Circolare numero 145 del 4-8-2000
Disposizioni operative per la fruizione dei benefici previsti dal D.M. 12 aprile 2000 in favore dei datori di lavoro per assunzioni con contratto a tempo indeterminato part-time.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’attuazione del decreto interministeriale 12 aprile 2000 sulle agevolazioni contributive per le assunzioni a tempo indeterminato e parziale che incrementano l’occupazione. Definisce beneficiari, requisiti, limiti quantitativi, fasce di riduzione contributiva, risorse disponibili, procedure di domanda e ammissione, nonché le istruzioni operative per la denuncia DM10/2 e per la rilevazione contabile. Sono inoltre richiamate le regole per i lavoratori iscritti a fondi previdenziali diversi dall’INPS e per i datori di lavoro non operanti con l’Istituto.
Agevolazioni contributive per assunzioni part-time a tempo indeterminato ex D.Lgs. 61/2000
Agevolazioni contributive per il part-time a tempo indeterminato
La circolare disciplina l’attuazione del decreto interministeriale 12 aprile 2000, pubblicato in G.U. il 3 giugno 2000, che rende operative le agevolazioni contributive previste per le assunzioni a tempo indeterminato e parziale finalizzate all’incremento occupazionale. Il provvedimento si colloca nel quadro delle politiche di promozione del lavoro flessibile e richiama la normativa precedente, in particolare l’art. 7 del DL n. 299/1994, la legge n. 196/1997 e il D.Lgs. n. 61/2000.
Quadro normativo e finalità
Il decreto attua una riduzione sperimentale degli oneri contributivi per favorire il ricorso al part-time come strumento di ingresso o reingresso nel mercato del lavoro e come mezzo di promozione dei livelli occupazionali. La misura si applica nei limiti delle risorse stanziate nel Fondo per l’occupazione e recepisce i precedenti interventi legislativi in materia.
Beneficiari e destinatari
I beneficiari sono i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, nonché gli enti pubblici economici. L’incentivo riguarda le assunzioni di soggetti privi di occupazione, cioè persone in cerca di prima occupazione o che abbiano perduto l’impiego precedente.
Condizioni per l’accesso
L’agevolazione spetta soltanto se l’assunzione comporta la creazione di nuovi posti di lavoro rispetto agli organici esistenti, calcolati sulla media dei 12 mesi precedenti, e se l’impresa osserva i contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Sono escluse le imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo ex art. 5 del DL n. 510/1996. La sussistenza dei requisiti deve risultare da apposita dichiarazione dell’azienda resa ai sensi della legge n. 15/1968.
Misura della riduzione contributiva
La riduzione dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro è triennale e varia in funzione dell’orario settimanale del contratto part-time, con riferimento alla media delle prestazioni su base annua:
- 7 punti percentuali per contratti con orario tra 20 e 24 ore settimanali;
- 10 punti percentuali per contratti con orario superiore a 24 e fino a 28 ore;
- 13 punti percentuali per contratti con orario superiore a 28 e fino a 32 ore.
Il beneficio è alternativo a qualsiasi altra agevolazione riferita ai medesimi lavoratori.
Limiti quantitativi dei contratti agevolabili
L’art. 2 del decreto pone un limite al numero di contratti part-time incentivabili, parametrato alla consistenza aziendale:
- fino al 20% per aziende fino a 250 addetti, con almeno un contratto comunque ammesso;
- fino al 10% per la fascia da 251 a 1000 addetti;
- fino al 2% per aziende con oltre 1000 addetti.
Per il computo della forza aziendale si considera il complesso delle attività del medesimo imprenditore, anche se distribuite tra più cantieri, stabilimenti o filiali anche in province diverse, senza rilievo del diverso settore di attività. Sono esclusi dal computo apprendisti, lavoratori assunti con CFL e lavoratori con contratto di reinserimento. Dal 4 aprile 2000 i lavoratori part-time devono essere conteggiati in proporzione all’orario svolto.
