Circolare numero 141 del 1-8-2000
A partire dal mese di ottobre 2000 l’INPS provvederà al pagamento anche delle rendite INAIL.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’avvio dell’accordo INAIL/INPS per affidare all’INPS il pagamento delle rendite INAIL, con decorrenza dal 1° ottobre 2000 e primo pagamento nella rata di ottobre 2000. Vengono illustrate le modalità di pagamento, l’unificazione con le pensioni INPS quando presenti, la gestione delle deleghe e delle variazioni, le regole tecniche di memorizzazione dei dati e gli adempimenti delle Sedi. Sono inoltre fornite indicazioni operative per l’informazione ai titolari tramite comunicazioni personalizzate e modelli allegati, con attenzione particolare ai casi di sola rendita, rendita unificata con pensione, pagamenti all’estero e situazioni gestite con assegno circolare o postale.
Convenzione INAIL/INPS per il pagamento delle rendite INAIL da parte dell’INPS
Convenzione INAIL/INPS per il pagamento delle rendite INAIL da parte dell’INPS
La circolare illustra l’avvio della convenzione tra INAIL e INPS che attribuisce all’INPS la gestione del pagamento delle rendite INAIL. L’intervento si colloca nel quadro delle iniziative di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione dei servizi tra pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di ridurre i costi e unificare, ove possibile, i pagamenti di rendite e pensioni.
Origine dell’intervento e quadro deliberativo
L’operazione discende da una serie di atti dei due Istituti e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. In particolare:
- l’INAIL, con deliberazione n. 471 del 28 ottobre 1999, aveva deciso di affidare all’INPS il pagamento delle rendite INAIL, dopo una fase sperimentale;
- l’INPS, con deliberazione n. 600 del 20 ottobre 1999, aveva già recepito l’orientamento verso l’unificazione dei pagamenti;
- il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con lettera n. 2182 del 10 maggio 2000, aveva invitato gli Enti ad adottare le misure necessarie per avviare rapidamente l’operazione.
La convenzione viene quindi approvata dai Consigli di Amministrazione e disciplina in modo organico il pagamento delle rendite INAIL da parte dell’INPS.
Ambito di applicazione e decorrenza
Ai sensi dell’art. 1 della convenzione, l’INPS provvede dal 1° ottobre 2000 al pagamento, per conto dell’INAIL, di:
- tutte le rendite INAIL;
- le prestazioni collegate;
- sia per i titolari di sola rendita INAIL, sia per i titolari di rendita INAIL e pensione INPS.
La circolare precisa che il primo pagamento sarà disposto con la rata di ottobre 2000, con estrazione a partire dai primi giorni di settembre.
Pagamento unificato e periodicità
L’art. 2 della convenzione stabilisce che, nei confronti dei soggetti titolari di più trattamenti, l’INPS predispone un unico mandato di pagamento. Il pagamento delle rendite INAIL avviene comunque con periodicità mensile, anche quando coesiste una pensione INPS.
Il mandato unificato e le modalità di pagamento seguono i criteri già adottati dall’INPS con deliberazione n. 350 del 10 marzo 1998. Eventuali variazioni, previamente concordate con l’INAIL, possono essere adottate secondo le regole richiamate dalla convenzione.
Modalità di pagamento
L’art. 3 disciplina le forme di pagamento disponibili, che sono sostanzialmente quelle previste per le pensioni INPS. Il pagamento può avvenire:
- presso le agenzie postali, in contanti allo sportello, con accredito su conto corrente postale o su libretto a risparmio;
- presso gli istituti di credito convenzionati con l’INPS, in contanti allo sportello, con accredito su conto corrente, con assegno circolare o su libretto a risparmio;
- tramite istituti convenzionati, per i titolari di rendita INAIL che riscuotono all’estero.
Per i titolari di sola rendita INAIL che riscuotono in contanti allo sportello postale o bancario, poiché l’INAIL non rilascia il certificato della rendita liquidata, viene inviato un attestato da esibire insieme a un documento di identità.
Deleghe, tutori e richieste di variazione
Il pagamento in contanti allo sportello può essere disposto anche a persona diversa dal titolare, cioè al delegato. Nei casi di minore o incapace, il pagamento deve essere effettuato al tutore. La firma sulla delega deve essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Per i titolari di più prestazioni deve essere rilasciata un’unica delega, valida per tutte le prestazioni percepite. Rimane fermo il limite di due deleganti per ciascun delegato, secondo quanto già stabilito dall’INPS.
