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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2226

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 della Commissione, del 9 dicembre 2016, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

Normativa europea32016R2226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce riduzioni dei contingenti di pesca assegnati per il 2016 a diversi Stati membri, al fine di recuperare i superamenti di contingente registrati nel 2015. Le detrazioni sono calcolate secondo le regole dell'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, con applicazione di fattori moltiplicatori e con considerazione dei residui non ancora sottratti negli anni precedenti. L'allegato elenca per ciascuno stock, Stato membro e area interessata il superamento e la detrazione da applicare nel 2016. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Applicazione nel 2016 di detrazioni dai contingenti di pesca di alcuni stock a causa di superamenti dei contingenti negli anni precedenti.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri che hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati nel 2015 e incide sui contingenti di pesca disponibili per il 2016, nonché, se necessario, per gli anni successivi. Riguarda alcuni stock ittici specificamente indicati nell'allegato, in particolare nelle acque dell'Unione e in taluni casi in acque internazionali o acque di paesi terzi/zone di gestione richiamate dai codici di stock. È adottato sulla base dell'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e si applica fatte salve le ulteriori detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013. Non si considerano i quantitativi inferiori a una tonnellata.

Applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016

Il regolamento attua il meccanismo di recupero dei superamenti di contingente previsto dall'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. In base ai considerando, alcuni Stati membri hanno superato i contingenti assegnati per il 2015; per questo la Commissione procede a riduzioni dei contingenti 2016, e in taluni casi degli anni successivi, per gli stock interessati.

Base normativa e logica del provvedimento

La disciplina si fonda sul regolamento (CE) n. 1224/2009, che consente detrazioni dai contingenti futuri quando uno Stato membro ha pescato oltre il limite assegnato. Il regolamento richiama inoltre i regolamenti del Consiglio che fissano le possibilità di pesca per il 2015 e per il 2016, perché le detrazioni vengono materialmente operate sui contingenti stabiliti per il 2016 da tali atti.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il provvedimento riguarda gli Stati membri elencati nell'allegato che hanno registrato superamenti nel 2015, con riferimento a specifici stock ittici e a determinate zone di pesca. Le tabelle dell'allegato riportano per ciascun caso lo Stato membro, la specie, la zona, il contingente iniziale, gli sbarchi consentiti, le catture totali, il tasso di utilizzo, il superamento e la detrazione da applicare nel 2016.

Regole di calcolo delle detrazioni

Le detrazioni sono calcolate secondo i fattori moltiplicatori dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il testo precisa che per superamenti pari o inferiori a 100 tonnellate si applica un fattore 1,00; un fattore addizionale opera solo se il superamento supera il 10 % degli sbarchi consentiti. Nell'allegato compaiono anche i segni "A" e "C": il primo indica un fattore addizionale di 1,5 per superamenti consecutivi negli anni 2013, 2014 e 2015, il secondo un fattore addizionale di 1,5 perché lo stock è soggetto a un piano pluriennale. I fattori addizionali non sono cumulativi e si usano una sola volta.

Residui non applicati in anni precedenti

Il regolamento tiene conto delle detrazioni che non era stato possibile effettuare integralmente nel 2015 per mancanza di contingente sufficiente, sulla base dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1801 e (UE) 2015/2404. Tali quantità residue vengono sommate alle detrazioni del 2016, così da assicurare la sottrazione complessiva del quantitativo dovuto per ciascuno stock.

Rapporti con altri atti e casi specifici

Le detrazioni previste dal presente regolamento operano senza pregiudizio di quelle già previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013. Un caso particolare riguarda la Germania per il rombo chiodato e il rombo liscio nelle zone IIa e IV: i quantitativi supplementari autorizzati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96 sono trattati come eccedenze rispetto agli sbarchi consentiti ai fini del calcolo delle detrazioni.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come tipico dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

La Commissione adotta il regolamento in applicazione dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che impone la detrazione dai contingenti futuri quando uno Stato membro ha superato i contingenti assegnati. La finalità è correggere i superamenti di contingente verificatisi nel 2015 mediante riduzioni sui contingenti disponibili nel 2016 e, se del caso, negli anni successivi.

Detrazioni sui contingenti 2016

L'articolo 1 dispone che i contingenti di pesca fissati per il 2016 nei regolamenti (UE) n. 1367/2014, (UE) 2015/2072, (UE) 2016/72 e (UE) 2016/73 sono ridotti come indicato nell'allegato. Le detrazioni riguardano gli stock che hanno subito sovrasfruttamento e sono quantificate per Stato membro, specie, zona e importo in chilogrammi.

Rapporto con altre detrazioni già previste

L'articolo 1, paragrafo 2, precisa che le riduzioni del presente regolamento si applicano fatte salve le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013. Il sistema è quindi cumulativo rispetto alle misure già adottate per altri superamenti, ma senza duplicare le detrazioni già disciplinate da tale atto.

Criteri di calcolo delle detrazioni

L'allegato indica il contingente iniziale 2015, gli sbarchi consentiti, le catture totali 2015, il livello di utilizzo, il superamento rispetto agli sbarchi consentiti, il fattore moltiplicatore e le eventuali detrazioni in sospeso dagli anni precedenti. I fattori moltiplicatori sono applicati secondo l'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009; per superamenti pari o inferiori a 100 tonnellate la detrazione è pari al superamento moltiplicato per 1,00. Un fattore addizionale si applica solo quando il superamento supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

Fattori moltiplicatori addizionali e loro limiti

L'allegato prevede un fattore addizionale di 1,5 quando lo stock ha registrato superamenti consecutivi negli anni 2013, 2014 e 2015, indicato con la lettera "A", oppure quando lo stock è soggetto a un piano pluriennale, indicato con la lettera "C". I fattori moltiplicatori addizionali non sono cumulativi e sono utilizzati solo una volta.

Residui non detratti negli anni precedenti

Il regolamento tiene conto dei quantitativi che non hanno potuto essere detratti nel 2015 ai sensi del regolamento (UE) 2015/1801, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2404, perché mancava un contingente sufficiente. Tali quantitativi residui vengono sommati alle detrazioni applicabili nel 2016, al fine di assicurare la sottrazione integrale del quantitativo complessivamente dovuto per ciascuno stock.

Esclusione dei quantitativi inferiori a una tonnellata

Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, i quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione ai fini della detrazione.

Caso particolare Germania e rombo chiodato/rombo liscio

Per il rombo chiodato e il rombo liscio nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV, la Commissione richiama la richiesta della Germania del 25 ottobre 2015 presentata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96, relativa ad autorizzazioni di sbarco supplementari fino al 10 % del contingente. I quantitativi supplementari concessi in tale ambito sono considerati eccedenti gli sbarchi consentiti ai fini delle detrazioni dell'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescacontrollo della pescagestione dei contingentipolitica comune della pesca

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