Risorse finanziarie e ripartizione
Per il finanziamento dell’intervento sono destinati complessivamente 200 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 2000-2002. Per l’anno 2000 le risorse sono ripartite a livello provinciale sulla base del tasso medio di disoccupazione e, come precisato nell’allegato 2, con ponderazione della popolazione attiva per una distribuzione più equa; per gli anni successivi l’assegnazione avviene in funzione del numero dei contratti effettivamente attivati. Le somme anticipate sono rimborsate all’INPS dal Ministero del Lavoro previa rendicontazione.
Procedura di domanda e ammissione
Le imprese interessate devono presentare domanda alla sede provinciale INPS competente, indicando il numero di contratti che intendono stipulare e le informazioni utili per l’eventuale applicazione dei criteri di priorità. L’INPS deve ammettere i richiedenti entro 20 giorni dalla domanda, nei limiti delle risorse disponibili.
Entro 15 giorni dall’ammissione, il datore di lavoro deve presentare i contratti a tempo parziale stipulati. Le domande pervenute prima della pubblicazione del decreto interministeriale sono considerate presentate alla data del 3 giugno 2000, data di entrata in vigore del decreto.
Criteri di priorità in caso di risorse insufficienti
Se le risorse provinciali non sono sufficienti, l’ammissione segue i seguenti criteri di priorità:
- data di presentazione o invio della domanda;
- contratti stipulati in favore di soggetti fino a 25 anni di età;
- contratti stipulati in favore di donne con uno o più figli minori o con soggetti disabili di cui alla legge n. 104/1992 conviventi.
Adempimenti delle Agenzie e gestione delle graduatorie
Le Agenzie INPS devono verificare la sussistenza dei requisiti e il rispetto della contrattazione collettiva applicabile. Il numero dei contratti concessi deve rispettare i limiti percentuali previsti dall’art. 2 del decreto.
Entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, le Agenzie ammettono le imprese alla fruizione dei benefici nei limiti delle risorse provinciali. In caso di insufficienza delle risorse, le Agenzie formano le graduatorie secondo i criteri di priorità. È prevista una procedura web per la gestione provinciale delle graduatorie e i relativi elenchi devono essere trasmessi alla Direzione provinciale del lavoro e agli altri enti competenti.
Codifica contributiva e posizione aziendale
Le posizioni contributive delle aziende ammesse devono essere contrassegnate con il codice di autorizzazione "2T", con il nuovo significato di azienda ammessa ai benefici per il part-time di cui al DM 12 aprile 2000.
Le aziende che accentrano gli adempimenti presso un’Agenzia INPS fuori provincia rispetto al luogo di assunzione devono aprire una posizione contributiva specifica presso l’Agenzia territorialmente competente. Tale posizione è identificata dal codice tipo azienda "A3" e dai codici di autorizzazione "2T" e "0D".
Compilazione del modello DM10/2
Per il personale assunto a tempo indeterminato part-time e ammesso al beneficio, nei quadri B-C del modello DM10/2 devono essere utilizzati i consueti codici qualifica, seguiti dal quarto carattere corrispondente alla fascia oraria:
- "L" per 20-24 ore settimanali;
- "N" per oltre 24 e fino a 28 ore;
- "R" per oltre 28 e fino a 32 ore.
Nelle caselle vanno indicati numero di dipendenti, numero di ore retribuite, retribuzioni imponibili e contributi dovuti senza riduzione. L’importo della riduzione va esposto nel quadro D con i codici:
- "L707" per la riduzione del 7%;
- "L710" per la riduzione del 10%;
- "L713" per la riduzione del 13%.
Lavoratori iscritti a fondi previdenziali diversi dal FPLD
Per i lavoratori iscritti a fondi diversi dal FPLD o in evidenza contabile separata, le contribuzioni minori e di assistenza si indicano con le modalità ordinarie, mentre la contribuzione pensionistica oggetto di riduzione segue modalità specifiche per ciascun fondo.
Per l’ex Fondo per le aziende esercenti pubblico servizio di trasporto si utilizza il codice "Z40" con i caratteri L, N o R a seconda dell’orario; per il Fondo Volo il codice è "Z31"; per la Gestione speciale per gli enti creditizi pubblici il codice è "B00". Anche in questi casi la riduzione si indica nel quadro D con i codici "L707", "L710" e "L713".
