiscale. Le risultanze sono state comunicate agli Enti con un flusso dati e con indicazioni operative per applicare rivalutazione, tassazione cumulata e conguagli.
Assoggettamento ad IRPEF dei titolari di più pensioni
Le ritenute IRPEF per i titolari di più trattamenti pensionistici sono state determinate secondo le modalità già definite dalla circolare n. 128 del 16 giugno 1998. Per i residenti all’estero, la tassazione va effettuata singolarmente da ciascun Ente, applicando le convenzioni contro le doppie imposizioni vigenti con i singoli Stati.
Perequazione automatica e conguagli
Per il 2000 l’INPS ha determinato la rivalutazione delle proprie pensioni tenendo conto degli importi presenti nel Casellario per il 1999, così da limitare i conguagli a debito o a credito. Le istruzioni di dettaglio per i conguagli sono richiamate nelle precedenti comunicazioni INPS del 1999. Nell’allegato vengono anche riepilogate le disposizioni vigenti sugli aumenti per costo della vita e le aliquote da applicare nei diversi scaglioni di importo.
Addizionali regionale e comunale IRPEF
La comunicazione include anche l’indicazione sull’assoggettabilità alle addizionali regionale e comunale. Tale assoggettabilità sussiste se l’IRPEF dovuta sul cumulo dei trattamenti è superiore a lire 20.000 annue. In tal caso ogni Ente deve applicare l’addizionale regionale e, per l’addizionale comunale, operare la ritenuta o meno in base al Comune di residenza del pensionato al 31 dicembre dell’anno, secondo le modalità previste dalla normativa richiamata.
Ricostituzione delle pensioni INPS
Per le pensioni INPS interessate da conguagli a debito o a credito derivanti dal ricalcolo del Casellario, è stato inserito il flag di ricostituzione d’ufficio. Le Sedi devono attivare quanto prima la ricostituzione delle posizioni interessate, utilizzando gli indici messi a disposizione. Sono state predisposte liste di supporto con l’elenco delle pensioni da ricostituire, l’importo stimato del conguaglio IRPEF annuo e le altre pensioni abbinate ai fini fiscali. I conguagli di importo complessivo pari o superiore a lire 50.000 annue sono evidenziati come pensioni da ricostituire; quelli inferiori saranno trattati in sede di rinnovo 2001.
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