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Circolare

Circolare numero 140 del 1-8-2000

Modalità per il recupero da parte delle aziende delle agevolazioni non conguagliate e modalità per l’addebito nei confronti delle aziende che hanno indebitamente o erroneamente conguagliato dette agevolazioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni operative per regolarizzare, tramite modelli DM10/V, sia le richieste di rimborso delle indennità P.I.P. erogate e non conguagliate, sia la restituzione delle somme indebitamente conguagliate. Vengono richiamati i precedenti chiarimenti di prassi e specificati i controlli che le Sedi devono effettuare, nonché i codici da utilizzare nei casi di rimborso o di restituzione, distinti per diverse tipologie di indennità e per la disciplina siciliana.

Conguaglio e restituzione delle indennità P.I.P. con utilizzo dei modelli DM10/V

Conguaglio e regolarizzazione delle indennità P.I.P.

La circolare disciplina le modalità operative per la gestione, tramite modelli DM10/V, delle richieste di rimborso e delle restituzioni relative alle indennità previste per i progetti P.I.P. (Piani di inserimento professionale). L’intervento chiarisce come procedere nei casi in cui le indennità siano state erogate ma non conguagliate, oppure siano state indebitamente conguagliate e debbano essere restituite.

Quadro normativo di riferimento

La circolare si colloca nel solco delle istruzioni già impartite con le circolari n. 13 del 27/01/1999 e n. 126 del 08/06/1999, relative alle modalità operative del conguaglio delle indennità di cui all’art. 15 della legge n. 451/1994, in applicazione dell’art. 81, comma 8, della legge n. 488/1999. Viene inoltre richiamata la circolare n. 60 del 07/03/2000, alla quale si rinvia per il quadro sintetico delle principali innovazioni legislative intervenute in materia, sia a livello nazionale sia regionale.

Assenza di termini perentori e ambito delle regolarizzazioni

La circolare evidenzia che le disposizioni di legge non fissano termini perentori per la richiesta di conguaglio delle indennità P.I.P. Ciò consente ai soggetti utilizzatori di presentare, anche in un momento successivo, le richieste di rimborso delle indennità già erogate ma mai conguagliate. Analogamente, vengono disciplinate le ipotesi di restituzione delle somme indebitamente conguagliate quando l’irregolarità emerga:

  • a seguito di accertamento ispettivo;
  • per segnalazione dell’ufficio iscrizione;
  • mediante denuncia spontanea del soggetto utilizzatore.

Rimborso delle indennità non conguagliate

I soggetti utilizzatori che si avvalgono di giovani inseriti nei progetti previsti dai P.I.P. possono chiedere il rimborso delle indennità erogate e non conguagliate e/o compensate nel mod. DM10/2 utilizzando il modello DM10/V. Nel quadro "D" del modello devono essere riportati gli stessi codici previsti per la compilazione del mod. DM10/2 ai fini del rimborso delle indennità P.I.P., secondo le istruzioni già rese nelle precedenti circolari.

Per la verifica della regolarità delle operazioni, le Sedi devono accertare:

  • che sia stato attribuito il codice di autorizzazione "9L", avente il significato di "datore di lavoro che ha titolo al conguaglio delle indennità ex art. 15 L. 451/1994";
  • che siano disponibili i progetti di inserimento approvati dalle Commissioni regionali per l’impiego;
  • che sia disponibile il provvedimento di assegnazione dei giovani neo-inseriti emesso dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego.

Restituzione delle somme indebitamente conguagliate

Per le ipotesi di indebito conguaglio delle indennità erogate per i P.I.P., la restituzione delle somme deve essere effettuata tramite mod. DM10/V, compilando il quadro "B-C" e utilizzando specifici codici di nuova istituzione. La circolare distingue quattro situazioni:

  • codici R770 e R771: compilazione del DM10/V con codice CC12, preceduto dalla dicitura "Restituzione ind. PIP ex L. 451/94 e L.488/99";
  • codici R780 e R781: compilazione del DM10/V con codice CC13, preceduto dalla dicitura "Restituzione ind. agg. PIP ex. L.451/94 e L. 488/99";
  • codici R772 e R773: compilazione del DM10/V con codice CC14, preceduto dalla dicitura "Restituzione ind. PIP ex L.R. Sicilia 30/97 e L. 488/99/Sicilia";
  • codici R782 e R783: compilazione del DM10/V con codice CC15, preceduto dalla dicitura "Restituzione ind. agg. PIP ex L.R. 30/97 e L. 488/99/Sicilia".

Indicazioni operative conclusive

La circolare ha quindi una funzione eminentemente operativa: fornisce agli utilizzatori e alle Sedi INPS un riferimento uniforme per regolarizzare le situazioni di mancato conguaglio o di indebito conguaglio delle indennità P.I.P., precisando i modelli da utilizzare, i quadri da compilare, i codici da indicare e i controlli documentali necessari ai fini della legittimità della richiesta o della restituzione.

Punti principali

Contesto normativo e finalità

La circolare si inserisce nel quadro delle istruzioni già fornite con le circolari n. 13 del 27/01/1999 e n. 126 del 08/06/1999, relative alle modalità operative di conguaglio delle indennità di cui all’art. 15 della legge n. 451/1994, secondo quanto previsto dall’art. 81, comma 8, della legge n. 488/1999. Richiama inoltre le modifiche e integrazioni apportate alla disciplina dei P.I.P. da interventi legislativi nazionali e regionali, rinviando alla circolare n. 60 del 07/03/2000 per un quadro sintetico delle innovazioni.

Rimborso delle indennità non conguagliate

I soggetti utilizzatori di giovani inseriti nei progetti P.I.P. possono chiedere il rimborso delle indennità già erogate ma non conguagliate o compensate nel mod. DM10/2, utilizzando il mod. DM10/V. Nel quadro "D" devono essere indicati gli stessi codici previsti per il DM10/2 ai fini del rimborso delle indennità P.I.P., secondo le istruzioni già impartite nelle precedenti circolari. Le Sedi devono verificare la regolarità dell’operazione accertando l’attribuzione del codice di autorizzazione "9L" e richiedendo sia i progetti di inserimento approvati dalle Commissioni regionali per l’impiego, sia il provvedimento di assegnazione dei giovani neo-inseriti emesso dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego.

Restituzione di somme indebitamente conguagliate

Per i casi di indebito conguaglio delle indennità P.I.P., emersi a seguito di accertamento ispettivo, segnalazione dell’ufficio iscrizione o autodenuncia del soggetto utilizzatore, la restituzione avviene tramite mod. DM10/V compilato nel quadro "B-C". La circolare distingue quattro casistiche, con relativi codici di nuova istituzione: CC12 per la restituzione di indennità P.I.P. ex L. 451/1994 e L. 488/1999, CC13 per la restituzione di indennità aggiuntive P.I.P. ex L. 451/1994 e L. 488/1999, CC14 per la restituzione di indennità P.I.P. ex L.R. Sicilia 30/97 e L. 488/1999/Sicilia, e CC15 per la restituzione di indennità aggiuntive P.I.P. ex L.R. 30/97 e L. 488/1999/Sicilia. In ciascun caso il codice deve essere preceduto dalla specifica dicitura indicata nella circolare.

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