Lavoratori part-time esclusi dal beneficio
Per i lavoratori part-time non rientranti nell’ambito applicativo dell’agevolazione continuano a essere usati i codici previgenti OXX e YXX, nonché 3XXP, 7XXP e 8XXP, senza distinguere più tra occupazione inferiore o superiore alle 78 ore. Non devono più essere utilizzati i codici 1XXP e 2XXP, né il quarto carattere "S".
Datori di lavoro non operanti con l’INPS
Il beneficio si applica anche ai datori di lavoro che versano i contributi a enti diversi dall’INPS, come INPDAP o ENPALS. In tali casi la riduzione è fruita in sede di versamento ai singoli enti previdenziali, mentre per l’ammissione restano ferme le procedure già descritte per la sede INPS territoriale.
Compilazione della domanda di concessione
Nella domanda da presentare alla sede INPS competente devono essere compilati alcuni campi secondo specifiche istruzioni:
- nel campo "numero complessivo dei dipendenti" va indicato il totale dei dipendenti in forza alla data di assunzione del part-time, secondo i criteri di computo previsti;
- nel campo "media ULA dei 12 mesi precedenti" va riportato il dato secondo le indicazioni della circolare n. 122 del 27 giugno 2000;
- nella sezione "retribuzione mensile totale" va indicata la sommatoria delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori part-time assunti;
- nella sezione "Ente" va indicato l’ente presso cui il datore di lavoro assolve gli obblighi contributivo-previdenziali;
- nella sezione "Contratti stipulati in favore di" va indicato il numero dei contratti riferiti ai soggetti destinatari dei criteri di priorità, come quota parte del numero complessivo dei contratti.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle agevolazioni sono istituiti i conti GAW 37/69, per gli oneri di competenza dell’anno in corso, e GAW 37/59, per gli oneri di competenza degli anni precedenti. Per le registrazioni manuali si richiamano le istruzioni operative sul codice utente "1" e sul codice documento "95".
Punti principali
Ambito e finalità dell’agevolazione
Il decreto attua le disposizioni del D.Lgs. n. 61/2000 e delle precedenti norme sul part-time, con l’obiettivo di incentivare il ricorso al lavoro a tempo parziale come strumento di flessibilità e di promozione dell’occupazione. Il beneficio consiste in una riduzione triennale dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro, per assunzioni a tempo indeterminato e parziale che determinino un incremento dei livelli occupazionali.
Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, nonché gli enti pubblici economici. Le assunzioni agevolabili devono riguardare soggetti privi di occupazione, cioè persone in cerca di prima occupazione o che abbiano perso il precedente impiego.
Condizioni di accesso e requisiti aziendali
L’agevolazione spetta solo se l’assunzione determina nuovi posti di lavoro rispetto agli organici esistenti, calcolati sulla forza media dei 12 mesi precedenti, e se l’impresa osserva i contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Sono escluse le imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo ex art. 5 del DL n. 510/1996. I requisiti devono essere attestati dall’azienda mediante dichiarazione ai sensi della legge n. 15/1968.
Misura della riduzione contributiva
La riduzione è modulata in base all’orario settimanale del contratto part-time, con riferimento alla media delle prestazioni su base annua: 7 punti percentuali per orari tra 20 e 24 ore; 10 punti percentuali per orari superiori a 24 e fino a 28 ore; 13 punti percentuali per orari superiori a 28 e fino a 32 ore. Il beneficio è alternativo a qualunque altra agevolazione riferita ai medesimi lavoratori.
Limiti numerici ai contratti agevolabili
Il numero di contratti part-time agevolati è contingentato in funzione della dimensione aziendale: fino al 20% per aziende fino a 250 addetti, con almeno un contratto comunque concedibile; fino al 10% per la fascia 251-1000 addetti; fino al 2% oltre i 1000 addetti. Il computo della forza aziendale riguarda il complesso delle attività del medesimo imprenditore, anche se distribuite in più cantieri, stabilimenti o filiali, e i part-time vanno computati in proporzione all’orario svolto. Sono esclusi dal computo apprendisti, CFL e lavoratori assunti con contratto di reinserimento.
