Sentenza del 14/12/2021 n. 39791 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione della CTR che aveva accolto l'appello della contribuente contro la cartella esattoriale (Euro 490.915,28 per IVA, addizionale regionale, ritenute, sanzioni e interessi anno 2000). In cassazione l'Agenzia deduceva la violazione della L. n. 212/2000, art. 6, comma 5 per il mancato invio dell'avviso di pagamento (avviso bonario) e denunciava l'omessa e insufficiente motivazione della CTR sulla presunta nullità della cartella per tale mancato invio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dell'Agenzia: la società contribuente era stata dichiarata fallita e, in forza dell'art. 52, comma 2 L. Fall., ogni credito concorsuale deve essere accertato nella procedura fallimentare (artt. 92 e ss. L. Fall.). La notificazione della cartella è rilevante solo per l'esecuzione individuale, che non può essere iniziata o proseguita dopo l'apertura del concorso; inoltre il concessionario può insinuare il credito al passivo sulla base dell'estratto di ruolo senza la preventiva notifica della cartella, lasciando al curatore la possibilità di contestare il credito e al concessionario l'onere di integrare la prova. Per queste ragioni la questione originaria sulla validità della cartella è divenuta irrilevante e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
Legge Fallimentare (L. Fall.)
Stabilisce l'esclusività del procedimento concorsuale per l'accertamento dei crediti dopo la dichiarazione di fallimento; ciò fa venir meno l'interesse dell'ente creditore a perseguire iniziative esecutive individuali fondate sulla cartella di pagamento.
Legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente)
Norma invocata in tema di avviso preventivo di pagamento (avviso bonario). Tuttavia, la Corte ha ritenuto che, dopo l'apertura della procedura concorsuale, la questione dell'eventuale mancato avviso non incida sull'ammissione del credito al passivo.
D.P.R. n. 602 del 1973
Regolano le procedure concorsuali e l'ammissione dei crediti tributari al passivo; in particolare prevedono che la domanda di insinuazione sia presentata dal concessionario sulla base del ruolo e che l'estratto di ruolo sia sufficiente, salvo contestazione del curatore.
D.Lgs. n. 546 del 1992
Attribuisce al curatore la possibilità di opporsi al ruolo impugnandolo davanti alle Commissioni tributarie, sicché la comunicazione del ruolo nella domanda di ammissione rende il curatore edotto della pretesa erariale.
Massime di principio
- Se il debitore è stato dichiarato fallito, le contestazioni sulla validità formale della cartella esattoriale (es. mancato avviso bonario) perdono rilievo ai fini dell'accertamento del credito: l'ammissione al passivo si svolge nella procedura concorsuale.
- Dopo l'apertura del fallimento l'azione di riscossione individuale è esclusa; il concessionario deve insinuare il credito al passivo, normalmente sulla base dell'estratto di ruolo, e solo in caso di contestazione dal curatore dovrà integrare la prova documentale.
- La notificazione della cartella è essenziale per l'esecuzione individuale prima dell'apertura del concorso, ma non è un presupposto per l'ammissione del credito al passivo fallimentare.
- In una situazione simile, prima di promuovere o proseguire impugnazioni sulle cartelle, verificare lo stato di insolvenza o l'esistenza di procedure concorsuali: se il fallimento è dichiarato, concentrare l'attività difensiva/accertativa nella procedura di insinuazione al passivo o nella contestazione del ruolo davanti alla competente autorità.
- Se il curatore contesta il credito insinuato, il concessionario/ente creditore avrà l'onere di integrare la documentazione giustificativa; valutare pertanto la tempestiva produzione dei titoli e degli atti di liquidazione nelle sedi concorsuali o giurisdizionali competenti.
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