Le richieste di variazione relative a:
- cambio dell’ufficio pagatore,
- revoca o rilascio della delega,
- variazione dell’indirizzo,
possono essere presentate sia all’INAIL sia all’INPS. L’INAIL, se riceve la richiesta, la acquisisce e la comunica all’INPS con il flusso mensile delle variazioni; l’INPS può acquisirla direttamente nei propri archivi e darne comunicazione mensile all’INAIL.
Gestione dei pagamenti e arrotondamenti
L’INAIL comunica all’INPS, tramite apposito tracciato record, l’importo mensile della rendita da porre in pagamento, nonché eventuali trattenute o arretrati.
Per i titolari di sola rendita INAIL, l’INPS arrotonda gli importi alle mille lire superiori, con recupero nel pagamento successivo. Per i titolari anche di pensione INPS, l’arrotondamento resta a carico della pensione INPS. L’INPS dispone il pagamento per l’importo netto comunicato dall’INAIL fino a eventuali variazioni.
I flussi di variazione devono pervenire all’INPS almeno 30 giorni prima della data dalla quale deve essere effettuato il pagamento con il nuovo importo.
Sospensioni e riaccrediti
La convenzione prevede la gestione delle sospensioni nei casi di decesso del beneficiario o del tutore, oppure di irreperibilità all’indirizzo noto. La sospensione può avvenire:
- prima della predisposizione dei flussi di pagamento;
- prima del pagamento della rata da sospendere.
Le sospensioni disposte prima dei flussi vengono comunicate mensilmente all’INAIL; quelle disposte dopo l’avvio del pagamento vengono comunicate per via telematica dopo il ricevimento della rendicontazione analitica da parte degli enti pagatori.
L’INPS comunica inoltre all’INAIL, sempre per via telematica:
- le somme non pagate perché sospese direttamente dall’INPS o su richiesta dell’INAIL;
- le somme non pagate perché sospese da banche e Poste;
- le somme riaccreditate o stornate perché non riscosse entro la validità dei titoli.
L’eventuale riemissione delle rate spetta direttamente all’INAIL.
Rapporti finanziari, rendicontazione e compensi
Sul piano finanziario, l’INAIL deve precostituire entro il giorno 7 del mese precedente quello di pagamento i fondi necessari sul conto corrente infruttifero n. 20350 intestato all’INPS presso la Tesoreria centrale. Sullo stesso conto l’INAIL accredita anche gli importi dovuti ai sensi degli artt. 9 e 10.
L’INPS trasferisce poi all’INAIL, entro il mese successivo a quello in cui riceve dagli enti pagatori le rendicontazioni analitiche, gli importi relativi ai pagamenti sospesi o non andati a buon fine.
La rendicontazione telematica prevede:
- una rendicontazione sintetica dei pagamenti disposti, disponibile entro il giorno 20 del mese precedente a quello di riferimento;
- una rendicontazione analitica dei pagamenti sospesi direttamente dall’INPS, disponibile entro la fine del mese precedente;
- le rendicontazioni analitiche delle somme sospese dagli istituti di credito e dalle Poste, trasmesse entro il giorno 10 del mese successivo al ricevimento delle relative comunicazioni dagli enti pagatori.
Entro il 31 marzo di ogni anno l’INPS trasmette all’INAIL una rendicontazione annuale con i versamenti effettuati dall’INAIL, i versamenti eseguiti dall’INPS per somme non pagate o riaccreditate entro il 31 dicembre dell’anno precedente e il calcolo del compenso e delle commissioni dovute.
Il costo del servizio è quantificato in lire 1.869 per ogni disposizione di pagamento trasmessa all’INPS. La somma costituisce il puro costo del servizio ed è soggetta, per gli anni successivi al 2000, a rivalutazione pari all’80% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo maturato nell’anno precedente per le famiglie di operai e impiegati. Restano a carico dell’INAIL anche le commissioni e i rimborsi previsti dalle convenzioni con banche e Poste. Per le rendite unificate con altre prestazioni INPS, le commissioni vengono ripartite in base al numero dei trattamenti erogati.
