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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22527/2021 del 09/08/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione che aveva respinto l'opposizione di Coopservice al decreto ingiuntivo ottenuto da Riccardo Strano per il pagamento della differenza relativa agli aumenti contrattuali previsti dal CCNL trasporto merci-industria del 1.8.2013 (periodo 1.6.2013/30.9.2014) e per aumenti previsti dal rinnovo del 10.12.2010. La controversia verteva in particolare sulla spettanza della differenza tra gli aumenti del rinnovo 1.8.2013 e la somma di €400,00 erogata come una tantum a titolo di integrazione per il periodo di mancata applicazione del contratto rinnovato, nonché sull'eventuale adesione implicita (cd. "rinvio dinamico") della società al rinnovo del 2013 deducibile dalle buste paga.

La decisione

La Corte suprema ha rigettato l'eccezione preliminare di improcedibilità relativa alla notifica al nuovo difensore, ma ha accolto il ricorso principale della società. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fondato il convincimento dell'adesione implicita al rinnovo 2013 sul mero richiamo nelle buste paga senza accertare l'effettiva applicazione dei minimi retributivi e degli altri istituti del contratto rinnovato. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione, con condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 36

    Richiamato quale principio dell'equa retribuzione: la Corte territoriale aveva ritenuto che i minimi contrattuali costituissero parametro di riferimento per l'equa retribuzione; la Corte di legittimità ha però criticato la mancanza di accertamento della effettiva applicazione del contratto su cui si fondava tale conclusione

  • Codice civile, art. 2070

    Invocato dal ricorrente nell'ambito delle doglianze sull'interpretazione e applicazione delle norme civilistiche in materia di lavoro; dal testo emerge che la censura mirava alla interpretazione errata della disciplina collettiva e dei suoi effetti retributivi

  • Codice civile, art. 1372

    Richiamato in quanto attinente alla formazione e vincolatività degli accordi; il ricorrente denunciava falsa applicazione in relazione al presunto effetto vincolante del rinnovo 2013, contestato dalla Corte di legittimità

  • Codice civile, art. 1322

    Richiamato in relazione all'autonomia negoziale delle parti e alla possibilità di stipulare diversi accordi collettivi; il ricorrente sosteneva che la stipula del rinnovo 8.5.2015 da parte di altra organizzazione sindacale avesse effetti rilevanti

  • Codice civile, art. 1362

    Invocato nel contesto delle doglianze sulla interpretazione del comportamento delle parti e dell'efficacia dei contratti collettivi; la Corte ha ritenuto necessario un più rigoroso accertamento dei fatti

  • Codice civile, art. 2697

    Richiamato in tema di onere della prova: la Corte di legittimità ha stabilito che incombe sulla parte che deduce l'applicazione del contratto (o l'adesione implicita) la prova concreta dell'effettiva applicazione dei minimi e degli istituti contrattuali, non potendosi fondare la decisione sul mero richiamo in busta paga

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Citate in relazione alla deposizione delle conclusioni del Pubblico Ministero nel giudizio; non incidono sul merito sostanziale ma sul procedimento

Massime di principio

  • La mera indicazione del CCNL o di un riferimento contrattuale nelle buste paga non è di per sé sufficiente a provare l'effettiva applicazione del nuovo rinnovo contrattuale; occorre prova specifica del pagamento dei minimi e dell'applicazione dei relativi istituti
  • L'onere della prova circa l'adesione implicita o l'applicazione di un rinnovo contrattuale grava sulla parte che ne deduce gli effetti (chi agisce per ottenere le differenze retributive)
  • I pagamenti una tantum erogati per coprire periodi di mancata applicazione possono essere valutati come compensativi delle pretese, ma la loro funzione va accertata concretamente e non presunta
  • La qualificazione dell'adesione al rinnovo per "rinvio dinamico" richiede un accertamento fattuale approfondito (esame delle buste paga, delle modalità di calcolo retributivo e dell'applicazione degli istituti contrattuali), non una deduzione automatica
  • In caso di pluralità di accordi sindacali e rinnovi firmati da diverse sigle, il giudice valuta la rilevanza soggettiva dell'adesione dell'impresa alle specifiche organizzazioni sindacali per stabilire quale disciplina collettiva vincola il rapporto di lavoro

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