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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2301

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2301 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Olio di Calabria (IGP)]

Normativa europea32016R2301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Olio di Calabria" come IGP nel registro UE delle DOP e IGP. La Commissione adotta l’atto perché la domanda italiana era stata pubblicata e non erano state presentate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto è breve e contiene essenzialmente la registrazione, la classificazione del prodotto e le disposizioni finali su entrata in vigore e applicabilità diretta.

Iscrizione nel registro UE della denominazione "Olio di Calabria" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione "Olio di Calabria" quale prodotto agricolo/alimentare rientrante nella classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto la registrazione è direttamente applicabile. Non disciplina, invece, in modo generale altre denominazioni o altri prodotti diversi da quello registrato.

Olio di Calabria (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2301 della Commissione completa la procedura di registrazione della denominazione "Olio di Calabria" come indicazione geografica protetta. L’atto si inserisce nel sistema di tutela dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinato dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Presupposti della registrazione

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché entro la fase prevista dall’articolo 51 del medesimo regolamento non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione, la denominazione può essere iscritta nel registro.

Effetto giuridico della registrazione

Con l’articolo 1 la denominazione "Olio di Calabria" è formalmente registrata come IGP. Il regolamento precisa inoltre che essa identifica un prodotto appartenente alla classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamo utile per la classificazione del prodotto nel sistema europeo delle denominazioni di qualità.

Entrata in vigore e portata applicativa

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati e uniformi nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 registra la denominazione "Olio di Calabria" come indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione è collocata nella classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dall’Italia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre previsto che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichequalità dei prodotti alimentari

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