L’INAIL versa mensilmente, a richiesta dell’INPS, il 98% delle commissioni calcolate. La regolazione definitiva dei costi avviene entro i termini previsti per la rendicontazione annuale, con conguagli positivi o negativi da regolare entro 30 giorni dalla comunicazione dell’INPS.
Sicurezza, riservatezza e disciplina dei dati
Gli Istituti si impegnano a utilizzare le informazioni solo per fini istituzionali e nei limiti consentiti dalla normativa in materia di consultazione di banche dati e tutela della riservatezza.
Sono previste misure di sicurezza basate su autorizzazioni, controllo degli accessi, identificazione e registrazione degli operatori e delle operazioni. Le applicazioni saranno rese disponibili sulla Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione e si fa riferimento all’uso di sistemi di sicurezza basati su firma digitale, in attesa della scelta dell’autorità di certificazione.
La convenzione esclude la cessione a terzi dei dati e prevede l’osservanza della legge n. 675/1996 e del D.P.R. 318/1999. I due Istituti si impegnano a distruggere i dati nei termini previsti dalla legge e a scambiarsi gli elementi identificativi dei rispettivi responsabili del trattamento.
È inoltre previsto un archivio condiviso sicuro, con definizione di specifiche tecniche aggiuntive per garantire integrità, autenticità, non ripudio e riservatezza.
Attività delle Sedi e rapporti territoriali
La circolare invita i direttori di Sede e di Agenzia a incontrarsi con i corrispondenti INAIL per concordare le modalità operative più adatte al territorio. Ogni struttura deve designare uno o più referenti per i rapporti con le sedi INAIL.
Devono inoltre essere organizzati incontri congiunti con le organizzazioni di tutela dei reddituari e pensionati e con gli enti di patronato. Le Sedi Regionali sono chiamate a seguire con attenzione l’attuazione locale e a segnalare tempestivamente alla Direzione Centrale per le Prestazioni eventuali problemi, anche mediante fax al numero indicato nella circolare.
Comunicazioni ai beneficiari e allegati operativi
La circolare dà conto dell’invio di una comunicazione personalizzata congiunta INAIL/INPS tramite POSTEL. Nei casi in cui ufficio pagatore o delegato risultino difformi, vengono allegati i moduli UNIF01 e DEL01 per la gestione delle variazioni.
Gli allegati contengono diverse lettere-tipo, costruite per le varie combinazioni di situazioni soggettive e di modalità di pagamento, tra cui:
- sola rendita INAIL;
- rendita INAIL con pensione INPS;
- pagamenti con assegno circolare;
- pagamenti con assegno postale con o senza frazionario;
- casi con delegato;
- casi di pluralità di rendite o di trattamenti INAIL e INPS;
- pagamenti all’estero.
In tutte le comunicazioni viene ribadito che il pagamento delle rendite INAIL è anticipato al 1° giorno di ogni mese e che gli importi restano non assoggettabili a tassazione IRPEF.
Indicazioni di dettaglio su alcune casistiche
Per le rendite pagate fino a settembre con assegno postale, la decorrenza da ottobre varia a seconda della fattispecie:
- se l’assegno postale era pagato presso uno specifico ufficio postale, da ottobre il pagamento avviene in contanti presso quello stesso ufficio;
- se l’assegno postale era riscuotibile presso qualunque ufficio postale, da ottobre il pagamento è disposto con assegno circolare non trasferibile;
- in caso di presenza di pensione INPS, l’unificazione dei pagamenti segue le regole previste per le prestazioni INPS;
- se la comunicazione sulla scelta della forma di pagamento non perviene entro il 30 settembre 2000, l’INPS unifica i pagamenti secondo le modalità finora adottate per le pensioni INPS a partire dal pagamento di gennaio 2001.
Per i pagamenti all’estero, l’INPS procede all’unificazione degli importi e la banca incaricata invia una comunicazione sulle modalità previste.
Per i beneficiari titolari di sola rendita INAIL e pagamento in contanti presso banca o posta, è sempre richiesta la presentazione della lettera inviata e di un documento di identità valido; nei casi di delega, la medesima documentazione deve essere esibita anche dal delegato.
