Sentenza n. 685/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento della deliberazione del consiglio comunale di Monterosso n. 52 del 30 novembre 2021, portante dichiarazione di efficacia di variante al PRG, e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti facenti parte del presupposto procedimento, a partire dalle deliberazioni della giunta municipale n. 94 del 18 giugno 2018 e n. 121 del 11 ottobre 2019, la deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 27 febbraio 2021 n. 3, la nota regionale prot. n. 2021/G11.6.3/30 del 26 marzo 2021, la determinazione dirigenziale municipale n. 38 del 25 novembre 2021 n. 38.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che essa fosse effettivamente venuta meno alla luce del contenuto della nota municipale dell'8 aprile 2026, prodotta in giudizio dal Comune di Monterosso al Mare. Non è stata quindi esaminata la legittimità dei provvedimenti impugnati né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.
Atto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di Monterosso n. 52 del 30 novembre 2021, recante dichiarazione di efficacia di una variante al PRG, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (comune e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione consiliare recante dichiarazione di efficacia di una variante al PRG e gli atti del relativo procedimento, comprese deliberazioni della Giunta municipale, deliberazioni del Consiglio comunale, una nota regionale e una determinazione dirigenziale municipale. Nel corso del giudizio hanno dichiarato, con atto depositato il 13 aprile 2026, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ritenendo che la successiva attività dell’amministrazione resistente avesse eliminato l'interesse alla decisione sull'impugnazione.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione del venir meno della situazione controversa a seguito della successiva attività amministrativa.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, una successiva attività dell'amministrazione elimini effettivamente la situazione controversa e renda non più necessaria una pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati.
- La dichiarazione della parte circa la sopravvenuta cessazione della materia del contendere deve essere verificata dal giudice alla luce degli atti sopravvenuti e del loro concreto contenuto; essa non è sufficiente, da sola, a fondare la pronuncia.
- Quando la materia del contendere è venuta meno, il giudice può compensare le spese di giudizio qualora ravvisi giusti motivi.
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