Cassazione Penale, Ordinanza n. 20556/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato solo il trattamento sanzionatorio confermando la condanna per furto pluriaggravato in concorso. L'unico motivo dedotto censurava il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità penale, sostenendo in sostanza l'insufficienza della prova circa la loro consapevolezza dell'allaccio abusivo alla rete elettrica realizzato da terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla motivazione della responsabilità, rilevando che, secondo giurisprudenza consolidata, risponde del furto di energia elettrica anche chi si avvalga consapevolmente di un allaccio abusivo predisposto da terzi; nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato la qualità di utilizzatori abituali delle unità abitative e la loro presenza al momento dell'accertamento, desumendo logicamente da tali elementi la piena consapevolezza della natura abusiva dell'allaccio. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Richiamato implicitamente attraverso la qualificazione del fatto come furto; la Corte conferma la punibilità della consapevole utilizzazione di energia elettrica sottratta mediante allaccio abusivo.
art. 625 c.p.
Richiamato implicitamente dalla formula di contestazione del furto pluriaggravato; non vi è però un'analisi autonoma delle singole aggravanti.
Massime di principio
- Integra il furto di energia elettrica anche la condotta di chi non abbia realizzato materialmente l'allaccio abusivo, ma se ne avvalga consapevolmente come utilizzatore della fornitura illecita.
- La consapevolezza dell'abusività dell'allaccio può essere desunta in via logica da elementi fattuali quali l'abituale utilizzo dell'immobile beneficiario e la presenza dell'imputato al momento dell'accertamento.
- In sede di legittimità, una censura di vizio di motivazione è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione coerente e non illogica sulla consapevolezza dell'imputato, ancorata a dati fattuali specifici.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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