Ordinanza n. 2903/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l’assegnazione della sede universitaria
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare relativa all’assegnazione della sede nel corso di Medicina nell’ambito della disciplina del cosiddetto “semestre filtro”. La censura, valutata in sede sommaria, riguardava l’applicazione del meccanismo di ripescaggio del secondo turno e il mancato riconoscimento della priorità della sede indicata come originaria sede di elezione. Secondo la prospettazione accolta cautelarmente, in assenza dell’operatività del ripescaggio del secondo turno, il punteggio conseguito avrebbe consentito all’appellante di essere assegnata con priorità alla Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Palermo, indicata nelle preferenze allegate alla domanda di iscrizione. La Sezione ha richiamato propri precedenti su vicende analoghe, nei quali è stato applicato il principio meritocratico in relazione all’attuale disciplina del semestre filtro.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente, a un primo sommario esame, il fumus boni iuris, poiché il punteggio ottenuto dall’appellante, senza l’operatività del meccanismo di ripescaggio del secondo turno, avrebbe comportato l’assegnazione prioritaria alla sede di Palermo, indicata nelle preferenze. Ha inoltre ritenuto che la sospensione dell’ordinanza impugnata non avrebbe arrecato pregiudizio alle prerogative organizzative dell’Università in materia di servizio didattico. Ha quindi accolto l’appello cautelare, riformato l’ordinanza del TAR e accolto l’istanza cautelare di primo grado, ordinando alle amministrazioni appellate di rideterminarsi sull’assegnazione della sede, anche eventualmente in sovrannumero. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, mediante il quale è stata impugnata l’ordinanza cautelare del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento dell’ordine di trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare delle controversie sull’assegnazione della sede universitaria nell’ambito del cosiddetto semestre filtro, il principio meritocratico può imporre la riedeterminazione dell’assegnazione quando, considerando il punteggio conseguito e le preferenze espresse, l’interessato avrebbe avuto titolo prioritario per una diversa sede in assenza di un meccanismo di ripescaggio applicato dall’amministrazione.
- Quando l’accoglimento della domanda cautelare non pregiudica le prerogative organizzative dell’università e del servizio didattico, il giudice può ordinare all’amministrazione di rideterminarsi sull’assegnazione della sede, anche mediante ammissione o assegnazione in sovrannumero.
- L’accoglimento dell’appello cautelare contro un’ordinanza del TAR che abbia respinto la sospensiva comporta la riforma della decisione di primo grado e l’accoglimento della domanda cautelare originaria, senza anticipare la definizione del merito della controversia.
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