Sintesi finale operativa
La circolare configura quindi una transizione organizzativa e informatica ampia, che trasferisce all’INPS la funzione di pagamento delle rendite INAIL, lasciando all’INAIL le competenze su accertamento sanitario e gestione assicurativa. Il sistema è costruito per favorire l’unificazione dei pagamenti, la standardizzazione delle modalità di riscossione, la gestione condivisa delle variazioni e un flusso informativo strutturato tra i due Istituti, con il coinvolgimento diretto delle sedi territoriali e con una specifica attenzione alla tutela dei dati personali e alla continuità dei pagamenti.
Punti principali
Avvio della convenzione INAIL/INPS
La convenzione, approvata con deliberazione INPS n. 401 del 19 luglio 2000 e INAIL n. 420 del 20 luglio 2000, attua la scelta di affidare all’INPS il pagamento delle rendite INAIL. L’operazione è presentata come esito di un percorso di sperimentazione e di sinergia tra enti pubblici, con finalità di semplificazione e riduzione dei costi amministrativi.
Decorrenza e oggetto del pagamento
L’INPS provvede dal 1° ottobre 2000 al pagamento di tutte le rendite INAIL e delle prestazioni collegate, sia nei confronti dei titolari di sola rendita sia dei titolari con rendita INAIL e pensione INPS. Il pagamento delle rendite INAIL resta mensile e, per i soggetti con più trattamenti, viene predisposto un unico mandato di pagamento.
Modalità di pagamento e unificazione dei trattamenti
Le rendite possono essere pagate con le modalità previste per le pensioni INPS: sportelli postali, istituti di credito convenzionati, accredito su conto o libretto, assegno circolare o, per i pagamenti all’estero, tramite gli istituti convenzionati. Quando il beneficiario percepisce anche una pensione INPS, i pagamenti vengono unificati, salvo casi particolari; per le sole rendite INAIL è inviata una comunicazione/attestato per la riscossione presso l’ufficio pagatore.
Gestione delle deleghe e delle variazioni
Le deleghe a riscuotere, le revoche e le richieste di variazione della modalità di pagamento, dell’ufficio pagatore o dell’indirizzo possono essere presentate sia all’INAIL sia all’INPS e valgono per tutte le prestazioni del soggetto. È richiamato il limite di due deleganti per ciascun delegato e l’obbligo di autenticazione della firma sulla delega secondo la legge n. 15/1968.
Memorizzazione e gestione informatica delle rendite
Le rendite INAIL vengono caricate negli archivi INPS per consentire l’abbinamento con eventuali pensioni INPS e per memorizzare ufficio pagatore e modalità di pagamento. Sono indicati i campi informatici utilizzati, la chiave di memorizzazione delle rendite INAIL e la necessità, in questa fase, di accedere a talune procedure con la chiave INPS, in attesa di aggiornamenti applicativi.
Comunicazioni ai beneficiari e decorrenza pratica
È stata predisposta una comunicazione personalizzata congiunta INAIL/INPS, inviata tramite POSTEL, con allegati moduli UNIF01 e DEL01 nei casi di ufficio pagatore o delega difformi. Il primo pagamento da parte dell’INPS è disposto con la rata di ottobre 2000, con estrazione a partire dai primi giorni di settembre.
Rapporti finanziari, rendicontazione e costi del servizio
L’INAIL deve pre-costituire entro il giorno 7 del mese precedente i fondi sul conto infruttifero intestato all’INPS presso la Tesoreria centrale. L’INPS trasmette rendicontazioni sintetiche e analitiche con scadenze differenziate e invia la rendicontazione annuale entro il 31 marzo. Il corrispettivo per il servizio è quantificato in lire 1.869 per ogni disposizione di pagamento, con aggiornamento negli anni successivi e con addebito anche delle commissioni e dei rimborsi collegati ai pagamenti.
Sicurezza, riservatezza e archivio condiviso
La convenzione disciplina il trattamento dei dati, il divieto di cessione a terzi, l’obbligo di utilizzo esclusivamente istituzionale delle informazioni e l’adozione di misure di sicurezza e di firma digitale. È previsto lo sviluppo di un archivio condiviso sicuro e di un protocollo tecnico aggiuntivo per garantire integrità, autenticità, non ripudio e riservatezza.
Indicazioni operative per le Sedi
Le Sedi INPS devono gestire informazioni, richieste di variazione e rapporti operativi con le Sedi INAIL, organizzando incontri e individuando referenti territoriali. Le Sedi Regionali devono vigilare sull’attuazione e segnalare con urgenza alla Direzione Centrale per le Prestazioni eventuali criticità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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