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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2227

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2227 della Commissione, del 9 dicembre 2016, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32016R2227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga di ulteriori sei mesi, fino al 15 giugno 2017, i periodi transitori previsti per il trattamento prudenziale delle esposizioni verso le controparti centrali (CCP). La misura incide sia sul regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti di fondi propri degli enti, sia sul regolamento (UE) n. 648/2012, in relazione all’obbligo di notifica del margine iniziale da parte di talune CCP. La proroga è giustificata dall’esigenza di evitare incrementi improvvisi dei requisiti patrimoniali e possibili perturbazioni dei mercati, soprattutto per le CCP di paesi terzi non ancora riconosciute. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Proroga di sei mesi dei periodi transitori sui requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali (CCP) previsti dai regolamenti (UE) n. 575/2013 e n. 648/2012.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti ai requisiti prudenziali dell’Unione, in relazione alle esposizioni verso controparti centrali (CCP) utilizzate per la compensazione delle operazioni. Riguarda, in particolare, il periodo transitorio durante il quale talune CCP possono essere trattate come controparti centrali qualificate ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, nonché l’obbligo di notifica dell’importo totale del margine iniziale ricevuto da parte di determinate CCP. La proroga opera per le CCP stabilite nell’Unione e per quelle di paesi terzi ancora in attesa di riconoscimento, con effetti anche per le filiazioni stabilite al di fuori dell’Unione degli enti UE. Non introduce un nuovo regime sostanziale, ma estende temporalmente un regime transitorio già prorogato più volte; si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Proroga dei periodi transitori sui requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2227 della Commissione proroga ulteriormente il regime transitorio applicabile alle esposizioni degli enti verso le controparti centrali (CCP). La finalità è evitare che, in assenza di un completamento delle procedure di autorizzazione e riconoscimento, gli enti dell’Unione debbano sopportare incrementi improvvisi dei requisiti di capitale, con possibili effetti distorsivi sui mercati finanziari.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si innesta sul regolamento (UE) n. 575/2013, che disciplina i requisiti prudenziali per enti creditizi e imprese di investimento, e sul regolamento (UE) n. 648/2012, relativo agli strumenti derivati OTC, alle CCP e ai repertori di dati sulle negoziazioni. I considerando spiegano che il periodo transitorio era stato inizialmente previsto per attenuare l’impatto delle nuove regole prudenziali durante le procedure di autorizzazione e riconoscimento delle CCP, e che successive proroghe si sono rese necessarie per talune CCP di paesi terzi non ancora riconosciute.

Ambito della proroga

La proroga riguarda due previsioni collegate:

  • l’articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, relativo al trattamento prudenziale delle esposizioni verso CCP;
  • l’articolo 89, paragrafo 5 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, che impone a talune CCP la notifica, per un periodo limitato, dell’importo totale del margine iniziale ricevuto dai partecipanti diretti.

Il regolamento chiarisce che i periodi transitori di quindici mesi, già prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/892, sono estesi di ulteriori sei mesi fino al 15 giugno 2017.

Ragioni dell’intervento

La Commissione osserva che la procedura di autorizzazione delle CCP esistenti stabilite nell’Unione è stata completata, sicché non occorrono ulteriori proroghe per tali CCP. Diversa è la situazione di numerose CCP di paesi terzi ancora pendenti sul piano del riconoscimento: senza proroga, gli enti stabiliti nell’Unione, o le loro filiazioni extra-UE, sarebbero tenuti ad aumentare sensibilmente i fondi propri per le esposizioni verso tali CCP. Secondo la Commissione, ciò potrebbe indurre il ritiro di partecipanti diretti o la sospensione dei servizi di compensazione ai clienti, con conseguenti perturbazioni gravi nei mercati interessati.

Effetti giuridici

L’effetto principale del regolamento è esclusivamente temporale: non modifica il contenuto sostanziale della disciplina prudenziale, ma prolunga la validità del regime transitorio. In pratica, gli enti interessati possono continuare ad applicare il trattamento agevolato previsto dalla normativa di base sino al 15 giugno 2017, nelle more del completamento delle procedure di riconoscimento delle CCP rilevanti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga dei periodi transitori

I periodi transitori di quindici mesi di cui all’articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all’articolo 89, paragrafo 5 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, già prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/892, sono ulteriormente prorogati di sei mesi fino al 15 giugno 2017.

Finalità della proroga

La proroga mira a evitare perturbazioni dei mercati e aumenti significativi dei requisiti di fondi propri per gli enti stabiliti nell’Unione o per le loro filiazioni extra-UE esposte verso CCP di paesi terzi in attesa di riconoscimento, nelle more del completamento delle procedure di autorizzazione e riconoscimento.

Rapporto con i regolamenti (UE) n. 575/2013 e n. 648/2012

L’intervento si fonda sull’articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e si estende anche ai termini di cui all’articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012, coerentemente con il collegamento tra disciplina prudenziale bancaria e disciplina delle CCP.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarirequisiti prudenzialimercati finanziaricontroparti centralicompensazione e regolazione post-trading

Testo integrale

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