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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22592/2021 del 10/08/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, ritenuta ammissibile l'opposizione proposta dal lavoratore contro il licenziamento disciplinare, ha deciso nel merito respingendo l'impugnazione del licenziamento. Le censure del ricorrente riguardavano (i) la violazione dell'art.153 c.p.c. e delle disposizioni sull'iter bifasico (art.1 commi 48-57 L. n.92/2012), sostenendo che la Corte d'appello, pur avendo rilevato l'ammissibilità dell'opposizione, avrebbe dovuto rimettere il giudizio al Tribunale per una nuova fase di opposizione; (ii) la violazione dell'art.48 del CCNL e degli artt.1 e 3 L. n.604/1966 per difetto di proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto al fatto contestato (illecito penale: importazione di circa 1 kg di cocaina). Telecom ha resistito e proposto ricorso incidentale su questioni procedurali relative all'ammissibilità dell'opposizione e ad altri vizi formali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale. Sul punto procedurale, la Corte ha ritenuto che, eccettuate le ipotesi tassative previste dall'art.353 c.p.c., il giudice di appello, una volta dichiarata ammissibile l'opposizione, può decidere la causa nel merito e non è tenuto a rimetterla al primo giudice; pertanto la Corte d'appello ha potuto esaminare e respingere il reclamo sul licenziamento. Sul merito la Cassazione ha ritenuto inammissibile il riesame dei fatti: la valutazione della gravità del comportamento del lavoratore e della proporzionalità della sanzione (tenuto conto dell'introduzione nel territorio nazionale di circa 1 kg di cocaina e della posizione fiduciaria del dipendente) è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in questa sede come vizio di diritto. Di conseguenza il licenziamento è stato ritenuto legittimo. Spese liquidate a carico del ricorrente in favore della controricorrente (euro 5.250,00 compensi + euro 200,00 esborsi, oltre spese generali e accessori).

Norme richiamate

  • art. 153 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione ai termini e alla comunicazione della sentenza; la Corte osserva che la decorrenza del termine breve per impugnare richiede la comunicazione del testo integrale della decisione.

  • art. 1, commi 48-57, L. n. 92/2012

    Norme che regolano la procedura bifasica (fase sommaria e fase di opposizione) nel contenzioso di lavoro; la Corte rileva che, nonostante la struttura bifasica, il giudice d'appello ha poteri di piena cognizione e può decidere il merito se ritiene ammissibile l'opposizione, salvo i casi tassativi di rimessione previsti dall'ordinamento.

  • art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

    Fondamento delle censure di cassazione per violazione di legge; la Corte precisa che molte delle doglianze del ricorrente erano in realtà critiche di merito (fatti e valutazioni probatorie) non sindacabili ai sensi del n.3.

  • art. 48 CCNL (settore)

    costituisce ragione di licenziamento con preavviso la condanna ad una pena detentiva con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con o svolgimento del rapporto di lavoro che leda la figura morale dei lavoratore

    Il CCNL indica una fattispecie tipizzata ma non è vincolante: costituisce parametro di riferimento ai fini dell'integrazione della clausola generale (art.2119 c.c.), mentre la valutazione concreta di gravità e proporzionalità rimane compito del giudice di merito.

  • art. 1 e art. 3 L. n. 604/1966

    Riferiti in relazione ai principi sulla tutela del licenziamento: il ricorrente invocava la violazione per eccesso di sanzione, ma la Corte ha ritenuto che la verifica della proporzionalità sia questione di fatto rimessa al giudice di merito.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato implicitamente: la clausola generale di giusta causa va integrata e specificata dal giudice; l'interpretazione normativa è sindacabile in cassazione solo se si tratta di errata integrazione astratta, non di valutazione fattuale.

  • art. 353 cod. proc. civ.

    Elenca i casi tassativi in cui il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo grado (es. mancanza di giurisdizione, nullità della notifica, integrazione del contraddittorio). La Corte ha ricordato che fuori da tali ipotesi l'appello può decidere il merito.

  • art. 414 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione ai requisiti formali del ricorso in opposizione; la Corte ha ritenuto che le doglianze relative a vizi formali dell'opposizione fossero in definitiva assorbite dal rigetto del ricorso principale e, in ogni caso, valutate nel merito di merito dai giudici precedenti.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Richiamata nel ricorso incidentale da Telecom; la Corte non ha approfondito la questione in quanto il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito.

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto che, se dovuto, il ricorrente debba versare un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello dichiara ammissibile un'opposizione nel procedimento lavoristico disciplinato dall'art.1 commi 48-57 L. n.92/2012, può decidere la controversia nel merito salvo i casi tassativi di rimessione previsti dall'art.353 c.p.c.; non è automatica la rimessione al tribunale di primo grado.
  • La censura in Cassazione fondata sull'art.360 n.3 è efficace solo per errori di diritto o di integrazione astratta di clausole generali; le valutazioni di fatto e la verifica della proporzionalità della sanzione disciplinare restano in via principale materia del giudice di merito e non sono ritrattabili in sede di legittimità.
  • Un'irregolarità formale nell'iscrizione telematica (inserimento nel fascicolo della fase sommaria anziché in nuovo fascicolo) non determina necessariamente la nullità dell'opposizione se successivamente sanata con l'iscrizione a ruolo; va valutata la specifica incidenza sulla posizione processuale della parte.
  • Perché decorra il termine breve per proporre ricorso per cassazione dopo una sentenza di reclamo/reclamo-lavoro è necessaria la comunicazione del testo integrale della sentenza: il mero avviso di deposito non è sufficiente a far decorrere il termine.
  • I contratti collettivi (es. art.48 CCNL) forniscono parametri integrativi per la valutazione della giusta causa ma non escludono il potere valutativo del giudice di merito; la contrattazione è uno dei criteri per specificare la clausola generale ex art.2119 c.c., ma l'applicazione concreta resta sindacabile limitatamente a profili di diritto.
  • Le ragioni di interesse dell'eventuale parte soccombente a proporre gravami incidentali devono essere effettive e non puramente teoriche; ricorsi incidentali condizionati possono essere dichiarati assorbiti se la decisione sul principale preclude utilità pratica.

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