Sentenza del 14/09/2015 n. 3803 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Operazioni elusive - Svalutazione partecipazioni - Onere della prova - In capo all'Amministrazione finanziaria - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione non poteva ritenersi adeguatamente provata, poiché l'Amministrazione finanziaria non aveva dimostrato che la svalutazione fosse finalizzata esclusivamente al conseguimento di un vantaggio fiscale. In applicazione dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova dell'elusività grava sull'Amministrazione; in mancanza di tale prova, l'accertamento non può essere confermato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria contestava il carattere elusivo della svalutazione delle partecipazioni, ritenendo che l'operazione fosse finalizzata a conseguire un vantaggio fiscale. La controversia riguardava la ripartizione dell'onere della prova e, in particolare, se spettasse all'Amministrazione dimostrare l'elusività dell'operazione e il suo scopo esclusivamente fiscale.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Quando l'Amministrazione contesta l'elusività di un'operazione, deve provare i fatti posti a fondamento della contestazione, inclusa la finalità esclusivamente fiscale dell'operazione.
Massime di principio
- La mera presenza di un risparmio d'imposta o di un'operazione fiscalmente vantaggiosa non dimostra, da sola, l'elusività.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino la finalità esclusivamente fiscale dell'operazione contestata.
- Il contribuente non è tenuto a dimostrare preventivamente l'assenza di intenti elusivi finché l'Amministrazione non abbia assolto il proprio onere probatorio.
- In operazioni societarie come svalutazioni, riorganizzazioni o trasferimenti di partecipazioni, occorre distinguere il vantaggio fiscale da eventuali valide ragioni economiche o gestionali.
- In assenza di una prova adeguata dell'elusività, l'accertamento deve essere annullato o comunque non può essere confermato.
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