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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2228

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2228 della Commissione, del 9 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R2228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per un determinato giorno di applicazione, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli. La misura si inserisce nel sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e si basa su dati giornalieri, con aggiornamento quotidiano. L'allegato riporta, per ciascun prodotto e origine, il relativo importo in EUR/100 kg.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, classificati con specifici codici NC, provenienti dai paesi terzi indicati mediante la nomenclatura dei paesi. Incide sulla determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2228 della Commissione: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. La disciplina si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione al meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che consente alla Commissione di aggiornare quotidianamente tali valori sulla base di dati giornalieri variabili.

Finalità e contesto normativo

La base giuridica è individuata nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari all'importazione sono stabiliti in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che la loro determinazione avviene ogni giorno feriale.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato mediante codici della nomenclatura combinata. I valori sono differenziati in funzione del paese terzo di provenienza, identificato secondo la nomenclatura dei paesi prevista dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice 'ZZ' corrisponde ad 'altre origini'.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione ai fini del prezzo di entrata. L'allegato riporta gli importi, espressi in EUR/100 kg, per ciascuna combinazione prodotto/origine. Tra i prodotti interessati figurano, ad esempio, alcune voci relative a pomodori, cetrioli, agrumi, uva da tavola, mele e alcune varietà di frutta a guscio o frutta fresca, con valori distinti per origini come Marocco, Tunisia, Turchia, Israele, Giamaica, Uruguay, Sudafrica e Cina, oltre ad altre origini.

Entrata in vigore e effetti

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, quindi produce effetti immediati. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e differiscono per codice NC e paese terzo di origine.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e criterio di calcolo

Il regolamento attua il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando richiamano il fatto che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili, in attuazione dei criteri derivanti dai negoziati dell'Uruguay Round.

Elenco dei prodotti e delle origini interessati

L'allegato individua i prodotti interessati tramite codici NC, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, associando a ciascuno i paesi terzi di origine e il corrispondente valore forfettario. Il codice 'ZZ' indica 'altre origini'.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esterodazi e prezzi di entrata

Testo integrale

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