Cassazione Penale, Ordinanza n. 39242/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha quindi lasciato ferma la sentenza di condanna pronunciata in appello per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione/cessione di stupefacenti in lieve entità. Nel ricorso ha sostenuto, in sintesi, che mancassero prove sia della sua corretta identificazione come soggetto che aveva ceduto droga in cambio di denaro, sia dell'effettiva cessione di sostanza stupefacente. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso riproponeva pedissequamente la doglianza già esaminata dalla Corte di appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione, ed era inoltre orientato a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. La responsabilità era stata affermata dai giudici di merito sulla base di servizi di osservazione della polizia giudiziaria e dei filmati di telecamere di zona, che avrebbero documentato un intenso via vai di tossicodipendenti e la cessione di involucri in cambio di banconote da parte dell'imputato.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione incriminatrice richiamata per il delitto di cessione di sostanza stupefacente in lieve entità; la condanna di merito è stata confermata, ma il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già esaminate e confutate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove, quando la doglianza si risolve in una contestazione meramente fattuale della ricostruzione operata dai giudici di merito.
- La responsabilità per cessione di stupefacenti può essere desunta da un compendio probatorio costituito da attività di osservazione della polizia giudiziaria e da riprese video che documentino la consegna di involucri in cambio di denaro.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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