Finanziamento e ripartizione delle risorse
Per il beneficio sono stanziati complessivamente 200 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. Per l’anno 2000 le risorse sono ripartite a livello provinciale in base al tasso medio di disoccupazione e alla ponderazione con la popolazione attiva; per gli anni successivi la ripartizione avviene in funzione del numero dei contratti effettivamente attivati.
Domanda, istruttoria e criteri di priorità
Le imprese devono presentare domanda alla sede provinciale INPS competente indicando il numero di contratti da stipulare e gli elementi utili per l’eventuale applicazione dei criteri di priorità. L’INPS ammette i datori di lavoro entro 20 giorni, nei limiti delle risorse disponibili, e i contratti stipulati devono essere presentati entro 15 giorni dall’ammissione. In caso di insufficienza delle risorse, l’ordine di priorità è dato da data di presentazione della domanda, contratti per soggetti fino a 25 anni e contratti per donne con figli minori o con conviventi disabili ex legge n. 104/1992.
Adempimenti degli uffici e gestione amministrativa
Le Agenzie devono verificare i requisiti, l’osservanza della contrattazione collettiva e il rispetto dei limiti percentuali. Le imprese ammesse sono inserite in graduatorie provinciali gestite tramite procedura web e gli elenchi sono trasmessi alla Direzione provinciale del lavoro e agli altri enti interessati. Le somme conguagliate dalle aziende sono poi rimborsate all’INPS dal Ministero del Lavoro previa rendicontazione.
Codici di autorizzazione e posizione contributiva
Le posizioni delle aziende ammesse sono contrassegnate dal codice di autorizzazione "2T". Se l’accentramento contributivo avviene presso un’Agenzia INPS fuori provincia rispetto al luogo di assunzione, va aperta una posizione contributiva apposita presso l’Agenzia competente, con codice tipo azienda "A3" e codici "2T" e "0D".
Compilazione del modello DM10/2
Per i lavoratori agevolati vanno utilizzati, nei quadri B-C del DM10/2, i codici qualifica ordinari seguiti dal quarto carattere L, N o R a seconda della fascia oraria, indicando nelle caselle numero dipendenti, numero giornate/ore retribuite, retribuzioni e contributi a debito senza riduzione. La riduzione va esposta nel quadro D con i codici "L707", "L710" e "L713".
Lavoratori iscritti a fondi diversi dal FPLD
Per il personale iscritto a fondi diversi dal FPLD o in evidenza separata, le contribuzioni minori e di assistenza restano esposte con le ordinarie modalità, mentre la contribuzione pensionistica agevolata segue regole specifiche per ciascun fondo. Sono indicati, in particolare, i codici di tipo contribuzione per l’ex Fondo trasporti, il Fondo Volo e la Gestione speciale enti creditizi pubblici, sempre con distinzione L, N e R in base all’orario.
Lavoratori part-time fuori dall’ambito agevolato
Per i part-time non rientranti nel beneficio restano utilizzabili i codici previgenti OXX e YXX, nonché 3XXP, 7XXP e 8XXP, senza più distinguere tra orario inferiore o superiore a 78 ore. Non devono più essere usati i codici 1XXP e 2XXP, né il quarto carattere "S".
Datori di lavoro non iscritti all’INPS
L’incentivo spetta anche ai datori di lavoro che versano i contributi a enti diversi dall’INPS, come INPDAP o ENPALS. In tali casi il beneficio si applica in sede di versamento ai singoli enti previdenziali, mentre per l’ammissione valgono le stesse regole procedurali già previste per l’INPS.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione delle agevolazioni sono istituiti i conti GAW 37/69, per gli oneri di competenza dell’anno in corso, e GAW 37/59, per quelli di competenza degli anni precedenti. Per le registrazioni manuali si richiamano le istruzioni sul codice utente "1" e sul codice documento "95".
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