Sentenza n. 1271/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Cagliari dell’11 marzo 2024 di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e preavviso di rigetto del 9 novembre 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo richiesto il 15 giugno 2023 e il relativo preavviso. Ha dedotto: a) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che il preavviso non gli fosse stato comunicato; b) difetto di istruttoria e irragionevolezza per il richiamo alla vicenda penale, conclusasi con assoluzione perché il fatto non sussiste; c) violazione dell’art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998 e illogicità nella valutazione del reddito, allegando redditi per il 2021 pari a circa 10.006 euro annui, nonostante fosse stato impedito di lavorare per circa due mesi; d) difetto di istruttoria quanto alla dedotta disgregazione del nucleo familiare, asseritamente riconducibile alla separazione personale e al trasferimento della moglie e dei figli; e) violazione dell’art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998 e difetto di istruttoria per l’asserita mancata prova di un’idonea sistemazione alloggiativa, che il ricorrente affermava di avere sempre avuto. Ha inoltre contestato autonomamente il preavviso di diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto nel merito le censure contro il diniego e ha dichiarato inammissibile l’impugnazione autonoma del preavviso. Il primo motivo è infondato in fatto: l’Amministrazione ha prodotto il preavviso controfirmato dal ricorrente. La censura relativa alla vicenda penale è infondata: il decreto non ha considerato l’indagine come precedente penale, ma ha richiamato la vicenda e i suoi esiti in relazione alla mancanza di un nucleo familiare convivente da ponderare; l’assoluzione non incideva sulla circostanza che il ricorrente non viveva con moglie e figli. Anche la censura sul reddito è respinta: il diniego si fondava sulla mancanza di redditi dimostrati per il 2022 e il 2023, prossimi alla domanda, e sulla cessazione dell’attività autonoma il 20 giugno 2022; il reddito 2021 non provava la capacità di sostentamento al momento della richiesta e l’attività ripresa nel 2025 era sopravvenuta e irrilevante per valutare la legittimità dell’atto adottato nel 2024. È respinta anche la censura sull’alloggio: i documenti prodotti non dimostravano, alla data della domanda e del diniego, una disponibilità abitativa effettiva e stabile; la dichiarazione di ospitalità non indicava il titolo e la durata della disponibilità, mentre bollette del 2020 e visure del 2025 non erano pertinenti alla situazione rilevante. L’onere di provare la stabile ed effettiva disponibilità dell’alloggio gravava sul richiedente. L’impugnazione autonoma del preavviso è inammissibile perché si tratta di atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività; i suoi eventuali vizi possono essere dedotti contro il provvedimento finale. Ricorso quindi in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile; spese compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il motivo, dunque, è infondato in punto di fatto e di tale conclusione sembra convinto lo stesso ricorrente, che negli scritti difensivi successivi al deposito dell’atto introduttivo del giudizio non insiste più su tale profilo di illegittimità.
La censura di violazione del preavviso di rigetto è infondata quando dagli atti risulta che la comunicazione è stata effettivamente ricevuta e controfirmata dal destinatario.
art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998
Giova premettere che il reddito al quale fa riferimento la Questura è relativo agli anni 2022 e 2023, come precisato nel decreto impugnato nel quale è stato affermato che il reddito posseduto per l’anno 2021 non è sufficiente a comprovare la capacità di sostentamento rispetto ad un titolo di soggiorno richiesto nel 2023, considerato che nessun reddito è stato dimostrato per gli anni prossimi alla istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (2022 e 2023) e che il 20 giugno 2022 è cessata l’attività di lavoro autonomo svolta dallo straniero, ripresa con un nuovo inizio attività di “piccolo imprenditore (sezione speciale)” il 4 agosto 2025 come “commercio al dettaglio ambulante di articoli di abbigliamento per adulti su qualsiasi area pubblica in forma itinerante”.
Il requisito del reddito minimo va verificato con riguardo alla capacità di sostentamento prossima alla domanda di rinnovo; redditi riferiti a un periodo non attuale e attività avviate dopo il diniego non dimostrano il requisito al momento dell’adozione dell’atto.
art. 73, comma 3, c.p.a.
E’, infine, inammissibile – come comunicato alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e trascritto a verbale – l’impugnazione della comunicazione del 9 novembre 2023, con la quale è stato dato il preavviso di diniego alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, in ragione dell’evidente natura di atto prodromico ed endoprocedimentale della stessa, non impugnabile in quanto non dotato di autonoma lesività.
La comunicazione del preavviso di rigetto, quale atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, non è autonomamente impugnabile; le relative censure possono essere fatte valere contro il provvedimento finale.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di parte ricorrente nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
In presenza dei presupposti di tutela dei diritti o della dignità dell’interessato, il giudice dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla legittimità del diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno, i requisiti reddituali devono essere valutati sulla base delle condizioni esistenti al momento dell’adozione del provvedimento e con riferimento a redditi attuali o prossimi alla domanda; redditi remoti o attività lavorative avviate successivamente non possono dimostrare ex post la sussistenza del requisito.
- La disponibilità di un’idonea sistemazione alloggiativa è un requisito sostanziale: il richiedente deve provare, con elementi sufficienti e convincenti, l’effettiva e stabile disponibilità dell’alloggio alla data della domanda e della decisione. Una mera dichiarazione di ospitalità, priva dell’indicazione del titolo e della durata della disponibilità, non è di per sé sufficiente.
- Il preavviso di rigetto è un atto endoprocedimentale non autonomamente lesivo e non è quindi impugnabile separatamente; i suoi eventuali vizi possono essere dedotti mediante l’impugnazione del provvedimento conclusivo.
- Quando il preavviso di rigetto risulta agli atti controfirmato dal destinatario, è infondata la censura che ne deduca la mancata comunicazione.
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